16.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 381/32


Ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2015 — Slovenia/Commissione

(Causa T-585/14) (1)

((«Ricorso di annullamento - Risorse proprie dell’Unione - Responsabilità finanziaria degli Stati membri - Obbligo di versare alla Commissione l’importo corrispondente a una perdita di risorse proprie - Lettera della Commissione - Atto non impugnabile - Irricevibilità»))

(2015/C 381/35)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: L. Bembič, agente)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Ondrůšek, M. Wasmeier e M. Žebre, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’asserita decisione della Direzione generale del Bilancio della Commissione contenuta nella lettera BUDG/B/03MV D (2014) 1782918, del 2 giugno 2014, con la quale quest’ultima avrebbe dichiarato, da un lato, la responsabilità finanziaria della Repubblica di Slovenia per la perdita di risorse proprie dell’Unione europea al momento del rilascio di un certificato di importazione di zucchero per l’anno 2011 e, d’altro, che detto Stato membro dovrebbe mettere a disposizione del bilancio dell’Unione un importo pari alle risorse proprie tradizionali perdute.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non occorre statuire sulle istanze di intervento della Repubblica portoghese e del Regno di Spagna.

3)

La Repubblica di Slovenia è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Repubblica di Slovenia, la Commissione, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna sopporteranno ognuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.


(1)  GU C 372 del 20.10.2014.