Causa T‑384/14

(pubblicazione per estratto)

Repubblica italiana

contro

Commissione europea

«FEAOG — Sezione garanzia — FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Settori bovino e ovino — Rettifica finanziaria forfettaria — Rettifica specifica — Articoli 48 e 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 — Diritti speciali — Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 maggio 2016

Agricoltura – Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti – Regime di pagamento unico – Calcolo dell’importo di riferimento – Considerazione degli importi versati in forza del regime dei diritti all’aiuto speciali – Possibilità per gli Stati membri di avvalersi di un altro metodo di calcolo dei diritti all’aiuto – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 1782/2003, artt. 36, § 1, 47‑50, 95 e 96)

In occasione dell’istituzione del pagamento unico, l’articolo 48 del regolamento n. 1782/2003 ha stabilito norme comuni per i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nel contesto della politica agricola comune. Secondo l’interpretazione letterale di tale articolo e tenuto conto delle disposizioni adiacenti, tale norma si applica agli agricoltori che hanno percepito pagamenti che danno luogo a diritti all’aiuto sottoposti alle condizioni particolari contemplate all’articolo 47 del citato regolamento e che, durante il periodo di riferimento non possedevano ettari ai sensi dell’articolo 43 del medesimo regolamento ai fini della determinazione dei diritti al pagamento unico o il cui diritto per ettaro corrisponde ad un importo superiore a 5000 EUR. Tali agricoltori, che o non possiedono ettari, o possiedono ettari il cui diritto per ettaro supera i 5000 EUR, hanno diritto a) ad un aiuto pari al loro importo di riferimento corrispondente ai pagamenti diretti che erano stati loro concessi nel periodo medio di tre anni e b) ad un aiuto per ogni 5000 EUR o frazione dell’importo di riferimento, ossia i pagamenti speciali, che ha percepito nel periodo medio di tre anni.

Ne risulta che i pagamenti speciali sono allocati all’importo di riferimento per ettaro fino ad un importo di 5000 EUR e, a partire da tale soglia, costituiscono un diritto all’aiuto speciale in più. A questo riguardo, l’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 dispone che gli importi da esso elencati debbano essere inclusi nell’importo di riferimento alle condizioni di cui all’articolo 48 dello stesso regolamento. Dall’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 emerge inoltre che a decorrere dal 2007, e in deroga agli articoli 33, 43 e 44 del regolamento stesso, gli importi provenienti dal premio per i prodotti lattiero-caseari e dai pagamenti supplementari di cui agli articoli 95 e 96 di detto regolamento sono inclusi nel regime di pagamento unico alle condizioni previste agli articoli da 48 a 50. In tal modo, la normativa rilevante sancisce il principio del cumulo dei pagamenti provenienti da titoli diversi in un pagamento unico.

Peraltro, l’articolo 48 del regolamento n. 1782/2003 non prevede alcun metodo alternativo per determinare i diritti all’aiuto speciali, né alcun obbligo di mantenere separati i pagamenti che scaturiscono da diritti differenti. In proposito, dato che tale disposizione presenta un carattere vincolante e non prevede alcun margine discrezionale in capo allo Stato membro, quest’ultimo non può affermare che il suo metodo alternativo sia altrettanto efficace, idoneo a prevenire le frodi o, ancora, più favorevole per gli agricoltori.

(v. punti 89‑91, 93)