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11.7.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 251/24 |
Sentenza del Tribunale del 1o giugno 2016 – Ungheria/Commissione
(Causa T-662/14) (1)
([«Politica agricola comune - Pagamenti diretti - Criteri aggiuntivi per le aree di interesse ecologico con bosco ceduo a rotazione rapida - Articolo 45, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 - Articolo 46, paragrafo 9, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 - Abuso di potere - Certezza del diritto - Non discriminazione - Legittimo affidamento - Diritto di proprietà - Obbligo di motivazione»])
(2016/C 251/26)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Ungheria (rappresentanti: M. Fehér e G. Koós, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Kranenborg, A. Sipos e G. von Rintelen, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della parte della prima frase dell’articolo 45, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1), che enuncia quanto segue: «selezionando dall’elenco di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013 le specie più idonee in una prospettiva ecologica, escludendo le specie chiaramente non indigene».
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Ungheria è condannata alle spese. |