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9.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 123/20 |
Ordinanza del Tribunale del 9 febbraio 2018 — Arcofin e a./Commissione
(Causa T-711/14) (1)
((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuto al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore delle cooperative finanziarie del gruppo ARCO - Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di tali società - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Vantaggio selettivo - Misura che può falsare o minacciare di falsare la concorrenza nonché incidere sugli scambi tra Stati membri - Misura destinata a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro - Legittimo affidamento - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»))
(2018/C 123/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Arcofin SCRL (Bruxelles, Belgio), Arcopar SCRL (Bruxelles), Arcoplus (Bruxelles) (rappresentanti: R. Martens, A. Verlinden e C. Maczkovics, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, e B. Stromsky, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2014/686/UE della Commissione, del 3 luglio 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.33927 (13/C) (ex 11/NN) al quale il Belgio ha dato esecuzione — Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie (GU 2014, L 284, pag. 53).
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto. |
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2) |
L’Arcofin SCRL, l’Arcopar SCRL e l’Arcoplus sono condannate alle spese. |