Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 3 maggio 2017 –
Sotiropoulou e altri / Consiglio

(causa T‑531/14)

«Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Decisioni indirizzate a uno Stato membro al fine di correggere una situazione di disavanzo eccessivo – Riduzione e soppressione di diritti a pensione in Grecia – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»

1. 

Ricorso per risarcimento danni – Competenza del giudice dell’Unione – Limiti – Competenza a conoscere di una domanda di risarcimento del danno asseritamente causato da una decisione imputabile al Consiglio – Inclusione

(Artt. 268 TFUE e 340, commi 2 e 3, TFUE)

(v. punti 56‑60)

2. 

Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

(Art. 340, comma 2, TFUE)

(v. punti 64, 65)

3. 

Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Principi di attribuzione delle competenze e di sussidiarietà – Esclusione

(Artt. 5, §§ 2 e 3, TFUE e 340, comma 2, TFUE)

(v. punti 69‑72)

4. 

Politica economica e monetaria – Politica economica – Procedura di controllo dei disavanzi pubblici eccessivi – Decisioni del Consiglio indirizzate a uno Stato membro in situazione di disavanzo eccessivo allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intimano a quest’ultimo di adottare misure per la riduzione del disavanzo – Violazione dei principi di attribuzione delle competenze e di sussidiarietà – Insussistenza

(Artt. 5, §§ 2 e 3, TFUE, 126, § 9, TFUE e 136 TFUE; decisioni del Consiglio 2010/320 e 2011/734)

(v. punti 73, 74)

5. 

Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Necessità di un’inosservanza grave e manifesta da parte delle istituzioni dei limiti del loro potere discrezionale – Decisioni del Consiglio che intimano a uno Stato membro in situazione di disavanzo eccessivo di adottare misure per la riduzione del disavanzo, comprese la riduzione e la sospensione dei diritti a pensione in detto Stato membro – Misure giustificate dalla necessità di garantire il risanamento del bilancio, la riduzione delle spese pubbliche, il sostegno al sistema delle pensioni nonché la disciplina di bilancio e la stabilità finanziaria della zona euro – Insussistenza di restrizione ingiustificata e sproporzionata dei diritti di accesso alle prestazioni previdenziali e ai servizi sociali – Inconfigurabilità di una responsabilità dell’Unione

(Artt. 126, § 9, TFUE, 136 TFUE e 340, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 34 e 52, § 1; decisioni del Consiglio 2010/320 e 2011/734)

(v. punti 77‑79, 81, 83‑91)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero asseritamente subìto in seguito all’adozione delle decisioni del Consiglio indirizzate alla Repubblica ellenica in attivazione del meccanismo previsto all’articolo 126 TFUE.

Dispositivo

1) 

Il ricorso è respinto.

2) 

La sig.ra Leïmonia Sotiropoulou e gli altri ricorrenti nominati in allegato sono condannati alle spese.

3) 

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.