4.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 82/27 |
Sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2018 — Krka / Commissione
(Causa T-684/14) (1)
((«Concorrenza - Intese - Mercato del Perindopril, medicinale destinato al trattamento delle malattie cardiovascolari, nelle sue versioni di farmaco originale e generico - Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Accordo di transazione stragiudiziale di controversie in materia di brevetti - Accordo di licenza - Accordo di acquisizione di tecnologia - Restrizione della concorrenza per oggetto - Restrizione della concorrenza per effetto - Contemperamento tra diritto della concorrenza e diritto dei brevetti»))
(2019/C 82/30)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Slovenia) (rappresentanti: T. Ilešič e M. Kocmut, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castilla Contreras, B. Mongin e C. Vollrath, agenti, assistiti da D. Bailey, barrister)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione C(2014) 4955 final della Commissione, del 9 luglio 2014, relativa a un procedimento a norma degli articoli 101 e 102 TFUE [caso AT.39612 — Perindopril (Servier)], nei limiti in cui riguarda la ricorrente.
Dispositivo
1) |
L’articolo 4 della decisione C(2014) 4955 final della Commissione europea, del 9 luglio 2014, relativa a un procedimento a norma degli articoli 101 e 102 TFUE [caso AT.39612 — Perindopril (Servier)], è annullato nei limiti in cui constata la partecipazione della Krka Tovarna Zdravil d.d. agli accordi di cui al medesimo articolo. |
2) |
L’articolo 7, paragrafo 4, lettera a), della decisione C(2014) 4955 final è annullato. |
3) |
Gli articoli 8 e 9 della decisione C(2014) 4955 final sono annullati nei limiti in cui riguardano la Krka Tovarna Zdravil. |
4) |
La Commissione è condannata alle spese. |