| 29.3.2014 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | C 93/28 | 
Ricorso proposto il 29 gennaio 2014 — Good Luck Shipping/Consiglio
(Causa T-64/14)
2014/C 93/49
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Good Luck Shipping LLC (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: F. Randolph, QC [patrocinante della Corona], M. Lester, Barrister e M. Taher, Solicitor)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
| — | annullare la decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 18) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 3); | 
| — | dichiarare inapplicabile, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, la decisione del Consiglio 2013/497/PESC (1) del 10 ottobre 2013 e il regolamento del Consiglio (UE) n. 971/2013 (2) del 10 ottobre 2013 («le misure d’ottobre»); | 
| — | condannare il convenuto alle spese. | 
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
| 1) | Con il suo primo motivo essa afferma che le misure d'ottobre devono essere dichiarate inapplicabili nei limiti in cui si applicano alla ricorrente, e che esse non hanno un corretto fondamento giuridico. | 
| 2) | Con il suo secondo motivo essa afferma che il Consiglio ha violato il legittimo affidamento della ricorrente e i principi della durata limitata dei procedimenti, della certezza del diritto, del ne bis in idem, della res judicata, e d'uguaglianza. | 
| 3) | Con il suo terzo motivo essa afferma che il Consiglio ha violato il suo obbligo di fornire la motivazione. | 
| 4) | Con il suo quarto motivo essa afferma che il Consiglio ha violato i diritti della difesa della ricorrente. | 
| 5) | Con il suo quinto motivo essa afferma che il Consiglio è incorso in un errore manifesto valutando che alcuni dei criteri esposti nell'elenco sono soddisfatti riguardo alla ricorrente e che esso è venuto meno all'obbligo di fornire qualsiasi prova a giustificazione della designazione della ricorrente. | 
| 6) | Con il suo sesto motivo essa afferma che le misure contestate violano i diritti fondamentali della ricorrente, incluso il diritto al rispetto per la reputazione e per la proprietà. | 
| 7) | Con il suo settimo motivo essa afferma che il Consiglio ha abusato dei suoi poteri emanando le misure contestate; non costituisce, infatti, un corretto uso dei suoi poteri il fatto di mirare alla ricorrente eludendo una sentenza della Corte. | 
(1) Decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 272, pag. 46).
(2) Regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 272, pag. 1).