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29.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 392/16 |
Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018 — Gazprom Neft / Consiglio
(Cause T-735/14 e T-799/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina - Inserimento e successivo mantenimento del nome della ricorrente nell’elenco delle entità a cui si applicano misure restrittive - Obbligo di motivazione - Base giuridica - Accordo di partenariato e di cooperazione tra l’Unione europea e la Russia - Diritto di proprietà - Diritto di esercitare un’attività economica - Proporzionalità»))
(2018/C 392/19)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Gazprom Neft PAO, già Gazprom Neft OAO (San Pietroburgo, Russia) (rappresentanti: L. Van den Hende, J. Charles, avvocati, e S. Cogman, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e S. Boelaert, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente C. Brodie e S. Simmons, successivamente C. Brodie e V. Kaye, successivamente C. Brodie, C. Crane e S. Brandon, e infine C. Brodie, R. Fadoju e M. Brandon, agenti, assistiti da G. Facenna, QC, e C. Banner, barrister), Commissione europea (rapresentanti: L. Havas, T. Scharf e D. Gauci, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, dell’articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a d), paragrafi 3 e 4, dell’articolo 4, dell’articolo 4 bis, dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’allegato III della decisione n. 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13), modificata dalla decisione n. 2014/659/PESC del Consiglio dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, pag. 54) e dalla decisione n. 2014/872/PESC del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 58) e, in secondo luogo, dell’articolo 3, dell’articolo 3 bis, dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4, dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere da b) a d), paragrafi 3 e 4, dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’8 settembre 2014 (GU 2014, L 271, pag. 3) e dal regolamento (UE) n. 1290/2014 del Consiglio, del 4 dicembre 2014 (GU 2014, L 349, pag. 20)
Dispositivo
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1) |
Le cause T-35/14 e T-7/14 sono riunite ai fini della sentenza. |
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2) |
Il ricorso è respinto. |
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3) |
La Gazprom Neft PAO sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |
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4) |
La Commissione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno ciascuno le proprie spese. |