19.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 16/39


Ordinanza del Tribunale dell’11 novembre 2014 — Bergallou/Parlamento e Consiglio

(Causa T-22/14) (1)

(«Ricorso di annullamento - Riforma dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione - Regime meno favorevole in materia di pagamento forfetario delle spese di viaggio e di aumento dei giorni di congedo annuale con giorni di congedo supplementari quali giorni per il viaggio - Insussistenza di incidenza individuale - Responsabilità extracontrattuale - Nesso di causalità - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2015/C 016/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Amal Bergallou (Lot, Belgio) (rappresentante: M. Velardo, avocat)

Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio e E. Taneva, agenti) e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Bisch, agenti)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullamento, presentata ai sensi dell’articolo 263 TFUE, dell’articolo 1, paragrafo 65, lettera b), e paragrafo 67, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU L 287, pag. 15), nella parte in cui tali disposizioni collegano il diritto al rimborso delle spese di viaggio annuo e ai giorni per il viaggio all’indennità di dislocazione o di espatrio e, dall’altro, una domanda di risarcimento danni fondata sull’articolo 340 TFUE, volta al risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti dalla ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Amal Bergallou sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

Non vi è luogo a statuire sulla domanda d’intervento della Commissione europea.


(1)  GU C 112 del 14.4.2014.