14.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 414/31 |
Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2015 — Bonney/UAMI — Bruno (ATHEIST)
(Causa T-714/14) (1)
((«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ATHEIST - Marchio nazionale denominativo anteriore athé - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»))
(2015/C 414/40)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: David Bonney (Londra, Regno Unito) (rappresentante: D. Farnsworth, solicitor)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente L. Rampini, successivamente D. Walicka, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Vanessa Bruno (Parigi, Francia)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 5 agosto 2015 (procedimento R 803/2013-4), relativa a un’opposizione tra la sig.ra Vanessa Bruno e il sig. David Bonney.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. David Bonney è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |