Causa T‑732/14
Sberbank of Russia OAO
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina – Inserimento e successivo mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive – Errore di valutazione – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un’attività economica»
Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2018
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Atti che vietano a tutti gli operatori dell’Unione di effettuare taluni tipi di operazioni finanziarie con enti creditizi aventi sede in Russia, che compaiono nell’elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive – Ricorso proposto da un ente creditizioinserito in tali elenchi – Ricevibilità
[Art. 263, comma 4, TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, art. 1, § 1, a), e allegato I; regolamento del Consiglio n. 833/2014, art. 5, § 1, a), e allegato III]
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo
(Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014)
Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Considerazione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa in oggetto
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Ente creditizio principale o qualsiasi altro ente principale con incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell’economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti – Nozione – Carattere cumulativo della qualità di ente creditizio principale e e dell’esistenza di un siffatto incarico – Insussistenza
[Art. 215 TFUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC, art. 1, § 1, a); regolamento del Consiglio n. 833/2014, art. 5, § 1, a)]
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria
[Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014]
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata – Illegittimità dell’atto dipendente dalla prova di un’eventuale incidenza procedurale della violazione di detto obbligo
[Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), e 47; decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014]
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome del ricorrente nell’elenco delle persone oggetto di tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Violazione del diritto al contraddittorio – Insussistenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/512/PESC, art. 1, § 1, a), e allegato I; regolamento del Consiglio n. 833/2014, art. 5, § 1, a), e allegato III]
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Diritto di accesso ai documenti – Diritti subordinati ad una domanda in tal senso al Consiglio – Osservanza di un termine ragionevole
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014]
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Restrizione del diritto di proprietà, del diritto di esercitare liberamente un’attività economica e pregiudizio alla reputazione – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014)
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizioni all’accesso al mercato dei capitali dell’Unione – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune
(Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/512/PESC; regolamento del Consiglio n. 833/2014)
La condizione, secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata, come prevista all’articolo 263, quarto comma, TFUE, richiede che il provvedimento dell’Unione contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del soggetto di diritto e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del medesimo incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie.
Orbene, un ente creditizio il cui nome figura negli allegati alla decisione 2014/512/PESC e al regolamento n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è direttamente interessato dalle misure restrittive che vietano a tutti gli operatori dell’Unione di effettuare alcuni tipi di operazioni finanziarie con enti creditizi stabiliti in Russia, che soddisfano le condizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione, e all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, il cui nome figura in detti allegati. Infatti, tali misure si applicano direttamente nei suoi confronti, in conseguenza immediata del fatto che essa è un’entità interessata da tali disposizioni, lette alla luce dei rispettivi allegati, e senza lasciare alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della loro attuazione.
Se è vero che gli atti impugnati contengono divieti che si applicano in primo luogo agli enti creditizi e agli altri organismi finanziari stabiliti nell’Unione, tali divieti hanno tuttavia come obiettivo e come effetto di incidere direttamente sulle entità, il cui nome figura negli allegati a tali atti, la cui attività economica viene limitata in conseguenza dell’applicazione di tali misure nei loro confronti. È evidente che spetta agli organismi stabiliti nell’Unione applicare dette misure, giacché gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione non sono, di norma, applicabili al di fuori del territorio dell’Unione. Ciò non implica tuttavia che le disposizioni relative all’accesso al mercato dei capitali, applicate nei confronti delle entità oggetto degli atti impugnati, non le riguardino direttamente.
(v. punti 57‑60, 62)
V. il testo della decisione.
(v. punto 74)
V. il testo della decisione.
(v. punto 81)
L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, mira, conformemente all’articolo 215 TFUE, all’adozione delle misure necessarie per conferire efficacia all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/512/PESC. I termini di questa prima disposizione devono essere interpretati, per quanto possibile, alla luce di detta decisione. Poiché l’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione fa riferimento ai «maggiori enti creditizi o istituti di finanziamento allo sviluppo con sede in Russia», esiste un’alternativa tra i «maggiori enti creditizi» e gli «istituti di finanziamento allo sviluppo», questi ultimi definiti in maniera più precisa all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento come «altri enti principali incaricati esplicitamente di promuovere la competitività dell’economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti». Non era pertanto necessario che qualsiasi ente creditizio principale fosse anche «incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell’economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti», oltre a soddisfare le altre condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, per poter essere inserito nell’elenco di cui all’allegato III del medesimo regolamento, ai sensi di tale disposizione.
(v. punti 82‑84)
V. il testo della decisione.
(v. punti 92, 93, 97, 99, 100, 102‑104, 106)
V. il testo della decisione.
(v. punti 110‑113, 116, 118, 121, 122, 125)
V. il testo della decisione.
(v. punti 127, 128)
V. il testo della decisione.
(v. punti 129, 131)
V. il testo della decisione.
(v. punti 139‑143, 146, 147, 150‑157)
V. il testo della decisione.
(v. punto 145)