Causa T‑587/14
Crosfield Italia Srl
contro
Agenzia europea per le sostanze chimiche
«REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle microimprese, piccole e medie imprese — Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell’impresa — Raccomandazione 2003/361/CE — Decisione che impone un onere amministrativo — Obbligo di motivazione»
Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 settembre 2016
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Ricorso avverso una decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che nega a un richiedente la registrazione la riduzione tariffaria prevista per le piccole imprese – Ricevibilità – Ricorso parallelo proposto dinanzi alla commissione di ricorso dell’Agenzia – Irrilevanza
[Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, artt. 6, § 4, 91, § 1, e 94, § 1; regolamento della Commissione n. 340/2008, art. 13, § 4)]
Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Irricevibilità
[Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 48, § 2]
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata
(Art. 296 TFUE)
Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Tariffe e oneri dovuti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) – Riduzione tariffaria concessa alle piccole e medie imprese – Decisione che nega tale riduzione e impone un onere amministrativo – Obbligo di motivazione – Portata – Violazione
(Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006; raccomandazione della Commissione 2003/361, allegato, artt. 6, § 2, comma 3, e 3, commi 1 e 2)
Il giudice dell’Unione è competente per conoscere di un ricorso di annullamento proposto contro una decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) adottata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’ECHA a norma del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che constata che un richiedente la registrazione di sostanze ai sensi del regolamento n. 1907/2006 non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione tariffaria prevista per le piccole imprese dall’articolo 6, paragrafo 4, di tale regolamento e impone allo stesso un onere amministrativo.
L’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, infatti, dispone che le decisioni della commissione di ricorso o dell’ECHA, nei casi per i quali non è previsto il diritto di adire tale commissione, possono essere impugnate dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia, a norma dell’articolo 263 TFUE. A tale riguardo, l’articolo 91, paragrafo 1, di detto regolamento prevede la contestazione dinanzi alla commissione di ricorso delle sole decisioni adottate dall’ECHA ai sensi degli articoli 9 e 20, dell’articolo 27, paragrafo 6, dell’articolo 30, paragrafi 2 e 3, nonché dell’articolo 51 del regolamento n. 1907/2006. Tali disposizioni riguardano decisioni che non presentano alcun nesso con la tariffa per le piccole imprese, prevista all’articolo 6, paragrafo 4, di detto regolamento. La circostanza che la ricorrente abbia proposto un ricorso avverso la stessa decisione parimenti dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA è a tale riguardo irrilevante.
(v. punti 18‑23)
V. il testo della decisione.
(v. punti 25‑27)
V. il testo della decisione.
(v. punto 31)
Una decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che constata che un richiedente la registrazione di sostanze ai sensi del regolamento n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione tariffaria prevista per le piccole imprese dall’articolo 6, paragrafo 4, di tale regolamento e impone allo stesso un onere amministrativo non consente all’impresa in questione di conoscere le ragioni di detta decisione e viola, di conseguenza, i requisiti di motivazione posti dall’articolo 296 TFUE qualora prenda in considerazione i dati di una seconda impresa collegata a un’impresa associata di un’impresa a sua volta collegata all’impresa in questione. Infatti, in primo luogo, una siffatta situazione non è prevista dall’allegato alla raccomandazione 2003/61, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Così, quando detto allegato prevede la presa in considerazione dei dati di imprese che non sono situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa in questione, esso si limita a considerare le imprese collegate alle imprese associate dell’impresa in questione (articolo 6, paragrafo 3, primo comma, dell’allegato) e le imprese associate delle imprese collegate all’impresa in questione (articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, dell’allegato).
In secondo luogo, qualora non sia dimostrato che l’impresa in questione è associata della seconda impresa, la relazione allegata alla decisione dell’ECHA non può concludere in tal senso senza fornire alcuna spiegazione.
Lo stesso vale nel caso in cui l’ECHA non fornisca all’impresa in questione, nel corso del procedimento amministrativo, alcuna indicazione riguardo alla base giuridica applicabile ai fini dell’utilizzo dei dati della seconda impresa.
(v. punti 40‑44)