Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 25 gennaio 2017 –
ANKO / Commissione
(causa T‑771/14)
«Clausola compromissoria – Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del sesto programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002‑2006) – Progetto Doc@Hand – Costi ammissibili – Domanda riconvenzionale – Rimborso delle somme versate – Interessi di mora»
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1. |
Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Contratto assoggettato al diritto nazionale – Applicabilità del diritto nazionale sostanziale – Inapplicabilità della normativa nazionale in materia di competenza – Normativa nazionale in materia di prova che ricade nel diritto sostanziale (Art. 272 TFUE) (v. punti 40‑46) |
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2. |
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Redazione di una relazione di audit da parte della Commissione – Relazione di audit che non costituisce un documento preparatorio di un atto che arreca pregiudizio – Inapplicabilità del principio del contraddittorio e del diritto di essere ascoltato (Artt. 288 TFUE e 299 TFUE) (v. punti 52‑54) |
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3. |
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Ripartizione dell’onere della prova (Art. 317 TFUE) (v. punti 63‑65, 128, 129) |
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4. |
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Spese di personale – Inosservanza dell’obbligo di produrre registrazioni dell’orario di lavoro affidabili al fine di giustificare i costi di personale dichiarati per l’esecuzione delle convenzioni – Spese inammissibili (v. punti 82‑97) |
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5. |
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Audit finanziario redatto dalla Commissione – Diniego di accesso alle informazioni richieste dai revisori contabili – Violazione delle condizioni di concessione del contributo (v. punti 110‑119) |
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6. |
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Procedura avviata dalla Commissione per il recupero degli anticipi effettuati nel contesto del contributo – Domanda di recupero derivante dalla stipulazione delle convenzioni – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (v. punto 134) |
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7. |
Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Procedura avviata dalla Commissione per il recupero degli anticipi effettuati nel contesto del contributo – Presa in considerazione delle conclusioni di una relazione di audit definitiva (v. punto 142) |
Oggetto
Da una parte, una domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e volta a far dichiarare infondata la domanda della Commissione diretta al rimborso di una somma versata alla ricorrente in esecuzione della convenzione n. 508015 per il finanziamento del progetto intitolato «Condivisione delle conoscenze e assistenza nel processo decisionale per i professionisti del settore sanitario», stipulata nell’ambito del sesto programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2002‑2006) e, dall’altra, una domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della ricorrente al rimborso di una somma versata indebitamente in esecuzione della suddetta convenzione.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso proposto dall’ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è respinto. |
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2) |
La ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata a pagare alla Commissione europea la somma di EUR 296149,77 maggiorata degli interessi di mora a decorrere dal 3 maggio 2014 e fino al pagamento integrale di detta somma, al tasso del 3,75%. |
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3) |
La ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias è condannata alle spese. |