29.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 148/40


Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019 — Tweedale/EFSA

(Causa T-716/14) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi agli studi di tossicità svolti nell’ambito del rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva glifosato - Rifiuto parziale di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali - Interesse pubblico prevalente - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Nozione di informazioni riguardanti emissioni nell’ambiente»)

(2019/C 148/36)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Anthony C. Tweedale (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, avvocato)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (rappresentanti: D. Detken, J. Tarazona, C. Pintado e B. Vagenende, agenti, assistiti inizialmente da R. van der Hout e A. Köhler, poi da van der Hout e C. Wagner, avvocati)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, E. Karlsson e L. Swedenborg, successivamente Falk, Meyer-Seitz, H. Shev, Swedenborg e F. Bergius, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione dell’EFSA del 16 ottobre 2017, che annulla e sostituisce la decisione del 30 luglio 2014 e che concede un accesso parziale a due studi di tossicità sulla sostanza attiva glifosato, svolti nell’ambito della procedura di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).

Dispositivo

1)

La decisione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), del 16 ottobre 2017, che annulla e sostituisce la decisione del 30 luglio 2014 e che concede un accesso parziale a due studi di tossicità sulla sostanza attiva glifosato, elaborati nell’ambito della procedura di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza attiva, è annullata nella parte in cui l’EFSA nega la divulgazione di tutti i suddetti studi, ad eccezione dei nomi e delle firme delle persone ivi menzionate.

2)

L’EFSA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Anthony Tweedale.

3)

Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 448 del 15.12.2014.