Causa T – 75/14

Union syndicale fédérale des services publics européens et internationaux (USFSPEI)

contro

Parlamento europeo
e
Consiglio dell’Unione europea

«Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Irricevibilità – Responsabilità extracontrattuale – Riforma dello Statuto e del RAA – Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 – Irregolarità nel corso del procedimento di adozione degli atti – Omessa consultazione del comitato dello Statuto e delle organizzazioni sindacali – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»

Massime – Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 novembre 2017

  1. Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico – Dies a quo – Data di pubblicazione dell’atto controverso – Calcolo

    (Art. 263 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 101 e 102)

  2. Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto al ricorso di annullamento – Irricevibilità del ricorso di annullamento diretto contro un regolamento – 18736 / Irrilevanza ai fini della ricevibilità di un ricorso volto al risarcimento del danno cagionato dall’adozione dello stesso regolamento

  3. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

    (Art. 340, comma 2, TFUE)

  4. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Atto normativo implicante scelte di politica economica – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica superiore che conferisce diritti ai singoli – Necessità di una violazione grave e manifesta dei limiti dell’ampio potere discrezionale del legislatore dell’Unione

    (Art. 340, comma 2, TFUE)

  5. Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Applicazione immediata della regola nuova agli effetti futuri di una situazione sorta nel vigore della regola vecchia – Adozione del regolamento n. 1023/2013 che modifica lo Statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti – Violazione dei diritti quesiti – Insussistenza

    (Statuto dei funzionari, art. 45,§ 1, e 52, e allegato IV bis, art. 4, come modificato dal regolamento n. 1023/2013)

  6. Funzionari – Statuto – Regolamento che modifica lo Statuto – Procedimento di elaborazione – Consultazione del comitato dello Statuto – Nuova consultazione in caso di modifica sostanziale della proposta originaria – Portata dell’obbligo

    (Statuto dei funzionari, art. 10, comma 2)

  7. Funzionari – Statuto – Regolamento che modifica lo Statuto – Procedimento di elaborazione – Applicazione della procedura di concertazione – Rifiuto del Parlamento di partecipare a detta procedura – Violazione del diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori – Insussistenza

    (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 27)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 43-54, 57-59)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 65-68)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 72, 73)

  4.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 79-81)

  5.  Le modifiche apportate all’articolo 45, paragrafo 1, e all’articolo 52 dello Statuto nonché all’articolo 4 dell’allegato IV bis dello Statuto mediante l’articolo 1, paragrafi 27, 32 e 64, del regolamento n. 1023/2013 non violano il principio dei diritti quesiti dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione derivanti, ad avviso della ricorrente, dall’accordo sulla riforma del 2004 concluso tra il Consiglio e le organizzazioni sindacali e professionali nell’ambito dell’adozione del regolamento n. 723/2004.

    Invero, in primo luogo, tale accordo riguarda soltanto la riforma del 2004 e gli effetti di un siffatto accordo non possono dunque estendersi a tutte le successive modifiche dello Statuto da parte del legislatore dell’Unione, salvo privare quest’ultimo della possibilità di esercitare la competenza che gli è conferita dall’articolo 336 TFUE.

    Inoltre, dato che il rapporto giuridico tra i funzionari e l’amministrazione è di natura statutaria, i diritti e gli obblighi dei funzionari possono essere modificati in qualsiasi momento dal legislatore.

    In secondo luogo, costituisce infatti un principio che le leggi modificative di un’altra legge, come i regolamenti di modifica dello Statuto, si applicano, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni nate nella vigenza della vecchia legge. Una soluzione diversa è ammissibile solo per le situazioni nate e definitivamente concluse nella vigenza della norma precedente, che danno luogo a diritti quesiti. Così, un diritto è considerato quesito qualora il fatto generatore del medesimo si sia prodotto prima della modifica legislativa. Tuttavia, ciò non si verifica nel caso di un diritto la cui fattispecie costitutiva non si sia realizzata nella vigenza della normativa che è stata modificata.

    (v. punti 86-88, 91)

  6.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 98-106)

  7.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 112-116)