Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 settembre 2016 –
European Dynamics Lussemburgo e Evropaïki Dynamiki / EIT
(causa T‑481/14)
«Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Fornitura di servizi relativi allo sviluppo di una piattaforma di gestione dell’informazione e delle conoscenze — Servizi di sviluppo di software e di mantenimento della continuità operativa e dell’efficacia dei servizi informatici — Rifiuto di classificare l’offerta di un offerente al primo posto — Criteri di selezione — Criteri di aggiudicazione — Obbligo di motivazione — Errori manifesti di valutazione — Accesso ai documenti — Responsabilità extracontrattuale»
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1. |
Appalti pubblici dell’Unione europea — Gara d’appalto — Aggiudicazione degli appalti — Offerta economicamente più vantaggiosa — Criteri di aggiudicazione — Rispetto dei principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza — Determinazione successiva da parte dell’amministrazione aggiudicatrice dei coefficienti di ponderazione per i sottocriteri dei criteri di aggiudicazione previsti nel capitolato d’oneri o nel bando di gara — Ammissibilità — Presupposti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, artt. 102, § 1, 105 e 113; regolamento della Commissione n. 1268/2012, artt. 138, § 3, e 149, § 3) (v. punti 35, 40‑42, 46, 49, 55) |
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2. |
Appalti pubblici dell’Unione europea — Gara d’appalto — Aggiudicazione degli appalti — Criteri di aggiudicazione — Metodo di valutazione — Potere discrezionale dell’amministrazione aggiudicatrice — Sindacato giurisdizionale — Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, artt. 102, § 1, e 110, § 2) (v. punti 60‑65, 80) |
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3. |
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi — Obbligo dell’amministrazione aggiudicatrice di comunicare, a seguito di una domanda scritta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario — Obbligo di fornire una sintesi minuziosa della disamina di ciascun dettaglio dell’offerta respinta nell’ambito della sua valutazione o un’analisi comparativa minuziosa dell’offerta prescelta e di quella dell’offerente escluso — Insussistenza (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 113, § 2; regolamento della Commissione n. 1268/2012, art. 161) (v. punti 71, 81‑83, 104, 423, 477) |
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4. |
Appalti pubblici dell’Unione europea — Conclusione di un appalto a seguito di gara — Criteri di selezione — Valutazione della capacità dei candidati di fornire i servizi specificati — Criteri di aggiudicazione — Valutazione comparativa delle caratteristiche e dei meriti particolari delle offerte individuali — Applicazione di un criterio per valutare l’idoneità dei candidati ad eseguire un appalto nella fase di aggiudicazione dell’appalto — Inammissibilità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 110, § 1; regolamento della Commissione n. 1268/2012, artt. 148, § 1, e 149, § 2) (v. punti 252‑256) |
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5. |
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Decisione di rifiuto di comunicare l’elenco dei membri del comitato di valutazione a un offerente escluso — Informazione dell’interessato circa la possibilità di presentare una domanda confermativa d’accesso ai documenti — Esclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8, § 1) (v. punti 449, 450, 452‑454) |
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6. |
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Risposta di un’istituzione, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, a una richiesta di ulteriori informazioni introdotta da un offerente escluso relativamente alla decisione di aggiudicazione dell’appalto — Esclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 966/2012, art. 113, § 2; regolamento della Commissione n. 1268/2012, art. 161) (v. punto 456) |
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7. |
Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, c) e d)] (v. punti 459‑461) |
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8. |
Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso causale — Mancanza di uno dei presupposti — Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 464, 465) |
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9. |
Procedimento giurisdizionale — Provvedimenti istruttori — Domanda di produzione di documenti — Possibilità per il giudice dell’Unione di disporre la produzione di un documento già prodotto in seguito ad una misura di organizzazione del procedimento — Esclusione [Regolamento di procedura del Tribunale (2015), artt. 91, b), e 92, § 3] (v. punti 470, 471) |
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10. |
Procedimento giurisdizionale — Richiesta di trattamento riservato — Possibilità di richiedere, nei confronti di un’altra parte principale, un trattamento riservato di documenti prodotti in seguito ad una misura di organizzazione del procedimento — Esclusione [Regolamento di procedura del Tribunale (2015), artt. 65 e 103] (v. punto 472) |
Oggetto
Da una parte, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento, in particolare, della decisione dell’EIT del 14 aprile 2014 che classifica al secondo posto l’offerta presentata dalle ricorrenti nell’ambito di una gara d’appalto relativa a servizi informatici e ai servizi collegati, nonché della lettera dell’EIT del 25 aprile 2014, con la quale quest’ultimo si è rifiutato di comunicare i nomi dei membri del comitato di valutazione e, dall’altra parte, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE per il risarcimento del danno che le ricorrenti affermano di avere subìto.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La European Dynamics Luxembourg SA e la Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sono condannate a sostenere le spese. |