Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 marzo 2017 –
El-Qaddafi / Consiglio

(causa T‑681/14)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Libia – Congelamento dei capitali – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Mantenimento del nome della ricorrente – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione»

1. 

Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Notifica – Nozione – Notifica al rappresentante di un ricorrente – Presupposto

(Art. 263, comma 6, TFUE)

(v. punto 31)

2. 

Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Libia – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di persone ed entità coinvolte in violazioni gravi dei diritti umani in tale Stato – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato – Ammissibilità di una motivazione sommaria

(Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2011/137/PESC e 2014/380/PESC; regolamenti del Consiglio n. 204/2011 e n. 689/2014)

(v. punti 56‑60, 63, 74)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE per l’annullamento, da un lato, della decisione 2014/380/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2014, L 183, pag. 52), nella parte in cui mantiene il nome della ricorrente nell’elenco di cui agli allegati I e III alla decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2011, L 58, pag. 53) e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2014, L 183, pag. 1), nella parte in cui mantiene il nome della ricorrente nell’elenco di cui all’allegato II al regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU 2011, L 58, pag. 1).

Dispositivo

1) 

La decisione 2014/380/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, è annullata nella parte in cui mantiene il nome della sig.ra Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi nell’elenco di cui agli allegati I e III alla decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

2) 

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, che attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia, è annullato nella parte in cui mantiene il nome della sig.ra El Qaddafi nell’elenco di cui all’allegato II al regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

3) 

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.