Causa T‑331/14
Mykola Yanovych Azarov
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei capitali — Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente — Prova della fondatezza dell’inserimento nell’elenco»
Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 28 gennaio 2016
Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Interesse da valutarsi alla data di presentazione del ricorso — Ricorso diretto contro un atto che dispone misure restrittive nei confronti del ricorrente — Abrogazione dell’atto impugnato in corso di causa — Dichiarazione di non luogo a statuire — Inammissibilità — Persistenza dell’interesse del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato
(Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalle decisioni 2015/143/PESC e 2015/364/PESC; regolamento del Consiglio n. 208/2014, come modificato dai regolamenti 2015/138 e 2015/357)
Unione europea — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Portata del sindacato giurisdizionale — Prova della fondatezza della misura — Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza delle accuse poste a carico delle persone o delle entità interessate
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/119/PESC; regolamento del Consiglio n. 208/2014)
Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina — Decisione di congelamento dei capitali — Sindacato giurisdizionale di legittimità — Portata — Disposizione di portata generale relativa a una misura restrittiva individuale — Inclusione
(Art. 29 TUE; art. 275, comma 2, TFUE; decisione del Consiglio 2014/119/PESC, art. 1, § 1, come modificata dalla decisione 2015/143/PESC)
Procedimento giurisdizionale — Atti che abrogano e sostituiscono, in corso di causa, gli atti impugnati — Domanda di adattamento delle conclusioni dirette all’annullamento formulata in corso di causa — Assenza di incidenza diretta e individuale — Irricevibilità
(Decisione del Consiglio 2014/119/PESC, come modificata dalla decisione 2015/143/PESC; regolamento del Consiglio n. 208/2014, come modificato dal regolamento 2015/138)
Nell’ambito di un ricorso di annullamento, l’interesse ad agire del ricorrente deve perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto.
Per quanto riguarda una domanda di annullamento di atti del Consiglio con i quali il nome del ricorrente era stato inserito in un elenco di persone oggetto di misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina, la circostanza che tali atti non siano più in vigore al momento della pronuncia della decisione del giudice, in quanto sono stati modificati, nella parte in cui riguardano il ricorrente, non può equivalere all’annullamento eventuale da parte del Tribunale degli atti adottati inizialmente, nei limiti in cui detta modifica non è un riconoscimento della loro illegittimità. Il ricorrente mantiene, di conseguenza, un interesse ad agire, derivante dal fatto che il riconoscimento dell’illegittimità degli atti impugnati può fondare un’azione successiva per il risarcimento del danno subito a causa di detti atti durante il periodo della loro applicazione.
(v. punti 27, 30, 31)
Sebbene il Consiglio disponga di un ampio margine di discrezionalità circa i criteri generali da prendere in considerazione ai fini dell’adozione di misure restrittive, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea esige che, nell’ambito del controllo della legittimità delle motivazioni su cui si fonda la decisione di iscrivere o di mantenere il nome di una determinata persona in un elenco di persone sottoposte a misure restrittive, il giudice dell’Unione si assicuri che detta decisione, la quale riveste portata individuale per tale persona, poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limita alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consiste invece nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, abbiano un fondamento sufficientemente preciso e concreto.
A tale riguardo, ai fini dell’inserimento del nome di una persona nell’elenco delle persone sottoposte a misure restrittive, a motivo che essa è stata identificata come responsabile di appropriazione indebita di fondi pubblici, il Consiglio deve disporre di una base fattuale sufficientemente solida, ossia di informazioni sui fatti o sui comportamenti specificamente contestati a tale persona.
Peraltro, in caso di contestazione, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi.
(v. punti 43, 54, 56)
L’articolo 275, secondo comma, TFUE si riferisce a tutte le decisioni del Consiglio relative a misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, rientranti nel titolo V, capo 2, del Trattato UE, senza distinguere a seconda che si tratti di decisioni a portata generale o di decisioni individuali. In particolare, esso non esclude la possibilità di contestare, nell’ambito di una memoria di adattamento delle conclusioni, la legittimità di una disposizione a portata generale, a sostegno di un ricorso di annullamento proposto avverso una misura restrittiva individuale.
(v. punto 62)
V. il testo della decisione.
(v. punti 64, 65)