Causa T‑712/14

Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR)

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Abuso di posizione dominante – Sistema di riparazione selettiva – Rifiuto da parte dei produttori di orologi svizzeri di fornire pezzi di ricambio agli orologiai indipendenti – Mercato primario e mercato dell’assistenza ai clienti – Eliminazione di qualsiasi concorrenza effettiva – Decisione recante rigetto di una denuncia»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 ottobre 2017

  1. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Fissazione di priorità da parte della Commissione – Obbligo della Commissione di statuire con decisione sull’esistenza di un’infrazione – Insussistenza – Presa in considerazione dell’interesse dell’Unione all’istruzione di una causa – Potere discrezionale della Commissione – Limiti – Sindacato giurisdizionale – Portata

    (Artt. 101 TFUE, 102 TFUE e 105, § 1, TFUE; regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 7, § 2)

  2. Intese – Lesione della concorrenza – Sistema di riparazione selettiva – Ammissibilità – Presupposti – Applicazione per analogia delle condizioni applicabili ai sistemi di distribuzione selettiva

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  3. Intese – Lesione della concorrenza – Sistema di riparazione selettiva – Ammissibilità – Presupposti – Giustificazione oggettiva – Preservazione della qualità dei prodotti di cui trattasi e del loro uso corretto

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  4. Intese – Lesione della concorrenza – Sistema di riparazione selettiva – Ammissibilità – Presupposti – Proporzionalità di detto sistema

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  5. Posizione dominante – Abuso – Rifiuto di un’impresa in posizione dominante di consentire ad un’altra impresa l’accesso a un prodotto o a un servizio necessario alla sua attività – Sistema di riparazione selettiva di orologi – Assenza di rischio di eliminazione di qualsiasi concorrenza effettiva – Assenza di abuso

    (Art. 102 TFUE)

  6. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Denuncia relativa all’esistenza di un accordo o di una pratica concordata e in cui si lamenta un abuso di posizione dominante – Potere discrezionale della Commissione – Esame della sussistenza di un abuso di posizione dominante – Considerazione della liceità del comportamento denunciato ai sensi dell’articolo 101 TFUE – Ammissibilità

    (Artt. 101 TFUE e 102 TFUE)

  7. Posizione dominante – Abuso – Nozione – Livello di potere di mercato di un’impresa detentrice di una posizione dominante – Irrilevanza

    (Art. 102 TFUE)

  8. Intese – Pratica concordata – Nozione – Sistema di riparazione selettiva – Rifiuto di fornire prodotti necessari all’attività di un’altra impresa – Crescente adozione delle decisioni di rifiuto di eseguire una fornitura – Insussistenza di intesa

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  9. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Obbligo di motivazione della decisione di archiviazione – Portata

    (Artt. 101 TFUE e 102 TFUE)

  10. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti

    [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 33‑41)

  2.  Le condizioni che consentono di stabilire la conformità di un sistema di distribuzione selettiva con l’articolo 101 TFUE possono altresì essere utilizzate per valutare se un sistema di riparazione selettiva, che rientra nel servizio post‑vendita, produca effetti pregiudizievoli alla concorrenza. I sistemi di riparazione selettiva sono pertanto conformi all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE a condizione che siano obiettivamente giustificati, non discriminatori e proporzionati.

    L’organizzazione di un sistema di riparazione selettiva non ricade, di conseguenza, nel divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, a condizione che la scelta degli operatori si effettui secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti gli operatori potenziali e applicati in modo non discriminatorio, che le caratteristiche del prodotto di cui trattasi richiedano, onde conservarne la qualità e garantirne l’uso corretto, una simile rete di distribuzione e, infine, che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario.

    Non è invece necessario verificare che tali reti di distribuzione non abbiano l’effetto di eliminare qualsiasi concorrenza. Invero, dal momento che le condizioni precedentemente ricordate sono soddisfatte, ciò basta a ritenere che un sistema selettivo sia un fattore di concorrenza conforme all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

    (v. punti 50, 53‑55)

  3.  Sebbene la preservazione dell’immagine del marchio non possa giustificare una restrizione della concorrenza attraverso l’attuazione di un sistema di riparazione selettiva di orologi di prestigio, l’obiettivo di conservare la qualità dei prodotti e il loro uso corretto può, dal canto suo, giustificare una restrizione siffatta.

    (v. punto 66)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 75‑80)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 87‑91, 106‑112)

  6.  L’applicabilità dell’articolo 101 TFUE ad un accordo non pregiudica l’applicabilità dell’articolo 102 TFUE ai comportamenti delle parti di questo stesso accordo, purché ricorrano le condizioni di applicazione di ciascuna disposizione. Il fatto che operatori soggetti ad una concorrenza effettiva si vedano autorizzata una pratica ai sensi dell’articolo 101 TFUE non implica, di conseguenza, che l’attuazione della stessa pratica da parte di un’impresa in posizione dominante non possa mai costituire un abuso di tale posizione. Pertanto, la constatazione della liceità di un comportamento ai sensi dell’articolo 101 TFUE non implica, in linea di principio, la constatazione che tale comportamento è lecito ai sensi dell’articolo 102 TFUE, ma occorre a tal fine verificare se le condizioni di applicazione di tale ultima disposizione non siano soddisfatte.

    Tuttavia, dal momento che un sistema di riparazione selettiva di orologi, essendo considerato un fattore di concorrenza in ragione dell’ottemperanza a determinati requisiti, non rientra nell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, la Commissione, nell’ambito dell’esercizio dell’ampio potere discrezionale di cui essa dispone nell’esaminare una denuncia relativa all’esistenza di un accordo o di una pratica concordata e in cui si lamenta un abuso di posizione dominante derivante da detto sistema di riparazione selettiva, può ritenere che la conformità di un simile sistema con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE costituisca un indizio idoneo a dimostrare, congiuntamente ad altri elementi, che è poco probabile che esso abbia l’effetto di eliminare qualsiasi concorrenza ai sensi della giurisprudenza relativa all’articolo 102 TFUE.

    (v. punti 94, 96)

  7.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 121‑123)

  8.  La crescente adozione di decisioni di rifiuto di eseguire una fornitura, qualora il rifiuto duri per un lungo periodo, consente di ritenere che tali decisioni non siano il risultato di un’intesa, bensì la conseguenza di decisioni commerciali indipendenti.

    (v. punto 127)

  9.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 135‑137)

  10.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 139, 140)