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10.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 262/23 |
Sentenza del Tribunale del 25 giugno 2015 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio
(Causa T-95/14) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei fondi - Errore di valutazione - Obbligo di motivazione - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Sviamento di potere - Diritto di proprietà - Parità di trattamento»))
(2015/C 262/31)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Elera-San Miguel Hurtado e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 18), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 3), nella parte in cui detti atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Iranian Offshore Engineering & Construction Co. sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |