12.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 339/10 |
Sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2020 — Infineon Technologies / Commissione
(Causa T-758/14 RENV) (1)
(«Concorrenza - Intese - Mercato dei chip per carte - Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Scambi di informazioni commerciali sensibili - Competenza estesa al merito - Calcolo dell’importo dell’ammenda - Considerazione della partecipazione unicamente a una parte di una rete di contatti bilaterali tra concorrenti»)
(2020/C 339/11)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Infineon Technologies AG (Neubiberg, Germania) (rappresentanti: M. Dreher, T. Lübbig e M. Klusmann, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, A. Dawes e J. Norris, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento della decisione C(2014) 6250 final della Commissione, del 3 settembre 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39574 — Chip per carte), e, in subordine, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente.
Dispositivo
1) |
L’importo dell’ammenda inflitta alla Infineon Technologies dall’articolo 2, primo comma, lettera a), della decisione C(2014) 6250 final della Commissione, del 3 settembre 2014, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso AT.39574 — Chip per carte), è fissato a EUR 76 871 600. |
2) |
La Infineon Technologies e la Commissione europea sopporteranno le loro spese, comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento iniziale dinanzi al Tribunale nella causa T-758/14, quelle sostenute nell’ambito del procedimento di impugnazione nella causa C-99/17 P e quelle sostenute nell’ambito del procedimento di rinvio. |