9.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 6/33


Sentenza del Tribunale del 9 novembre 2016 — Birkenstock Sales/EUIPO (Raffigurazione di un motivo di linee ondulate incrociate)

(Causa T-579/14) (1)

([«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo raffigurante un motivo di linee ondulate incrociate - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Motivo di superficie - Applicazione di un motivo di superficie sulla confezione di un prodotto»])

(2017/C 006/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Birkenstock Sales GmbH (Vettelschoß, Germania) (rappresentanti: C. Menebröcker e V. Töbelmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: inizialmente G. Schneider e D. Walicka, successivamente Walicka, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 maggio 2014 (procedimento R 1952/2013-1), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo raffigurante un motivo di linee ondulate incrociate.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 15 maggio 2014 (procedimento R 1952/2013-1) è annullata per quanto riguarda i seguenti prodotti: «membra, occhi e denti artificiali», «materiale di sutura; materiale di sutura di uso chirurgico» e «pellami, pellicce».

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Birkenstock Sales GmbH sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dall’EUIPO. L’EUIPO sopporterà la metà delle proprie spese.


(1)  GU C 351 del 6.10.2014.