12.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/36


Ricorso proposto il 14 febbraio 2014 — Société Générale/Commissione

(Causa T-98/14)

2014/C 142/47

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société Générale SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Zelenko, J. Marthan e D. Kupka, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 2, lettera c), della decisione della Commissione europea COM (2013) 8512 final del 4 dicembre 2013 nel procedimento EIRD nella parte in cui essa infligge un’ammenda alla Société Générale;

ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla Société Générale con tale decisione ad un importo adeguato;

condannare, in ogni caso, la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione commesso dalla Commissione nella determinazione del metodo di calcolo dei valori di vendita, in quanto i valori presi in considerazione nella decisione impugnata sulla base di detto metodo non rifletterebbero le posizioni rispettive delle banche accusate dell’infrazione sul mercato interessato dall’infrazione durante il periodo di infrazione (prima parte). La parte ricorrente sostiene che la Commissione ha così violato il suo obbligo di diligenza (seconda parte) e ha leso i principi di parità di trattamento (terzo motivo) e del legittimo affidamento (quarta parte).

2.

Secondo motivo, vertente sul difetto di motivazione quanto alla scelta del metodo che la Commissione ha applicato al fine di calcolare il valore delle vendite delle banche accusate.

3.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che il Tribunale dovrebbe esercitare la sua competenza giurisdizionale estesa al merito per ridurre l’ammenda della ricorrente a un importo adeguato che rifletta le posizioni rispettive delle banche accusate sul mercato interessato.