7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/62 |
Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — P-D Glasseiden e a./Commissione
(Causa T-272/14) (1)
((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))
(2015/C 294/75)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: P-D Glasseiden GmbH Oschatz (Oschatz, Germania); P-D Interglas Technologies GmbH (Erbach, Germania); P-D Industriegesellschaft mbH (Wilsdruff, Germania); e Glashütte Freital GmbH (Freital, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e G.-R. Engel, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso. |
2) |
Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA. |
3) |
La P-D Glasseiden GmbH Oschatz, la P-D Interglas Technologies GmbH, la P D Industriegesellschaft mbH e la Glashütte Freital GmbH sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese. |