31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/34


Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Klyuyev/Consiglio

(Causa T-340/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inserimento del nome del ricorrente - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Base giuridica - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Inosservanza dei criteri d’inserimento nell’elenco - Errore manifesto di valutazione - Diritto di proprietà - Diritto alla reputazione»))

(2016/C 402/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentanti: B. Kennelly, J. Pobjoy, barristers, R. Gherson e T. Garner, solicitors

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: Á. de Elera-San Miguel Hurtado e J.-P. Hix, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento, da un lato, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1), e, dall’altro, della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 62, pag. 25), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato inserito o mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive, e, in subordine, una domanda diretta a ottenere una dichiarazione di inapplicabilità al ricorrente dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015 (GU 2015, L 24, pag. 16), nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 208/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015 (GU 2015, L 24, pag. 1).

Dispositivo

1)

La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nella loro versione originaria, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Andriy Klyuyev è stato inserito nell’elenco delle persone, entità e organismi a cui si applicano dette misure restrittive, e ciò sino all’entrata in vigore della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal sig. Klyuyev per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nel ricorso.

4)

Il sig. Klyuyev è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento delle conclusioni.

5)

La Commissione europea si farà carico delle proprie spese.


(1)  GU C 261 dell’11.8.2014.