28.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 441/16 |
Sentenza del Tribunale del 18 ottobre 2016 — Sina Bank/Consiglio
(Causa T-418/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Adeguamento delle conclusioni - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Errore manifesto di valutazione - Modulazione nel tempo degli effetti dell’annullamento»))
(2016/C 441/20)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sina Bank (Teheran, Iran) (rappresentanti: B. Mettetal e C. Wucher-North, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen e D. Gicheva, agenti)
Oggetto
Domanda presentata ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, da una parte, della decisione del Consiglio, quale risultante dall’avviso del 15 marzo 2014 all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2014, C 77, pag. 1), di mantenere l’iscrizione del nome della ricorrente nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39), come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010 (GU 2010, L 281, pag. 81), e nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1), e, d’altra parte, della decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2014, L 325, pag. 19), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU 2014, L 325, pag. 3), della decisione (PESC) 2015/1008 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che modifica la decisione 2010/413 (GU 2015, L 161, pag. 19), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1001 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che attua il regolamento n. 267/2012 (GU 2015, L 161, pag. 1), nella parte in cui tali atti hanno mantenuto il nome della ricorrente nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, e nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012.
Dispositivo
1) |
La decisione del Consiglio dell’Unione europea, quale risultante dall’avviso del 15 marzo 2014 all’attenzione delle persone e delle entità oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dell’Iran, di mantenere l’iscrizione del nome della Sina Bank nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, e nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010, è annullata. |
2) |
La decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, che modifica la decisione 2010/413, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che attua il regolamento n. 267/2012, la decisione (PESC) 2015/1008 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che modifica la decisione 2010/413, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1001 del Consiglio, del 25 giugno 2015, che attua il regolamento n. 267/2012, sono annullati, nella parte in cui tali atti hanno mantenuto il nome della Sina Bank nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644, o nell’allegato IX del regolamento n. 267/2012. |
3) |
Gli effetti della decisione 2015/1008 sono mantenuti per quanto riguarda la Sina Bank, dalla data della sua entrata in vigore fino alla data di scadenza del termine per impugnare la presente sentenza, di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione contro la presente sentenza, fino alla data del rigetto di tale impugnazione. |
4) |
Il Consiglio è condannato alle spese. |