13.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 78/20


Sentenza del Tribunale 26 gennaio 2017 — Diktyo Amyntikon Viomichanion Net/Commissione

(Causa T-703/14) (1)

([«Clausola compromissoria - Contratto Firerob concluso nell’ambito del Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Costi ammissibili - Domanda di rimborso degli importi versati alla ricorrente - Delega di potere - Ricevibilità - Esercizio abusivo di diritti contrattuali - Legittimo affidamento - Proporzionalità»])

(2017/C 078/26)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Diktyo Amyntikon Viomichanion Net AEVE (Kaisariani, Grecia) (rappresentanti: K. Damis e E. Chrysochoïdou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, M. Konstantinidis e A. Kyratsou, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e diretta, da un lato, a ottenere dal Tribunale la declaratoria che la Commissione avrebbe violato i propri obblighi contrattuali emettendo la nota di addebito n. 3241409008 e che i costi dichiarati dalla ricorrente nell’ambito del contratto FP7-SME-2007-222303, relativo alla realizzazione del progetto «FIREROB — Autonomous Fire-Fighting Robotic Vehicle», sono ammissibili e, dall’altro, a vedere condannata la Commissione a emettere una nota di accredito dell’importo di EUR 64 574,73.

Dispositivo

1)

L’eccezione di irricevibilità è respinta.

2)

Non occorre più statuire sul presente ricorso, in quanto riguarda una domanda di rimborso di importo superiore a EUR 37 247,05, maggiorato di interessi a decorrere dal 9 settembre 2014.

3)

La Commissione europea ha violato i suoi obblighi, derivanti dal contratto FP7-SME-2007-222303, relativo alla realizzazione del progetto «FIREROB — Autonomous Fire-Fighting Robotic Vehicle», chiedendo alla Diktyo Amyntikon Viomichanion Net AEVE di rimborsarle un importo superiore a EUR 9 007, maggiorato di interessi a decorrere dal 9 settembre 2014.

4)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

5)

La Commissione sopporterà i tre quarti delle proprie spese, nonché i tre quarti delle spese sostenute dalla Diktyo Amyntikon Viomichanion Net, incluse quelle relative al procedimento sommario.

6)

La Diktyo Amyntikon Viomichanion Net sopporterà un quarto delle proprie spese, nonché un quarto delle spese sostenute dalla Commissione, incluse quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 448 del 15.12.2014.