Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2018 – PSC Prominvestbank / Consiglio

(causa T‑739/14)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Iscrizione del nome dell’entità che detiene la ricorrente nell’elenco delle entità cui si applicano misure restrittive – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Sviamento di potere – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa – Parità di trattamento»

1. 

Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Irricevibilità

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 41, 43)

2. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Atti che vietano a tutti gli operatori dell’Unione di effettuare taluni tipi di operazioni finanziarie con entità stabilite al di fuori dell’Unione detenute per oltre il 50% da un’entità inserita negli elenchi delle entità oggetto delle misure restrittive – Ricorso proposto da un’entità detenuta per oltre il 50% da un’entità inserita in tali elenchi – Ricevibilità

[Art. 263, comma 4, TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, art. 1, § 1, b), e allegato I; regolamento del Consiglio n. 833/2014, art. 5, § 1, b), e allegato III]

(v. punti 47‑50, 52)

3. 

Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano detta misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti

[Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014]

(v. punti 67, 68, 70, 73, 75‑77)

4. 

Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Considerazione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa in oggetto

(v. punto 82)

5. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Ente creditizio principale o qualsiasi altro ente principale con mandato esplicito di promuovere la competitività dell’economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti, – Nozione – Carattere cumulativo della qualità di ente creditizio principale e dell’esistenza di un siffatto mandato – Insussistenza

[Art. 215 TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, art. 1, § 1, a); regolamento del Consiglio n. 833/2014, art. 5, § 1, a)]

(v. punti 83, 84)

6. 

Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo

(Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014)

(v. punti 93‑95)

7. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune

(Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014)

(v. punti 96, 97, 111, 126)

8. 

Ricorso di annullamento – Motivi d’impugnazione – Sviamento di potere – Nozione

(v. punto 109)

9. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Restrizione del diritto di proprietà e di esercitare liberamente un’attività economica e pregiudizio alla reputazione – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014)

(v. punti 120, 121, 123, 124, 127‑132)

10. 

Ricorso di annullamento – Motivi d’impugnazione – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento

[Art. 263, comma 1, TFUE; accordo generale sugli scambi di servizi del 1994 (GATS)

(v. punti 133, 135)

11. 

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Decisione di inserire un istituto bancario russo negli elenchi delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive – Omessa adozione, da parte del Consiglio, di misure restrittive nei confronti di altre entità che si trovino in una situazione identica – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza

(Decisione del Consiglio 2010/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014)

(v. punti 139, 142)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13) nella sua versione risultante dalla decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512 (GU 2014, L 271, pag. 54), e del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), nella sua versione risultante dal regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014, che modifica il regolamento n. 833/2014 (GU 2014, L 271, pag. 3), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La PSC Prominvestbank, Joint-Stock Commercial Industrial & Investment Bank sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3) 

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.