31.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 402/34 |
Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 — Klyuyev/Consiglio
(Causa T-340/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Inserimento del nome del ricorrente - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Base giuridica - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Inosservanza dei criteri d’inserimento nell’elenco - Errore manifesto di valutazione - Diritto di proprietà - Diritto alla reputazione»))
(2016/C 402/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Andriy Klyuyev (Donetsk, Ucraina) (rappresentanti: B. Kennelly, J. Pobjoy, barristers, R. Gherson e T. Garner, solicitors
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: Á. de Elera-San Miguel Hurtado e J.-P. Hix, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci e T. Scharf, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento, da un lato, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1), e, dall’altro, della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 62, pag. 25), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato inserito o mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive, e, in subordine, una domanda diretta a ottenere una dichiarazione di inapplicabilità al ricorrente dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015 (GU 2015, L 24, pag. 16), nonché dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 208/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015 (GU 2015, L 24, pag. 1).
Dispositivo
1) |
La decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, nella loro versione originaria, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Andriy Klyuyev è stato inserito nell’elenco delle persone, entità e organismi a cui si applicano dette misure restrittive, e ciò sino all’entrata in vigore della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento n. 208/2014. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal sig. Klyuyev per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nel ricorso. |
4) |
Il sig. Klyuyev è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio per quanto riguarda la domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento delle conclusioni. |
5) |
La Commissione europea si farà carico delle proprie spese. |