15.12.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 448/39 |
Ricorso proposto il 4 settembre 2014 — ZZ/Commissione europea
(Causa F-90/14)
(2014/C 448/49)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ZZ (rappresentante: Hans-Robert Ilting, Rechtsanwalt)
Convenuta: Commissione europea
Oggetto e descrizione della controversia
Domanda diretta, da un lato, all’annullamento della decisione di non concedere al ricorrente, a decorrere dal 1o settembre 2013, l’assegno per figli a carico in quanto sua figlia non riceve più una «formazione scolastica o professionale» ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari e, dall’altro, alla condanna del suo datore di lavoro a continuare a versargli tale assegno nonché a rimborsargli le spese per malattia sostenute per sua figlia retroattivamente, a decorrere dal 1o settembre 2013.
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la decisione della convenuta n. HR.D.2/AS/ac/Ares(2014), del 5 giugno 2014, in risposta al suo reclamo registrato il 12 febbraio 2014 dall’«Ufficio reclami e supervisione procedimenti», HR.D.2, con il n. R/227/14; |
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ingiungere all’APN di riconoscere, con effetto retroattivo a decorrere dal 1o settembre 2013, che sua figlia, a suo carico, riceve ininterrottamente una formazione professionale e, pertanto, di continuare a versare detto assegno per sua figlia retroattivamente a decorrere dal 1o settembre 2013, nonché di continuare a versare i rimborsi per malattia di sua figlia retroattivamente a decorrere dal 1o settembre 2013. |