SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

15 settembre 2016 ( *1 )

«Dumping — Importazioni di biodiesel originario dell’Argentina — Dazio antidumping definitivo — Ricorso di annullamento — Incidenza diretta — Incidenza individuale — Ricevibilità — Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.°1225/2009 — Valore normale — Costi di produzione»

Nella causa T‑111/14,

Unitec Bio SA, con sede a Buenos Aires (Argentina), rappresentata da J.‑F. Bellis, R. Luff e G. Bathory, avvocati,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato inizialmente da S. Boelaert e B. Driessen, successivamente da H. Marcos Fraile, in qualità di agenti, assistiti da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione europea, rappresentata da M. França e A. Stobiecka-Kuik, in qualità di agenti,

e da

European Biodiesel Board (EBB), con sede a Bruxelles (Belgio) rappresentato da O. Prost e M.‑S. Dibling, avvocati,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta ad ottenere l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2), nella parte in cui esso impone un dazio antidumping alla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da G. Berardis, presidente, O. Czúcz (relatore) e A. Popescu, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 ottobre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti e regolamento impugnato

1

La ricorrente, Unitec Bio SA, è un produttore argentino di biodiesel.

2

Il biodiesel, un combustibile alternativo analogo al diesel convenzionale, è prodotto nel territorio dell’Unione europea, ma vi è del pari importato in grandi quantità. In Argentina è prodotto principalmente a partire dalla soia e dall’olio di soia (in prosieguo, congiuntamente: le «principali materie prime»).

3

A seguito di una denuncia depositata il 17 luglio 2012 dall’European Biodiesel Board (EBB) per conto di produttori che rappresentano oltre il 60% della produzione totale di biodiesel dell’Unione, la Commissione europea ha pubblicato, il 29 agosto 2012, un avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2012, C 260, pag. 8), conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51; in prosieguo: il «regolamento di base»).

4

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2011 e il 30 giugno 2012 (in prosieguo: il «periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha ricompreso il periodo dal 1o gennaio 2009 fino alla fine del periodo dell’inchiesta.

5

A causa del gran numero di produttori esportatori argentini, la Commissione ha selezionato, nell’ambito dell’inchiesta in discussione, un campione di tre produttori esportatori o gruppi dei medesimi in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni del prodotto in esame nell’Unione. La ricorrente non figurava in tale campione.

6

Il 27 maggio 2013 la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 490/2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 141, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»). Nel suddetto regolamento, essa ha segnatamente constatato che le importazioni di biodiesel originario dell’Argentina erano oggetto di dumping, circostanza che arrecava pregiudizio all’industria dell’Unione, e ha ritenuto che l’adozione di un dazio antidumping nei confronti di tali importazioni fosse nell’interesse dell’Unione.

7

Con riguardo al calcolo del margine di dumping e, più specificamente, alla determinazione del valore normale del prodotto simile relativamente all’Argentina, la Commissione ha considerato che le vendite sul mercato interno non erano eseguite nel corso di normali operazioni commerciali, poiché il mercato argentino del biodiesel è fortemente regolamentato dallo Stato. Conseguentemente, essa ha deciso di applicare l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, secondo il quale quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite di tale prodotto si deve costruire il valore normale del medesimo, e dunque calcolarlo in base al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti oppure in base ai prezzi all’esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato, purché tali prezzi siano rappresentativi.

8

Quanto ai costi di produzione del biodiesel originario dell’Argentina, la Commissione ha rilevato che l’EBB aveva fatto valere la circostanza secondo la quale i costi di produzione presenti nei documenti contabili dei produttori esportatori argentini esaminati non riflettevano ragionevolmente i costi di fabbricazione del biodiesel. Tale affermazione riguardava il sistema argentino di tasse all’esportazione differenziate (in prosieguo: il «sistema DET») che, secondo le denuncianti, distorceva i prezzi delle principali materie prime. La Commissione, ritenendo, a questo stadio, di non avere informazioni sufficienti per prendere una decisione sul modo più appropriato per rispondere a tale affermazione, ha stabilito di calcolare il valore normale del biodiesel sulla base dei costi di produzione che figurano in tali documenti contabili, indicando tuttavia che tale questione sarebbe stata esaminata più approfonditamente nella fase definitiva dell’inchiesta.

9

Il 19 novembre 2013 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

10

In primo luogo, in relazione al valore normale del prodotto simile per quanto riguarda l’Argentina, il Consiglio ha confermato le conclusioni del regolamento provvisorio, secondo le quali tale valore doveva essere calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, poiché il mercato argentino del biodiesel è fortemente regolamentato dallo Stato (considerando 28 del regolamento impugnato).

11

Per quanto concerne i costi di produzione, il Consiglio ha accettato la proposta della Commissione di modificare le conclusioni del regolamento provvisorio e di discostarsi dai costi delle principali materie prime indicate nei documenti contabili dei produttori esportatori argentini esaminati in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Secondo il Consiglio, i suddetti dati non riflettevano adeguatamente i costi di produzione di biodiesel in Argentina, poiché il sistema DET distorceva i prezzi delle principali materie prime nel mercato interno argentino. Il Consiglio le ha sostituite con la media dei prezzi di riferimento della soia pubblicati dal Ministero dell’Agricoltura argentino per l’esportazione franco a bordo (FOB) durante il periodo dell’inchiesta (in prosieguo: il «prezzo di riferimento») (considerando da 35 a 40 del regolamento impugnato).

12

In secondo luogo, confermando la maggior parte delle considerazioni presenti nel regolamento provvisorio, il Consiglio ha constatato che l’industria dell’Unione aveva subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base (considerando da 105 a 142 del regolamento impugnato) e che tale pregiudizio era stato causato dalle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina che erano oggetto di dumping (considerando da 144 a 157 del regolamento impugnato). In tale circostanza, ha riscontrato che altri fattori, tra cui, in particolare, le importazioni effettuate dall’industria dell’Unione (considerando da 151 a 160 del regolamento impugnato), lo scarso utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione (considerando da 161 a 171 del regolamento impugnato) e il sistema del doppio conteggio (double counting) del biodiesel prodotto a partire dagli oli usati presenti in alcuni Stati membri (considerando da 173 a 179 del regolamento impugnato), non erano stati tali da interrompere il nesso di causalità.

13

In terzo luogo, il Consiglio ha confermato che l’adozione di misure antidumping di cui si tratta era d’interesse per l’Unione (considerando da 190 a 201 del regolamento impugnato).

14

Alla luce dei margini di dumping accertati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, il Consiglio ha segnatamente deciso che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori, istituiti dal regolamento provvisorio, dovevano essere riscossi in via definitiva (considerando 228 e articolo 2 del regolamento impugnato) e che un dazio antidumping definitivo doveva essere istituito sulle importazioni di biodiesel originario dell’Argentina (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento impugnato).

15

Le aliquote dei dazi antidumping definitivi applicabili al prodotto considerato, per quanto riguarda le importazioni argentine, sono state stabilite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento impugnato, come segue:

Società

Aliquota del dazio UR per tonnellata netta

Codice addizionale TARIC

Aceitera General Deheza SA, General Deheza, Rosario; Bunge Argentina SA, Buenos Aires

216,64

B782

LDC Argentina SA, Buenos Aires

239,35

B783

Molinos Río de la Plata SA, Buenos Aires; Oleaginosa Moreno Hermanos SAFICI y A, Bahia Blanca; Vicentin SAIC, Avellaneda

245,67

B784

Altre società che hanno collaborato:

Cargill SACI, Buenos Aires; Unitec Bio, Buenos Aires; Viluco SA, Tucuman

237,05

B785

Tutte le altre società

245,67

B999

16

A seguito di un’ulteriore denuncia dell’EBB, la Commissione ha del pari avviato, parallelamente al procedimento antidumping, un procedimento antisovvenzioni per le importazioni nell’Unione di biodiesel originario di Argentina ed Indonesia. Dopo il ritiro di tale denuncia mediante lettera del 7 ottobre 2013, il suddetto procedimento è stato chiuso, senza l’istituzione di dazi definitivi, dal regolamento (UE) n. 1198/2013 della Commissione, del 25 novembre 2013, che chiude il procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di biodiesel originario dell’Argentina e dell’Indonesia e abroga il regolamento (UE) n. 330/2013 che dispone la registrazione di tali importazioni (GU 2013, L 315, pag. 67).

Procedimento e conclusioni delle parti

17

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 2014, la ricorrente ha proposto il ricorso in discussione.

18

Il 2 giugno 2014 il Consiglio ha depositato il suo controricorso. La replica e la controreplica sono state depositate, rispettivamente, il 6 agosto 2014 dalla ricorrente e il 21 ottobre 2014 dal Consiglio.

19

Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 13 maggio e il 2 giugno 2014, la Commissione e l’EBB hanno chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con ordinanze del 17 luglio e 22 settembre 2014, il presidente della Nona Sezione del Tribunale ha ammesso gli interventi in parola. Le parti intervenienti hanno depositato le loro memorie e le altre parti hanno presentato le loro osservazioni relativamente a tali interventi nei termini all’uopo stabiliti.

20

Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Nona Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

21

Con ordinanza del 30 settembre 2015, la presente causa e le cause T‑112/14, Molinos Río de la Plata/Consiglio, T‑113/14, Oleaginosa Moreno Hermanos/Consiglio, T‑114/14, Vicentin/Consiglio, T‑115/14, Aceitera General Deheza/Consiglio, T‑116/14, Bunge Argentina/Consiglio, T‑117/14, Cargill/Consiglio, T‑118/14, LDC Argentina/Consiglio, nonchè T‑119/14, Cerbio/Conglio, sono state riunite per la fase orale del procedimento. All’udienza del 28 ottobre 2015 sono state sentite le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale.

22

Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale (Nona Sezione) ha chiesto informazioni alle parti e le ha invitate a sottoporre le loro osservazioni sulle risposte delle altre parti.

23

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento impugnato nella parte in cui la riguarda;

condannare il Consiglio alle spese.

24

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dall’EBB, chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondato;

condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

25

Senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, il Consiglio contesta la ricevibilità del ricorso. In sostanza, afferma che la ricorrente non è legittimata a presentare un ricorso in annullamento ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Dal momento che la ricorrente non fa parte del campione considerato (v. punto 5 supra), essa non sarebbe stata sufficientemente identificata nel regolamento impugnato, in quanto vi sarebbe menzionata solo tra le «[a]ltre società che hanno collaborato», e in quanto il calcolo del dumping non sarebbe stato stabilito sulla base dei dati relativi alla sua attività commerciale. La partecipazione della ricorrente nel procedimento amministrativo sarebbe stata meramente indiretta e non sufficiente, in sé, a comprovare il suo interesse individuale. Inoltre, la ricorrente non avrebbe dimostrato di essere individualmente interessata dal regolamento impugnato a causa di alcune sue peculiari qualità e che la caratterizzano rispetto ad ogni altro soggetto.

26

A tale riguardo, in via preliminare, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma di tale articolo, un ricorso avverso gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione.

27

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene opportuno esaminare anzitutto se la ricorrente è direttamente e individualmente interessata dal regolamento impugnato ai sensi dell’articolo 263 TFUE, quarto comma.

28

Il Consiglio non contesta l’incidenza diretta del regolamento impugnato su tale società. Le autorità doganali degli Stati membri, infatti, che non dispongono di alcun margine discrezionale, sono obbligate a riscuotere i dazi indicati dal regolamento impugnato.

29

Per quanto concerne l’incidenza individuale nei confronti della ricorrente, va rammentato che dalla giurisprudenza risulta che una persona fisica o giuridica può sostenere che l’atto in discussione la riguarda individualmente soltanto qualora il procedimento la tocchi a causa di determinate qualità personali, o di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità (sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, EU:C:1963:17, pagg. 197, 223).

30

In tale contesto, conviene rilevare che l’articolo 1 del regolamento impugnato impone un dazio antidumping definitivo individuale di EUR 237,05 per tonnellata alla ricorrente, menzionandola esplicitamente.

31

Contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, tale circostanza è da sola sufficiente per sostenere che sussiste un’incidenza individuale nei confronti della ricorrente (v., in tal senso, sentenza del 15 febbraio 2001, Nachi Europe, C‑239/99, EU:C:2001:101, punto 22).

32

Poiché la ricorrente è direttamente ed individualmente interessata dal regolamento impugnato, l’eccezione di irricevibilità avanzata dal Consiglio deve essere respinta.

Nel merito

33

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

34

Il primo ed il secondo motivo sono volti a rimettere in discussione il metodo del Consiglio consistente nel non prendere in considerazione i costi delle principali materie prime presenti nei documenti contabili dei produttori esportatori argentini esaminati, a causa della distorsione dei prezzi di tali materie prime dovuta al sistema DET, e a sostituirli con i prezzi di riferimento. Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente fa valere che un tale modo di agire non sarebbe conforme all’articolo 2, paragrafo 5, primo e secondo comma, del regolamento di base. Nell’ambito del secondo motivo, essa sostiene che siffatto metodo non sarebbe conforme dell’accordo sull’attuazione dell’articolo VI del GATT (GU 1994, L 336, pag.103).

35

Il terzo motivo attiene alla circostanza che, considerando che sussisteva un nesso di causalità tra le importazioni di biodiesel originario dell’Argentina oggetto dell’inchiesta e il pregiudizio causato all’industria dell’Unione, il Consiglio avrebbe violato l’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base.

36

Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente lamenta che il Consiglio avrebbe violato l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base non tenendo conto dei costi delle principali materie prime realmente sopportati dai produttori argentini interessati per il motivo che i prezzi indicati per tali materie nei documenti contabili dei produttori esportatori argentini esaminati sarebbero stati artificialmente bassi. In Argentina, i prezzi delle principali materie prime non sarebbero regolamentati. Sarebbero stabiliti liberamente dai produttori e non sarebbero inferiori a quelli delle materie prime esportate. Il metodo del Consiglio e della Commissione (in prosieguo, congiuntamente: le «istituzioni») per determinare il costo di tali materie comporterebbe aggiungere la tassa all’esportazione ai prezzi argentini indicati in tali documenti contabili. In ogni caso, anche a voler ammettere che i prezzi sul mercato interno delle materie summenzionate siano falsati dal sistema DET, le istituzioni non avrebbero dimostrato che i documenti contabili in parola non riflettevano adeguatamente i loro costi e potevano quindi essere esclusi in forza dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

37

Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dall’EBB, fa valere che, nel caso di specie, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base si fonda sulla circostanza che le vendite delle principali materie prime nel mercato argentino non sono state effettuate mediante normali operazioni commerciali. Il sistema DET avrebbe comportato una distorsione dei costi di produzione dei produttori di biodiesel argentini, dimostrata da una considerevole differenza tra il prezzo sul mercato interno e il prezzo internazionale, circostanza che imporrebbe di procedere ad un un loro adeguamento. I documenti contabili dei produttori esportatori esaminati non possono essere considerati come base per il calcolo del valore normale se i costi di produzione di un prodotto oggetto d’inchiesta non si riflettevano adeguatamente in tali documenti. La circostanza che i prezzi siano regolamentati rappresenterebbe solo una delle ragioni che può giustificare, ai fini dell’inchiesta, che i costi non siano adeguatamente riflessi nei documenti in parola. I dati utilizzati dalle istituzioni, vale a dire i prezzi di riferimento della soia durante il periodo dell’inchiesta e che riflettono il livello dei prezzi internazionali, costituirebbero una fonte affidabile.

38

Nel caso di specie, va ricordato che, nel regolamento impugnato, nell’ambito della determinazione del valore normale del prodotto simile, le istituzioni non hanno calcolato i costi di produzione delle principali materie prime facendo riferimento ai loro prezzi riflessi nei documenti contabili delle società esaminate, ma, come emerge segnatamente dai considerando 29 e seguenti del suddetto regolamento, esse non hanno considerato tali prezzi e li hanno sostituiti con il prezzo di riferimento basandosi sull’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

39

A tale riguardo, si deve ricordare che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, quando, nel corso di normali operazioni commerciali, non vi sono vendite del prodotto simile oppure se tali vendite riguardano quantitativi insufficienti oppure se tali vendite, a causa di una particolare situazione di mercato, non permettono un valido confronto, il valore normale di siffatto prodotto è calcolato in base al costo di produzione nel paese d’origine, maggiorato di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti oppure in base ai prezzi all’esportazione, nel corso di normali operazioni commerciali, ad un paese terzo appropriato, purché tali prezzi siano rappresentativi. La medesima disposizione precisa che si ritiene che sussista una particolare situazione di mercato per il prodotto interessato ai sensi della frase precedente, ai sensi della frase che precede, segnatamente in presenza di prezzi artificialmente bassi, di accordi di compensazione e di altri regimi di perfezionamento non commerciali.

40

Dall’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base risulta inoltre che, quando il valore normale del prodotto simile è calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, di tale regolamento, i costi di produzione sono normalmente calcolati sulla base dei documenti contabili tenuti dalla parte sottoposta all’inchiesta, a condizione che tali documenti siano conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e che sia dimostrato che essi esprimono adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame.

41

In applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base, se i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame non si riflettono adeguatamente nei documenti contabili della parte interessata, saranno adeguati o calcolati sulla base dei costi di altri produttori o esportatori dello stesso paese oppure, qualora tali informazioni non fossero disponibili o utilizzabili, di qualsiasi altro riferimento adeguato, comprese le informazioni tratte da altri mercati rappresentativi.

42

L’obiettivo dell’articolo 2, paragrafo 5, primo e secondo comma del regolamento di base è fare in modo che i costi di produzione e le spese di vendita di un prodotto simile considerati nell’ambito del calcolo del valore normale di tale prodotto riflettano le spese che un produttore avrebbe sostenuto nel mercato interno del paese esportatore.

43

Dalla formulazione testuale dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base risulta peraltro che i documenti contabili della parte sottoposta all’inchiesta costituiscono la fonte privilegiata di informazioni per stabilire i costi di produzione del prodotto simile e che l’utilizzazione di dati presenti in tali documenti contabili costituisce la regola generale, mentre il loro adeguamento o la loro sostituzione con un’altra base di riferimento adeguata costituisce l’eccezione.

44

Tenuto conto del principio secondo il quale una deroga o un’eccezione ad una regola generale deve essere interpretata restrittivamente (v., sentenza del 19 settembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Consiglio, C‑15/12 P, EU:C:2013:572, punto 17 e giurisprudenza citata), occorre considerare, analogamente alla ricorrente, che il regime d’eccezione che risulta dall’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base deve essere interpretato in modo restrittivo.

45

Nel caso di specie, pur non rimettendo in discussione le ragioni che hanno indotto le istituzioni a ricorrere al calcolo del valore normale del prodotto simile conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, la ricorrente contesta l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, del medesimo regolamento, sulla base del quale, nell’ambito di tale calcolo, le istituzioni non si sono basate sui prezzi delle principali materie prime presenti nei documenti contabili delle società esaminate.

46

Nel regolamento impugnato, le istituzioni non hanno fatto valere la circostanza che i documenti contabili dei produttori esportatori argentini esaminati non fossero conformi ai principi contabili generalmente accettati in Argentina. Esse hanno per contro sostenuto che tali documenti contabili non riflettevano adeguatamente i costi associati alle principali materie prime.

47

Infatti, come risulta dai considerando da 29 a 42 del regolamento impugnato, le istituzioni hanno considerato che, in quanto comportava tasse all’esportazione differenziate sulle principali materie prime e sul biodiesel, il sistema DET aveva distorto il prezzo di tali materie prime nella misura in cui il suddetto sistema aveva fatto scendere a un livello artificialmente basso i prezzi delle principali materie prime sul mercato argentino.

48

Le istituzioni, basandosi sulla sentenza del 7 febbraio 2013, Acron e Dorogobuzh/Consiglio (T‑235/08, non pubblicata, EU:T:2013:65), hanno fatto presente al considerando 31 del regolamento impugnato che quando i prezzi delle materie prime erano regolamentati in modo tale da risultare artificialmente bassi sul mercato interno si potesse presumere che il costo di produzione del prodotto interessato subisse una distorsione. In tali condizioni, i dati che figurano nei documenti contabili dei produttori esportatori argentini esaminati non potrebbero essere considerati ragionevoli e, di conseguenza, dovrebbero essere oggetto di un adeguamento.

49

A tale riguardo, va ricordato che, al punto 44 della sentenza del 7 febbraio 2013, Acron e Dorogobuzh/Consiglio (T‑235/08, non pubblicata, EU:T:2013:65), il Tribunale ha considerato che, tenuto conto della circostanza che il gas naturale era obbligatoriamente fornito ad un prezzo molto basso ai produttori esportatori interessati in forza della normativa russa, il prezzo di produzione del prodotto in discussione nella causa all’origine di tale sentenza era influenzato da una distorsione del mercato interno russo relativamente al prezzo del gas, dal momento che tale prezzo non risultava dalle forze del mercato. Il Tribunale ha quindi ritenuto che le istituzioni avevano potuto legittimamente concludere che uno degli elementi presenti nei documenti contabili delle parti ricorrenti nella causa che all’origine di tale sentenza non poteva essere considerato ragionevole e che, di conseguenza, doveva essere oggetto di un adeguamento ricorrendo ad altre fonti derivanti dai mercati che esse ritenevano maggiormente rappresentativi.

50

Tuttavia, come la ricorrente ha correttamente sostenuto, a differenza della situazione in discussione nella causa decisa con la sentenza del 7 febbraio 2013, Acron e Dorogobuzh/Consiglio (T‑235/08, non pubblicata, EU:T:2013:65), non risulta dal fascicolo che i prezzi delle principali materie prime fossero direttamente regolamentati in Argentina. Il sistema DET analizzato dalle istituzioni si limitava infatti a prevedere tasse all’esportazione con aliquote differenziate sulle principali materie prime ed il biodiesel.

51

La circostanza che il sistema DET non regolamenti direttamente i prezzi delle principali materie prime in Argentina non esclude nondimeno di per sé l’applicazione dell’eccezione prevista all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

52

È difatti necessario ricordare, analogamente alle istituzioni, che la disposizione corrispondente all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base è stata inserita nel regolamento di base anteriore, vale a dire il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), dal regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio, del 5 novembre 2002, recante modifica del regolamento n. 384/96 (GU 2002, L 305, pag. 1).

53

Orbene, risulta dal considerando 4 del regolamento n. 1972/2002 che l’inserimento della disposizione corrispondente all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma del regolamento di base mirava a fornire indicazioni su come intervenire quando i documenti contabili non esprimessero adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame, specie quando a causa di una particolare situazione di mercato le vendite del prodotto simile non permettevano un valido confronto. Secondo il medesimo considerando, in un caso del genere, i dati pertinenti devono provenire da fonti che non hanno subìto «queste distorsioni».

54

Il considerando 4 del regolamento n. 1972/2002 prevede quindi la possibilità di ricorrere all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base specie quando le vendite del prodotto simile non permettono un valido confronto a causa di una distorsione. Ne consegue del pari che una tale circostanza può prodursi anche quando sussiste una particolare situazione di mercato, come quella menzionata all’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di base, in cui si riscontrano prezzi artificialmente bassi del prodotto interessato, senza tuttavia limitare tale tipo di situazione a casi in cui esista una regolamentazione diretta dei prezzi del prodotto simile o delle principali materie prime del medesimo da parte dello Stato esportatore.

55

Per contro, non può ragionevolmente ritenersi che ogni misura dei poteri pubblici dello Stato esportatore idonea ad incidere sui prezzi delle principali materie prime, e, in tal modo, sui prezzi del prodotto considerato, possa essere alla base di una distorsione che consente di non tenere conto, nell’ambito del calcolo del valore normale del prodotto simile, dei prezzi presenti nei documenti contabili della parte che è sottoposta all’inchiesta. Come la ricorrente correttamente ricorda, infatti, se qualsiasi misura adottata dai poteri pubblici del paese d’esportazione che può incidere, anche minimamente, sui prezzi delle materie prime, potesse essere presa in considerazione, il principio sancito dall’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base, secondo il quale tali documenti contabili costituiscono la fonte privilegiata di informazioni per la determinazione dei costi di produzione del prodotto simile, rischierebbe di venir privato di qualsiasi effetto utile.

56

Pertanto, una misura dei poteri pubblici del paese di esportazione può indurre le istituzioni a non tenere conto, nell’ambito del calcolo del valore normale del prodotto simile, dei prezzi delle materie prime presenti nei documenti contabili delle parti che sono sottoposte all’inchiesta solo quando provoca una distorsione significativa dei prezzi delle suddette materie prime. Una diversa interpretazione dell’eccezione prevista all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base che, in una situazione come quella del caso di specie, consentirebbe di sostituire tali dati con un importo di costi fondato su un altro riferimento adeguato rischierebbe, infatti, di comportare una lesione sproporzionata del principio secondo il quale i documenti contabili in parola costituiscono la fonte privilegiata di informazioni per la determinazione dei costi di produzione del prodotto di cui trattasi.

57

Relativamente all’onere della prova della sussistenza di elementi che giustificano l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento di base, è necessario inoltre considerare che incombe alle istituzioni, qualora ritengano di dover non tenere conto dei costi di produzione presenti nei documenti contabili della parte sottoposta all’inchiesta per sostituirli con un altro prezzo ritenuto adeguato, fondarsi su prove o quanto meno su indizi che consentano di accertare la sussistenza del fattore in considerazione del quale si procede all’adeguamento (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2009, Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio, T‑249/06, EU:T:2009:62, punto 180 e giurisprudenza citata).

58

Pertanto, tenuto conto del fatto che il metodo volto ad escludere, nell’ambito del calcolo del valore normale del prodotto simile, i costi di produzione di tale prodotto presenti nei documenti contabili delle parti che sono sottoposte all’inchiesta rientra in un’eccezione (v. punto 44 supra), quando la distorsione lamentata dalle istituzioni non sia una conseguenza immediata della misura statale all’origine della stessa, come nella causa all’origine della sentenza del 7 febbraio 2013, Acron e Dorogobuzh/Consiglio (T‑235/08, non pubblicata, EU:T:2013:65), bensì una conseguenza degli effetti che suddetta misura dovrebbe produrre sul mercato, le istituzioni devono premurarsi di esporre il funzionamento del mercato in discussione e di dimostrare gli effetti concreti di tale misura sullo stesso, senza basarsi, a tale riguardo, su semplici congetture.

59

È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se le istituzioni abbiano sufficientemente dimostrato sotto il profilo giuridico che nella fattispecie ricorrono le condizioni, nell’ambito del calcolo del valore normale del prodotto simile, per escludere prezzi delle principali materie prime presenti nei documenti contabili dei produttori esportatori argentini esaminati.

60

In primo luogo, relativamente alla misura dei poteri pubblici argentini identificata come fonte della distorsione dei prezzi delle principali materie prime, come indicato segnatamente al considerando 29 del regolamento impugnato, si tratta del sistema DET, in quanto comporta livelli di tasse differenziati imposti sulle principali materie prime e sul biodiesel. Dal considerando 35 di tale regolamento risulta che, durante il periodo dell’inchiesta, le esportazioni di biodiesel erano tassate all’aliquota nominale del 20%, con un’aliquota effettiva del 14,58%, mentre, durante lo stesso periodo, l’aliquota di tassazione delle esportazioni di soia e quella delle esportazioni di olio di soia erano stabilite, rispettivamente, al 35% e al 32%.

61

In secondo luogo, con riguardo agli effetti del sistema DET, il Consiglio ha segnatamente affermato, al considerando 30 del regolamento impugnato, che un’ulteriore inchiesta aveva dimostrato che il sistema in parola aveva fatto scendere a un livello artificialmente basso i prezzi delle principali materie prime sul mercato argentino.

62

Anche se, in siffatto contesto, il Consiglio ha indicato, al considerando 68 del regolamento impugnato, relativamente agli effetti del sistema DET applicato in Indonesia, che detto sistema limitava le possibilità di esportazione di materie prime, cosicché quantità maggiori di tali materie erano disponibili sul mercato interno e esercitavano quindi una pressione al ribasso sui loro prezzi su tale mercato, va ricordato che, nel menzionato regolamento, il Consiglio non ha stabilito in quale misura il sistema di cui si tratta, in quanto comportava tasse all’esportazione ad aliquote differenziate sulle principali materie prime e sul biodiesel, aveva provocato una distorsione significativa dei prezzi di tali materie prime sul mercato argentino.

63

Al considerando 37 del regolamento impugnato, il Consiglio ha constatato che i prezzi sul mercato interno e i prezzi internazionali delle principali materie prime seguono le stesse tendenze e che la differenza tra tali prezzi era data dalle tasse all’esportazione imposte sulle materie prime medesime. Al considerando 38 del citato regolamento, ha fatto presente che i prezzi sul mercato interno delle principali materie prime utilizzate dai produttori di biodiesel in Argentina erano artificialmente più bassi dei prezzi internazionali a causa della distorsione provocata dal sistema DET. Tuttavia, essendosi limitato a rilevare che la differenza tra i prezzi sul mercato interno e i prezzi internazionali delle principali materie prime corrispondeva in sostanza alle tasse all’esportazione su queste ultime, non ha dimostrato gli effetti che la differenza fra l’aliquota delle tasse sulle materie prime e l’aliquota della tassa sul biodiesel ha potuto avere di per sé sui prezzi di tali materie prime sul mercato argentino. Difatti, la constatazione esposta al considerando 37 del regolamento in parola consente al massimo di trarre conclusioni circa alcuni effetti che l’instaurazione di una tassa all’esportazione ha potuto produrre sui prezzi delle principali materie prime, ma non consente di trarre conclusioni sugli effetti che la differenza fra l’aliquota delle tasse su tali materie prime e l’aliquota della tassa sul biodiesel ha potuto avere sul prezzo delle menzionate materie prime sul mercato di cui trattasi.

64

Le indicazioni del Consiglio riportate ai considerando da 39 a 42 del regolamento impugnato, secondo cui i prezzi delle principali materie prime presenti nei documenti contabili delle società interessate sono state sostituite dal prezzo al quale le società in parola le avrebbero acquistate sul mercato interno in assenza di distorsione, vale a dire il prezzo di riferimento, non consentono neppure di trarre conclusioni circa gli effetti che la differenza tra le aliquote della tassa all’esportazione sulle materie prime e l’aliquota della tassa all’esportazione sul biodiesel ha potuto avere sul prezzo di tali materie prime sul suddetto mercato. Nella misura in cui i menzionati considerando debbano essere letti come una constatazione del Consiglio secondo la quale, in assenza di una siffatta differenza di aliquota, i prezzi delle principali materie prime sul suddetto mercato sarebbero stati identici al prezzo di riferimento, basti rilevare che ciò non è stato dimostrato né in relazione al regolamento impugnato né nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale.

65

Per quanto riguarda gli studi economici che le istituzioni hanno richiamato nel procedimento dinanzi al Tribunale, va rilevato che se ne può certamente dedurre che le tasse all’esportazione comportano un aumento del prezzo all’esportazione del prodotto oggetto della tassa rispetto al suo prezzo sul mercato interno, una riduzione del volume d’esportazione del medesimo prodotto nonché una pressione al ribasso dei prezzi di tale prodotto sul mercato interno. Se ne può parimenti dedurre che un sistema di tasse all’esportazione che grava sulle principali materie prime ad un livello maggiore rispetto ai prodotti su un mercato a valle protegge e favorisce le industrie domestiche a valle fornendo alle stesse materie prime in quantità sufficiente a prezzi vantaggiosi.

66

Tuttavia, si deve constatare che tali studi si limitano ad analizzare gli effetti delle tasse all’esportazione sui prezzi delle principali materie prime e non gli effetti delle aliquote differenziate applicate per tasse all’esportazione sulle principali materie prime e sul biodiesel.

67

Le istituzioni si sono quindi limitate a illustrare la relazione tra i prezzi internazionali e i prezzi sul mercato interno delle principali materie prime e a fornire indicazioni sull’impatto della tassa all’esportazione sulla disponibilità delle suddette materie prime sul mercato interno e sui loro prezzi, senza tuttavia stabilire concretamente gli effetti che il sistema DET in quanto tale ha potuto avere sui prezzi sul mercato interno delle principali materie prime e in quale misura siffatti effetti sono diversi rispetto a quelli di un sistema di tassazione che non comporta un differenziale di aliquote per le tasse all’esportazione sulle principali materie prime e sul biodiesel.

68

Pertanto, si deve considerare che le istituzioni non hanno sufficientemente dimostrato sotto il profilo giuridico la sussistenza di una distorsione significativa dei prezzi delle principali materie prime in Argentina imputabile al sistema DET nella misura in cui tale sistema comportava aliquote differenziate per le tasse all’esportazione sulle materie prime in parola e sul biodiesel. Di conseguenza, considerando che i prezzi delle suddette materie prime non erano adeguatamente riflessi nei documenti contabili dei produttori esportatori argentini esaminati ed escludendoli, le istituzioni hanno violato l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.

69

Contrariamente a quanto sostengono le istituzioni, non osta a tale conclusione la circostanza che esse dispongano di un’ampia discrezionalità nel settore della politica commerciale comune, in particolare relativamente alle valutazioni economiche complesse in materia di misure di difesa commerciale, e che, a tale riguardo, il giudice dell’Unione debba limitare il suo controllo all’osservanza delle norme di procedura, all’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, all’insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti e all’insussistenza di sviamento di potere [v., in tal senso, sentenza del 18 settembre 2002, Since Hardware (Guangzhou)/Consiglio, T‑156/11, EU:T:2012:431, punti da 134 a 136 e giurisprudenza citata].

70

Un controllo del Tribunale che si limiti a rilevare se gli elementi sui quali le istituzioni dell’Unione basano le loro constatazioni sono di natura tale da corroborare a corroborare le conclusioni che esse ne traggono, infatti, non sconfina nell’ampio potere discrezionale delle istituzioni nel settore della politica commerciale (v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 68).

71

Orbene, nel caso di specie, il Tribunale si è limitato ad esaminare se le istituzioni abbiano dimostrato che le condizioni per non tenere conto, nell’ambito del calcolo del valore normale del prodotto simile, dei costi di produzione e delle spese di vendita di tale prodotto come riflessi nei documenti contabili dei produttori esportatori argentini esaminati, secondo la regola stabilita all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, fossero soddisfatte.

72

Ne consegue che il primo motivo dev’essere accolto.

73

Occorre, inoltre, esaminare in quale misura l’errore constatato giustifichi l’annullamento del regolamento impugnato nei limiti in cui riguarda la ricorrente.

74

Contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, nelle circostanze del caso di specie, non è possibile procedere all’annullamento parziale dell’articolo 1 del regolamento impugnato esclusivamente alla luce dell’errore constatato riguardante il metodo di calcolo dell’aliquota del dazio antidumping.

75

Secondo la giurisprudenza, infatti, l’annullamento parziale di un atto dell’Unione è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l’annullamento siano separabili dal resto dell’atto. Tale esigenza di separabilità non è soddisfatta qualora l’annullamento parziale abbia come effetto di modificare la sostanza dello stesso (sentenza del 10 dicembre 2002, Commissione/Consiglio, C‑29/99, EU:C:2002:734, punti 4546).

76

Come è stato esposto nell’ambito dell’esame del primo motivo, il calcolo del valore normale del prodotto simile effettuato dalle istituzioni è fondato su considerazioni erronee. Dal momento che il valore normale è una condizione essenziale per determinare l’aliquota del dazio antidumping applicabile, l’articolo 1 del regolamento impugnato non può essere mantenuto laddove impone un dazio antidumping individuale alla ricorrente.

77

In considerazione della relazione tra il dazio antidumping definitivo e il dazio antidumping provvisorio prevista dall’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l’articolo 2 del regolamento impugnato deve parimenti essere annullato per quanto riguarda la ricorrente nei limiti in cui prevede che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio siano definitivamente riscossi.

78

Si deve quindi annullare il regolamento impugnato laddove riguarda la ricorrente, senza che sia necessario esaminare il secondo e il terzo motivo.

Sulle spese

79

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio è risultato soccombente, dev’essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.

80

La Commissione e l’EBB sopporteranno ciascuno le proprie spese, conformemente alle disposizioni dell’articolo 138, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, sono annullati nei limiti in cui riguardano la Unitec Bio SA.

 

2)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Unitec Bio SA.

 

3)

La Commissione europea e l’European Biodiesel Board (EBB) sopporteranno ciascuno le proprie spese.

 

Berardis

Czúcz

Popescu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 2016.

Firme


( *1 ) * Lingua processuale: l’inglese.