Causa T‑463/14

Österreichische Post AG

contro

Commissione europea

«Direttiva 2004/17/CE — Procedure di appalto nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali — Decisione di esecuzione che esonera taluni servizi del settore postale in Austria dall’applicazione della direttiva 2004/17 — Articolo 30 della direttiva 2004/17 — Obbligo di motivazione — Manifesto errore di valutazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 aprile 2016

  1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione che esonera taluni servizi del settore postale di uno Stato membro dall’applicazione della direttiva 2004/17

    (Art. 296, comma 2, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17, art. 30; decisione della Commissione 2014/184)

  2. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali – Direttiva 2004/17 – Ambito di applicazione – Mercati relativi alla prestazione di un’attività non direttamente esposta alla concorrenza nello Stato membro interessato – Esclusione – Determinazione del livello di esposizione alla concorrenza – Criteri

    (Artt. 47, § 2, CE, 55 CE e 95 CE; artt. 101 TFUE e 102 TFUE; regolamento del Consiglio n. 139/2004; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17, 2e, 3e, 9e e 40e considerando e art. 30; decisioni della Commissione 2005/15, considerando 2, e 2014/184, considerando 8)

  3. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali – Direttiva 2004/17 – Ambito di applicazione – Mercati relativi alla prestazione di un’attività non direttamente esposta alla concorrenza nello Stato membro interessato – Esclusione – Delimitazione del mercato interessato – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17, art. 30, § 1)

  4. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali – Direttiva 2004/17 – Ambito di applicazione – Mercati relativi alla prestazione di un’attività non direttamente esposta alla concorrenza nello Stato membro interessato – Esclusione – Onere della prova – Obbligo della Commissione di svolgere studi e analisi sulla delimitazione del mercato interessato – Insussistenza

    (Regolamenti del Consiglio n. 1/2003 e n. 139/2004; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17, art. 30)

  5. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Sostituzione della motivazione di una decisione di un’istituzione – Inammissibilità

    (Artt. 263 TFUE e 264 TFUE)

  6. Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Provvedimenti istruttori – Potere discrezionale del giudice dell’Unione – Portata

    [Regolamento di procedura del Tribunale (2015), art. 92, § 1]

  7. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali – Direttiva 2004/17 – Ambito di applicazione – Mercati relativi alla prestazione di un’attività non direttamente esposta alla concorrenza nello Stato membro interessato – Esclusione – Decisione della Commissione che nega l’esenzione di taluni servizi postali di uno Stato membro dall’applicazione della direttiva e che non considera le modalità di distribuzione postale e elettronica come fungibili – Ammissibilità

    (Art. 14 TFUE; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 97/67, 2004/17, art. 30, e 2008/6, considerando 3; direttiva del Consiglio 2010/45, considerando 8; decisione della Commissione 2014/184)

  8. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali – Direttiva 2004/17 – Ambito di applicazione – Mercati relativi alla prestazione di un’attività non direttamente esposta alla concorrenza nello Stato membro interessato – Esclusione – Delimitazione del mercato interessato – Criteri

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17, art. 30; decisione della Commissione 2005/15, allegato I, sezione 3)

  9. Ricorso di annullamento – Atto impugnato – Valutazione della legittimità in base alle informazioni disponibili al momento dell’adozione dell’atto

    (Art. 263 TFUE)

  10. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa

    [Regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 48, § 2]

  11. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo di ricorso distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale dell’atto impugnato

    (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE)

  12. Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali – Direttiva 2004/17 – Ambito di applicazione – Mercati relativi alla prestazione di un’attività non direttamente esposta alla concorrenza nello Stato membro interessato – Esclusione – Decisione della Commissione – Valutazione della legittimità di tale decisione in funzione degli elementi di informazione disponibili al momento della sua adozione

    (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17, art. 30)

  13. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti

    [Regolamento di procedura del Tribunale (1991), artt. 44, § 1, e), 46, § 1, e 48, § 1]

  14. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del procedimento – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Irricevibilità

    [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, c)]

  15. Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a una buona amministrazione – Diritto di essere ascoltato – Portata

    [Art. 6 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)]

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 20, 46, 50, 83, 197)

  2.  In materia di appalti pubblici, per quanto riguarda la determinazione se un’attività sia direttamente esposta alla concorrenza e ricada pertanto nella sfera di applicazione della direttiva 2004/17, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, i criteri e la metodologia usati per valutare l’esposizione diretta alla concorrenza a norma dell’articolo 30 di detta direttiva non sono necessariamente identici a quelli usati per la valutazione a norma degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE o del regolamento n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.

    Infatti, è ben vero che, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2004/17, per determinare se un’attività è direttamente esposta alla concorrenza, occorre fondarsi su criteri conformi alle disposizioni del trattato FUE in materia di concorrenza. Tuttavia, il testo di tale disposizione non esige che tali criteri siano esattamente quelli delle disposizioni in materia di concorrenza dell’Unione. Inoltre, la direttiva 2004/17 non fa parte del diritto della concorrenza dell’Unione. Essa ha come base giuridica l’articolo 47, paragrafo 2, CE e gli articoli 55 CE et 95 CE. L’obiettivo principale delle norme dell’Unione in materia di appalti pubblici consiste nella libera circolazione dei servizi e nell’apertura ad una concorrenza non falsata in tutti gli Stati membri, come si evince, segnatamente, dai considerando 2, 3 e 9 della direttiva 2004/17. A tal riguardo, tale direttiva è intesa ad aprire alla concorrenza dell’Unione i mercati ai quali essa si applica, favorendo la più ampia manifestazione d’interesse possibile tra gli operatori economici degli Stati membri. In tal senso, al punto 8 della decisione 2014/184, che esonera taluni servizi del settore postale in Austria dall’applicazione della direttiva 2004/17, si fa riferimento, correttamente, all’obiettivo di cui alla direttiva 2004/17 al fine di determinare il livello di concorrenza effettiva da conseguire per stabilire, in virtù dell’articolo 30 di tale direttiva, che la prestazione di un’attività è direttamente esposta alla concorrenza. Inoltre, né gli articoli 101 TFUE e 102 TFUE né il regolamento n. 139/2004 fanno riferimento alla nozione di attività «direttamente esposta alla concorrenza» figurante all’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2004/17.

    Peraltro, secondo il punto 2 della decisione 2005/15, relativa alle modalità d’applicazione della procedura di cui all’articolo 30 della direttiva 2004/17, l’esame delle condizioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 va effettuato esclusivamente ai sensi di tale direttiva e non deve influire sull’applicazione delle norme di concorrenza. Inoltre, si evince dal considerando 40 di tale direttiva che il suo articolo 30 dovrebbe offrire certezza del diritto agli enti interessati e un adeguato procedimento di formazione delle decisioni, assicurando in tempi brevi un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione in materia. Tali considerazioni confermano che, nell’ambito dell’esame di una domanda effettuata ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2004/17, la Commissione non è tenuta ad applicare i criteri e i metodi previsti dal Trattato FUE in materia di concorrenza lasciandoli del tutto invariati.

    (v. punti 26, 28, 29)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 38, 39, 176)

  4.  Nel contesto della procedura prevista dall’articolo 30 della direttiva 2004/17, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, l’onere della prova del soddisfacimento delle condizioni previste da tale disposizione incombe al richiedente e allo Stato membro interessato, mentre la Commissione dispone soltanto di poteri limitati rispetto agli ampi poteri di indagine che le sono conferiti nell’ambito dell’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione da parte del regolamento n. 1/2003 e dal regolamento n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese. Inoltre, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione definitiva entro il termine di cui all’articolo 30, paragrafo 6, di tale direttiva qualora essa ritenga che le condizioni previste al paragrafo 1 di tale articolo non siano soddisfatte.

    Conseguentemente, non incombe alla Commissione effettuare né suoi studi relativi alla delimitazione del mercato in questione, né sue analisi. Per contro, spetta al richiedente fornire elementi sufficienti per definire il mercato del prodotto rilevante.

    (v. punti 41, 89, 125, 204)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 44)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 44)

  7.  È vero che la direttiva 2010/45, recante modifica della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, ha introdotto talune regole secondo le quali, come risulta dal considerando 8 della direttiva 2010/45, concernente gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, le fatture cartacee e quelle elettroniche devono ricevere lo stesso trattamento. Tuttavia, con riguardo a una decisione della Commissione che accerta che il requisito dell’esposizione diretta alla concorrenza posto dall’articolo 30 della direttiva 2004/17, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, non è soddisfatto sul territorio di uno Stato membro, tale fatto non dimostra che la Commissione abbia commesso un manifesto errore di valutazione nel non ritenere che le modalità di distribuzione postale ed elettronica siano fungibili. Infatti, dal momento che la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria de jure nello Stato membro interessato nelle relazioni tra imprese e amministrazione pubblica, la questione della fungibilità non si pone.

    Inoltre, sotto il profilo regolamentare, ai servizi postali e non ai servizi elettronici viene riconosciuto il carattere di servizi di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 14 TFUE, come risulta dal considerando 3 della direttiva 2008/6, che modifica la direttiva 97/67 per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari. Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 97/67, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, è l’offerta di servizi postali che riveste la qualità di servizio universale. Non può pertanto concludersi che, in generale, le fatture postali ed elettroniche sono assimilate sul piano regolamentare. A tal riguardo, il fatto che la direttiva 2008/6 consideri, sotto il profilo regolamentare, la corrispondenza pubblicitaria indirizzata come invio di corrispondenza, non pregiudica la definizione corretta del mercato rilevante nell’ambito dell’esame dell’articolo 30 della direttiva 2004/17.

    (v. punti 53, 54, 168)

  8.  La nozione di mercato rilevante ai sensi della decisione 2005/15, relativa alle modalità d’applicazione della procedura di cui all’articolo 30 della direttiva 2004/17, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, implica che vi possa essere concorrenza effettiva tra i prodotti che ne fanno parte, il che presuppone un sufficiente grado di intercambiabilità per lo stesso uso fra tutti i prodotti che fanno parte dello stesso mercato L’intercambiabilità o la fungibilità non si valutano solo in considerazione delle caratteristiche oggettive dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, ma occorre anche prendere in considerazione le condizioni della concorrenza e la struttura della domanda e dell’offerta sul mercato.

    (v. punto 57)

  9.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 64, 146)

  10.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 127)

  11.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 132, 138)

  12.  La legittimità di una decisione della Commissione adottata in forza dell’articolo 30 della direttiva 2004/17, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione quando l’ha adottata.

    (v. punto 142)

  13.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 146, 190)

  14.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 151, 170, 200)

  15.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 188)