20.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 222/14


Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2016 – Post Bank Iran/Consiglio

(Causa T-68/14) (1)

((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento di capitali - Eccezione di illegittimità - Articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 - Articolo 215 TFUE - Articolo 20, paragrafo 1,lettera c), della decisione 2010/413/PESC, come modificato dall’articolo 1, numero 7, della decisione 2012/35/PESC - Articolo 23, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 267/2012 - Diritti fondamentali - Articoli 2 TUE, 21 TUE e 23 TUE - Articoli 17 e 52 della Carta dei diritti fondamentali - Errore di valutazione - Parità di trattamento - Non discriminazione - Principio di buona amministrazione - Obbligo di motivazione - Sviamento di potere - Legittimo affidamento - Proporzionalità»))

(2016/C 222/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Post Bank Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: I. Rodios e M. Bishop, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e D. Gauci, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento, ai sensi degli articoli 263 TFUE e 275 TFUE, della decisione 2013/661/PESC del Consiglio, del 15 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 18), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1154/2013 del Consiglio, del 15 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 306, pag. 3), nella parte in cui riguardano la ricorrente e, dall’altro lato, domanda diretta a far dichiarare l’inapplicabilità nei confronti della ricorrente, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come modificato dall’articolo 1, numero 7, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012 (GU L 19, pag. 22), nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera d), e dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Post Bank Iran è condannata alle spese.


(1)  GU C 129 del 28.4.2014.