Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 26 gennaio 2017 –
Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commissione

(causa T‑703/14)

«Clausola compromissoria – Contratto Firerob concluso nell’ambito del Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Costi ammissibili – Domanda di rimborso degli importi versati alla ricorrente – Delega di potere – Ricevibilità – Esercizio abusivo di diritti contrattuali – Legittimo affidamento – Proporzionalità»

1. 

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale

(Art. 263 TFUE)

(v. punto 36)

2. 

Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Qualità di parte convenuta – Convenzione conclusa con la Commissione nell’ambito di un programma quadro gestito in seguito dall’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) – Assenza di surrogazione della REA nei diritti e negli obblighi della Commissione – Ricorso proposto contro la Commissione – Ricevibilità

(Art. 272 TFUE; regolamento del Consiglio n. 58/2003, artt. 4 e 21, § 1; decisioni della Commissione 2008/46, art. 4, § 1, e 2013/778, artt. 1 e 7, § 1)

(v. punti 43‑45, 55, 57, 63, 64, 68, 72)

3. 

Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Giustificazione delle spese sostenute – Procedimento avviato dalla Commissione per il recupero degli anticipi versati – Ripartizione dell’onere della prova

(Art. 272 TFUE)

(v. punto 84)

4. 

Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Insussistenza – Spese inammissibili – Corretta esecuzione tecnica dei progetti oggetto di un contributo finanziario dell’Unione – Irrilevanza

(Art. 317 TFUE)

(v. punto 115)

5. 

Procedimento giurisdizionale – Provvedimenti istruttori – Perizia – Potere discrezionale del Tribunale

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 88 e 91, e)]

(v. punti 125, 126)

6. 

Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione

(v. punto 146)

7. 

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

(v. punto 159)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta, da un lato, a far accertare dal Tribunale che la Commissione ha violato i propri obblighi contrattuali emettendo la nota di addebito n. 3241409008, del 25 luglio 2014, e che i costi dichiarati dalla ricorrente nell’ambito del contratto FP7-SME-2007‑222303, relativo alla realizzazione del progetto «FIREROB – Autonomous Fire-Fighting Robotic Vehicle», sono ammissibili e, dall’altro, ad ottenere la condanna della Commissione ad emettere una nota di accredito dell’importo di EUR 64574,73.

Dispositivo

1)

L’eccezione di irricevibilità è respinta.

2)

Non occorre più statuire sul presente ricorso, in quanto riguarda una domanda di rimborso di importo superiore a EUR 37247,05, maggiorato di interessi a decorrere dal 9 settembre 2014.

3)

La Commissione europea ha violato i suoi obblighi, derivanti dal contratto FP7-SME-2007‑222303, relativo alla realizzazione del progetto «FIREROB – Autonomous Fire-Fighting Robotic Vehicle», chiedendo alla Diktyo Amyntikon Viomichanion Net AEVE di rimborsarle un importo superiore a EUR 9007, maggiorato di interessi a decorrere dal 9 settembre 2014.

4)

Per il resto, il ricorso è respinto.

5)

La Commissione sopporterà i tre quarti delle proprie spese, nonché i tre quarti delle spese sostenute dalla Diktyo Amyntikon Viomichanion Net, incluse quelle relative al procedimento sommario.

6)

La Diktyo Amyntikon Viomichanion Net sopporterà un quarto delle proprie spese, nonché un quarto delle spese sostenute dalla Commissione, incluse quelle relative al procedimento sommario.