9.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/20


Ordinanza del Tribunale del 9 febbraio 2018 — Arcofin e a./Commissione

(Causa T-711/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuto al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore delle cooperative finanziarie del gruppo ARCO - Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di tali società - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Vantaggio selettivo - Misura che può falsare o minacciare di falsare la concorrenza nonché incidere sugli scambi tra Stati membri - Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro - Legittimo affidamento - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»))

(2018/C 123/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Arcofin SCRL (Bruxelles, Belgio), Arcopar SCRL (Bruxelles), Arcoplus (Bruxelles) (rappresentanti: R. Martens, A. Verlinden e C. Maczkovics, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, e B. Stromsky, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2014/686/UE della Commissione, del 3 luglio 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.33927 (13/C) (ex 11/NN) al quale il Belgio ha dato esecuzione — Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie (GU 2014, L 284, pag. 53).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.

2)

L’Arcofin SCRL, l’Arcopar SCRL e l’Arcoplus sono condannate alle spese.


(1)  GU C 409 del 17.11.2014.