8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/48


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 — Svezia/Commissione

(Causa T-521/14) (1)

((«Regolamento (UE) n. 528/2012 - Biocidi - Ricorso per carenza - Definizione dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino - Mancata adozione di atti delegati da parte della Commissione - Obbligo di agire»))

(2016/C 048/54)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, K. Sparrman e L. Swedenborg, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Kukovec, agente, assistito da M. Johansson, avvocato)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Regno di Danimarca, (rappresentanti: C. Thorning e N. Lyshøj, agenti); Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e S. Ghiandoni, agenti); Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: inizialmente M. Bulterman e M. Noort, successivamente M. Bulterman e C. Schillemans, agenti); Repubblica di Finlandia (rappresentante: H. Leppo, agente); Parlamento europeo (rappresentanti: A. Neergaard e P. Schonard, agenti); e Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Moore e A. Norberg, agenti)

Oggetto

Domanda diretta a far accertare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’adottare atti delegati relativi ai criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

Dispositivo

1)

La Commissione europea è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, astenendosi dall’adottare atti delegati riguardo alla definizione dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

2)

La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Regno di Svezia.

3)

Il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Finlandia, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 431 dell’1.12.2014.