12.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 339/10


Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Infineon Technologies / Commissione

(Causa T-758/14 RENV) (1)

(«Concorrenza - Intese - Mercato dei chip per carte - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Scambi di informazioni commerciali sensibili - Competenza estesa al merito - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Considerazione della partecipazione unicamente a una parte di una rete di contatti bilaterali tra concorrenti»)

(2020/C 339/11)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Infineon Technologies AG (Neubiberg, Germania) (rappresentanti: M. Dreher, T. Lübbig e M. Klusmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, A. Dawes e J. Norris, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2014) 6250 final della Commissione, del 3 settembre 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39574 — Chip per carte), e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

1)

L’importo dell’ammenda inflitta alla Infineon Technologies dall’articolo 2, primo comma, lettera a), della decisione C(2014) 6250 final della Commissione, del 3 settembre 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39574 — Chip per carte), è fissato a EUR 76 871 600.

2)

La Infineon Technologies e la Commissione europea sopporteranno le loro spese, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento iniziale dinanzi al Tribunale nella causa T-758/14, quelle sostenute nell’ambito del procedimento di impugnazione nella causa C-99/17 P e quelle sostenute nell’ambito del procedimento di rinvio.


(1)  GU C 107 del 30.3.2015.