SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

6 ottobre 2015 ( *1 )

«Funzione pubblica — Assistenti parlamentari accreditati — Articolo 266 TFUE — Provvedimenti di esecuzione di una sentenza di annullamento del Tribunale — Annullamento di una decisione di licenziamento — Annullamento di una decisione recante rigetto di una domanda di assistenza formulata ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto — Portata dell’obbligo di assistenza in presenza di un principio di prova di molestie psicologiche — Obbligo dell’AACC di svolgere un’indagine amministrativa — Facoltà per il funzionario o l’agente di promuovere un procedimento giudiziario nazionale — Comitato consultivo sulle molestie psicologiche e relativa prevenzione sul luogo di lavoro che esamina denunce di assistenti parlamentari accreditati nei confronti di membri del Parlamento — Ruolo e prerogative — Danni materiali e morali»

Nella causa F‑132/14,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

CH, ex assistente parlamentare accreditato del Parlamento europeo, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata da L. Levi, C. Bernard‑Glanz e A. Tymen, avvocati,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da E. Taneva e M. Dean, in qualità di agenti,

convenuto

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione),

composto da R. Barents, presidente, E. Perillo e J. Svenningsen (relatore), giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione assunta, con il consenso delle parti, di statuire senza udienza ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento di procedura,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 novembre 2014, CH ha proposto il presente ricorso, volto a ottenere:

l’annullamento della decisione del Parlamento europeo, del 3 marzo 2014, nella parte in cui detta istituzione ha rifiutato, a titolo dei provvedimenti che comportava l’esecuzione della sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F‑129/12, EU:F:2013:203; in prosieguo: la «sentenza CH»), ai sensi dell’articolo 266 TFUE, di avviare un’indagine amministrativa intesa a stabilire la realtà dei fatti, che chiamano in causa un membro del Parlamento, come denunciati nella sua domanda di assistenza formulata il 22 dicembre 2011;

l’annullamento della decisione del Parlamento, del 2 aprile 2014, nella parte in cui, mediante tale decisione, esso ha rifiutato di versarle un importo di EUR 5686 corrispondente alla differenza di retribuzione cui la ricorrente riteneva di aver diritto a titolo dei provvedimenti che comportava l’esecuzione della sentenza CH ai sensi dell’articolo 266 TFUE;

l’annullamento della decisione del Parlamento, del 4 agosto 2014, con cui il Parlamento ha respinto il reclamo proposto dalla ricorrente avverso le due decisioni citate del 3 marzo e del 2 aprile 2014;

la condanna del Parlamento a versare alla ricorrente gli importi, rispettivamente, di EUR 144000 e di EUR 60000, a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali.

Contesto normativo

1. Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

2

Ai sensi dell’articolo 266 TFUE, «[l]’istituzione, l’organo o l’organismo da cui emana [un] atto annullato [dal giudice dell’Unione], o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza [d’annullamento] comporta». La citata disposizione precisa che «[t]ale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall’applicazione dell’articolo 340, secondo comma[, TFUE]», il quale dispone che, «[i]n materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni».

2. Statuto dei funzionari dell’Unione europea

3

L’articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella sua versione applicabile alla controversia (in prosieguo: lo «Statuto»), così dispone:

«Per “molestia psicologica” si intende ogni condotta inopportuna che si manifesti in maniera durevole, ripetitiva o sistematica attraverso comportamenti, parole, scritti, gesti e atti intenzionali che ledono la personalità, la dignità o l’integrità fisica o psichica di una persona».

4

Ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto:

«L’Unione assiste il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

Essa risarcisce solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile».

3. Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea

5

Il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»), nella sua versione applicabile alla controversia, si applica, ai sensi del suo articolo 1, «ad ogni agente, assunto dall’Unione con contratto» e, in particolare, all’agente che abbia la qualifica di assistente parlamentare accreditato (in prosieguo: l’«APA»). In proposito, l’articolo 5 bis del RAA precisa quanto segue:

«Sono considerati “[APA]”, ai sensi del [RAA], le persone scelte da uno o più deputati e assunte mediante contratto diretto con il Parlamento (...) per prestare assistenza diretta, nelle sedi di lavoro del Parlamento (…), in uno dei tre luoghi di lavoro dell’istituzione, al deputato o ai deputati nell’esercizio delle loro funzioni in qualità di deputati al Parlamento (…), sotto la loro direzione e autorità e sulla base di un rapporto di fiducia reciproca derivante dalla libertà di scelta di cui all’articolo 21 della decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento (…), del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento (…) [(GU L 262, pag. 1)]».

6

Il RAA contiene un titolo VII, intitolato «Assistenti parlamentari», dedicato agli APA, che si compone degli articoli da 125 a 139, e di cui, ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 1, «[i]l Parlamento (...) adotta, con decisione interna, le misure di applicazione (...)».

7

L’articolo 127 del RAA stabilisce quanto segue:

«Gli articoli da 11 a 26 bis dello statuto si applicano per analogia. Facendo stretto riferimento, in particolare, alla natura specifica delle funzioni e delle mansioni degli [APA] e alla fiducia reciproca che deve caratterizzare il rapporto professionale fra questi ed il deputato o i deputati al Parlamento (...) cui prestano assistenza, le misure di applicazione relative a tali profili, ed adottate a norma dell’articolo 125, paragrafo 1, [del RAA] tengono conto della specifica natura del rapporto professionale tra il deputato e i loro [APA]».

8

L’articolo 128, paragrafo 2, prima frase, del RAA dispone che l’«[APA] è scelto dal deputato o dai deputati al Parlamento (...) che sarà chiamato ad assistere».

9

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento, del 14 aprile 2014, adottata in base all’articolo 125, paragrafo 1, del RAA, identica sul punto all’articolo 13, paragrafo 1, della precedente decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 9 marzo 2009 modificata, l’APA è assunto dal Parlamento su esplicita richiesta del membro o dei membri di tale istituzione che sarà incaricato di assistere.

4. Le norme interne relative ai comitati consultivi sulle molestie psicologiche e relativa prevenzione sul luogo di lavoro

10

Il 21 febbraio 2006 il Parlamento ha adottato «[n]orme interne relative al comitato consultivo sulle molestie [psicologiche] e relativa prevenzione sul luogo di lavoro (…)» per l’attuazione dell’articolo 12 bis dello Statuto (in prosieguo: le «norme interne in materia di molestie psicologiche»). Dall’articolo 9 di tali norme interne risulta che qualsiasi membro del personale di tale istituzione che si trovi di fronte ad un problema che può essere di mobbing o che ritenga che tale problema esista nel suo ambiente di lavoro si può rivolgere al comitato consultivo summenzionato (in prosieguo: il «comitato consultivo generale»), composto da sei membri nominati dal segretario generale del Parlamento, di cui due designati dal comitato del personale e uno dal servizio medico dell’istituzione. L’articolo 11 delle norme interne in materia di molestie psicologiche prevede che un membro del personale che si ritenga oggetto di un problema di mobbing debba essere ricevuto dal comitato consultivo generale nei dieci giorni lavorativi successivi alla sua domanda. Ai sensi degli articoli da 12 a 14 delle norme interne in materia di molestie psicologiche, il comitato consultivo generale può, qualora lo ritenga opportuno, fare raccomandazioni al personale dirigente per risolvere il problema; per garantire un seguito alla vicenda esso deve restare in contatto con il membro del personale interessato e, se del caso, con la relativa gerarchia; infine, se il problema persiste, detto comitato trasmette una relazione confidenziale al segretario generale del Parlamento con proposte concernenti il seguito da dare, se del caso, chiedendogli istruzioni per lo svolgimento di un’indagine esaustiva.

11

Il 14 aprile 2014, considerata la specifica situazione degli APA, come evidenziata dalla sentenza CH, l’Ufficio di presidenza del Parlamento ha adottato una normativa interna volta a costituire un comitato consultivo sulle molestie psicologiche e relativa prevenzione sul luogo di lavoro, competente per le controversie tra gli APA e i membri del Parlamento (in prosieguo: le «norme interne “APA” sulle molestie psicologiche»). Detto comitato consultivo (in prosieguo: il «comitato consultivo speciale “APA”») si compone di cinque membri, nominati dal presidente del Parlamento: tre questori dell’istituzione, ossia i questori del Parlamento, i quali, nel numero di cinque, riuniti in un collegio, sono membri del Parlamento eletti dai loro pari per la gestione dei compiti amministrativi e finanziari concernenti direttamente i parlamentari; un membro nominato dal comitato degli APA di cui all’articolo 126, paragrafo 2, secondo comma, del RAA, mentre l’ultimo, che presiede il comitato consultivo generale, rappresenta l’amministrazione del Parlamento. Il comitato consultivo speciale «APA», presieduto da uno dei questori, ha l’obiettivo principale di «prevenire e/o far cessare qualsiasi molestia psicologica nei confronti di un APA» e di «svolgere un ruolo di mediazione e di informazione».

12

In proposito, ai sensi dell’articolo 10 delle norme interne «APA» in materia di molestie psicologiche, il comitato consultivo speciale «APA» è tenuto a trasmettere, dopo aver sentito gli interessati, presunta vittima e presunto molestatore, una relazione riservata al collegio dei questori. Detta relazione riservata deve contenere una descrizione delle accuse, i dettagli del procedimento, le conclusioni del comitato consultivo speciale «APA», nonché proposte relative alle misure da assumere, eventualmente chiedendo al collegio dei questori di incaricare il comitato consultivo speciale «APA» di procedere ad un’inchiesta esaustiva. L’articolo 11 delle norme interne «APA» in materia di molestie psicologiche prevede che, «[q]ualora sia incaricato di procedere a una simile inchiesta, il comitato [consultivo speciale “APA”] trasmette ai [q]uestori le proprie conclusioni ed eventuali raccomandazioni», mentre l’articolo 12 delle stesse norme interne prevede segnatamente che i questori «indicano per iscritto al comitato [consultivo speciale “APA”] le misure che intendono assumere, tra cui eventualmente la raccomandazione al [p]residente [del Parlamento] di applicare al deputato interessato una sanzione in conformità agli articoli 9 e 153 del regolamento del Parlamento (...)».

Fatti

1. Fatti che hanno dato origine alla sentenza CH

13

Il 1o ottobre 2004 la ricorrente è stata assunta dal Parlamento in qualità di APA per assistere il sig. B., membro del Parlamento, in forza di un contratto che doveva scadere al termine della legislatura 2004/2009.

14

In seguito all’interruzione del mandato parlamentare del sig. B., la ricorrente è stata assunta dal Parlamento quale APA, a decorrere dal 1o dicembre 2007 sino al termine della legislatura, per assistere la sig.ra P., nuovo membro del Parlamento che era succeduta al sig. B. sino alla fine del restante mandato.

15

Con effetto dal 1o agosto 2009 la ricorrente è stata assunta dal Parlamento quale APA per assistere la sig.ra P. nel corso della legislatura 2009/2014. Essa era stata inquadrata nel grado 14 del gruppo di funzioni II. Tuttavia, con un nuovo contratto, stipulato il 1o settembre 2010 e che poneva fine al contratto precedente, la ricorrente è stata assunta per esercitare le medesime funzioni, questa volta però al grado 11 del gruppo di funzioni II (in prosieguo: il «contratto di lavoro» o il «contratto di APA»).

16

A decorrere dal 27 settembre 2011 la ricorrente è stata collocata in congedo di malattia, prorogato sino al 19 aprile 2012.

17

Il 28 novembre 2011 la ricorrente ha informato il comitato consultivo generale delle proprie difficoltà lavorative derivanti, a suo dire, dal comportamento della sig.ra P. nei suoi confronti.

18

Con messaggio di posta elettronica del 6 dicembre 2011 la ricorrente ha interpellato i membri del comitato consultivo generale quanto alle iniziative da assumere per «sporgere denuncia». In seguito, con un messaggio di posta elettronica del 12 dicembre 2011 e al fine di illustrare le molestie psicologiche che essa riteneva di subire a causa del comportamento del membro del Parlamento cui prestava assistenza, la ricorrente ha trasmesso a ciascuno dei membri del detto comitato, nonché al segretario generale del Parlamento, il messaggio di posta elettronica che aveva inviato in pari data alla sig.ra P. in cui descriveva, all’attenzione di tale membro del Parlamento, il suo stato di salute. Infine, con messaggio di posta elettronica del 21 dicembre 2011 la ricorrente si è rivolta al presidente del comitato consultivo generale per sollecitare un incontro.

19

Il 22 dicembre 2011 la ricorrente ha presentato al segretario generale del Parlamento una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto (in prosieguo: la «domanda di assistenza»), in cui asseriva di essere vittima di molestie psicologiche da parte della sig.ra P. e chiedeva l’adozione di misure di allontanamento nonché l’avvio di un’indagine amministrativa.

20

Il 6 gennaio 2012 la sig.ra P. ha inviato all’unità «Assunzione e trasferimento del personale», facente parte della direzione «Sviluppo delle risorse umane» della direzione generale del personale del Parlamento, una richiesta scritta di risoluzione del contratto di APA della ricorrente (in prosieguo: la «richiesta di risoluzione»). Il 18 gennaio 2012 la sig.ra P. ha confermato la richiesta stessa.

21

Con decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione del Parlamento (in prosieguo: l’«AACC»), del 19 gennaio 2012, il contratto di APA della ricorrente è stato risolto con effetto dal 19 marzo 2012 a causa del presunto venir meno del rapporto di fiducia (in prosieguo: la «decisione di licenziamento»). La ricorrente è stata dispensata dal dare il suo preavviso, che aveva una durata di due mesi, ossia dal 19 gennaio al 19 marzo 2012. A sostegno del motivo basato sul venir meno del rapporto di fiducia, l’AACC affermava che la sig.ra P. l’aveva informata del fatto che la ricorrente non disponeva delle competenze necessarie per seguire il lavoro di talune commissioni parlamentari di cui era membro e che essa si era inoltre lamentata di un comportamento inaccettabile della ricorrente sia nei suoi confronti sia nei confronti di altri membri del Parlamento e di APA di questi ultimi.

22

Con lettera del 15 marzo 2012 la domanda di assistenza è stata respinta dal direttore generale della direzione generale del personale, nella sua veste di AACC, in quanto, a prescindere dalla questione se un APA potesse beneficiare di un’assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, la domanda di assistenza della ricorrente, relativa all’adozione di misure di allontanamento nonché allo svolgimento di un’indagine amministrativa, era divenuta priva di oggetto in quanto, alla luce della decisione di licenziamento nel frattempo intervenuta, la ricorrente non esercitava più alcuna attività professionale in seno al Parlamento (in prosieguo: la «decisione di rigetto della domanda di assistenza»).

23

Il 30 marzo 2012 la ricorrente ha presentato un reclamo presso il segretario generale del Parlamento, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, avverso la decisione di licenziamento. Il 22 giugno 2012 la ricorrente ha inoltre proposto un reclamo, ai sensi della stessa norma statutaria, avverso la decisione di rigetto della domanda di assistenza.

24

Con decisione del 20 luglio 2012 il segretario generale del Parlamento ha accolto in parte il reclamo contro la decisione di licenziamento decidendo di rinviare la data di scadenza del contratto di APA della ricorrente al 20 giugno 2012, a causa del suo congedo di malattia giustificato da certificato medico sino al 19 aprile 2012. Egli ha per contro confermato la fondatezza della decisione di licenziamento invocando l’impossibilità, riconosciuta dalla giurisprudenza, segnatamente al punto 149 della sentenza del 7 luglio 2010, Tomas/Parlamento (F‑116/07, F‑13/08 e F‑31/08, EU:F:2010:77), di verificare la sussistenza o il venir meno di un rapporto di fiducia, impossibilità che si estende in parte al controllo dei motivi dedotti per giustificare l’inesistenza o la perdita di tale rapporto di fiducia.

25

In ogni caso, il segretario generale del Parlamento riteneva che la ricorrente non avesse fornito la prova di manifesti errori relativi alle circostanze fatte valere per giustificare il venir meno del rapporto di fiducia, mentre addirittura il Parlamento era venuto a conoscenza di varie inadempienze professionali della ricorrente, segnatamente in relazione all’opportunità di formulare emendamenti legislativi che potessero essere inseriti in un fascicolo, di una mancanza di cortesia che avrebbe dimostrato nei confronti di un membro del Parlamento di uno Stato membro diverso da quello della sig.ra P. o ancora di un comportamento insolente della ricorrente nei confronti della nuova APA assunta per assistere la sig.ra P., nonché di una mancanza di cortesia manifestata nei confronti della stessa in presenza di un dirigente d’azienda. Anche un professore che accompagnava un gruppo di studenti in visita nei locali dell’istituzione si sarebbe lamentato di una scortesia della ricorrente.

26

Infine, ad avviso del segretario generale del Parlamento, il fatto che la ricorrente avesse formulato la domanda di assistenza non era tale da impedire l’adozione della decisione di licenziamento, resa inevitabile dal manifesto deteriorarsi dei rapporti tra la sig.ra P. e la ricorrente.

27

Peraltro, con decisione dell’8 ottobre 2012, il segretario generale del Parlamento, nella sua veste di AACC, ha respinto il reclamo presentato avverso la decisione di rigetto della domanda di assistenza, sottolineando che, quando «a[veva] comunicato [alla ricorrente], a sostegno della decisione di licenziamento da parte dell’AACC, i[l suo] inaccettabile comportamento (...) nonché talune circostanze precise, verificabili e intervenute in presenza di testimoni, [quest’ultima] aveva formul[ato] dichiarazioni non supportate da alcun elemento». Alla ricorrente era stato risposto inoltre che, in termini generali, le misure da essa richieste non erano «in alcun caso compatibili con la natura specifica dei rapporti di prossimità e fiducia, che sono necessariamente quelli esistenti tra un deputato e il proprio [APA]», che, in particolare, una misura di allontanamento non avrebbe alcun senso poiché equivarrebbe a impedire qualsiasi rapporto effettivo di lavoro tra il membro del Parlamento e il suo APA e che, sul piano pratico, il Parlamento non poteva disporre una riassegnazione della ricorrente presso un altro membro dell’istituzione, poiché solamente quest’ultimo può chiedere all’AACC l’assunzione di un APA di propria scelta. Il segretario generale del Parlamento sottolineava altresì, con riferimento alla domanda di avvio di un’indagine amministrativa, che la sentenza dell’8 febbraio 2011, Skareby/Commissione (F‑95/09, EU:F:2011:9), invocata a tal proposito dalla ricorrente, non poteva essere trasposta alla fattispecie poiché i membri del Parlamento non sono sottoposti allo Statuto, quindi neppure al suo articolo 12 bis, e che non possono essere oggetto di una sanzione disciplinare, né possono essere obbligati dall’AACC a partecipare ad un’indagine amministrativa, anche qualora una siffatta partecipazione risulti essenziale.

28

Con ricorso pervenuto presso la cancelleria del Tribunale in data 31 ottobre 2012, iscritto al ruolo con il numero F‑129/12, la ricorrente ha sostanzialmente chiesto l’annullamento della decisione di licenziamento e della decisione di rigetto della domanda di assistenza, nonché la condanna del Parlamento a versarle la somma di EUR 120000 a titolo di risarcimento danni.

29

Il 12 dicembre 2013, con la sentenza CH, che non è stata impugnata e che pertanto ha carattere definitivo, il Tribunale ha annullato la decisione di licenziamento e la decisione di rigetto della domanda di assistenza. Inoltre, «tenendo conto delle circostanze altamente criticabili in cui la decisione di licenziamento e la decisione di rigetto della domanda di assistenza sono state adottate», il Tribunale ha condannato il Parlamento a versare alla ricorrente un importo di EUR 50000 a titolo di risarcimento del danno morale subito (sentenza CH, punto 65).

2. Sui provvedimenti di esecuzione della sentenza CH adottati dal Parlamento

30

A seguito della decisione di licenziamento, annullata dalla sentenza CH, la ricorrente ha beneficiato di indennità di disoccupazione a partire dalla data di efficacia della decisione di licenziamento fino al 23 gennaio 2013, data in cui è stata assunta da un datore di lavoro privato belga (in prosieguo: il «datore di lavoro privato») che è stato successivamente costretto, per ragioni economiche, a licenziarla. La ricorrente ha quindi percepito uno stipendio da parte del datore di lavoro privato a partire dal 23 gennaio 2013 fino al 12 marzo 2014.

31

Con lettera del 15 gennaio 2014 la ricorrente ha chiesto al Parlamento di adottare i seguenti provvedimenti per garantire, in conformità all’articolo 266 TFUE, l’esecuzione della sentenza CH:

versarle la retribuzione dal 20 giugno 2012, data di efficacia della decisione di illegittimo licenziamento, fino al 12 marzo 2014. In proposito essa precisava che, per compensare la differenza tra la retribuzione che avrebbe dovuto percepire se non fosse stata licenziata e lo stipendio che aveva percepito dal datore di lavoro privato fino al 12 marzo 2014, le doveva essere versata la somma di EUR 7402,41;

reintegrarla in un impiego permanente in seno al Parlamento;

avviare un’indagine amministrativa volta a stabilire la realtà dei fatti denunciati nella domanda di assistenza. In proposito, essa dichiarava al Parlamento che le affermazioni effettuate dalla sig.ra P. nella stampa greca e tedesca illustravano le molestie psicologiche che essa continuava a subire da parte sua;

fare in modo che gli elementi negativi che emergono dalla richiesta di risoluzione non compaiano più nel suo fascicolo personale;

trasferire i diritti pensionistici da essa anteriormente acquisiti presso un regime nazionale verso il regime pensionistico dell’Unione europea.

32

Il 12 febbraio 2014 si è svolta una riunione tra gli avvocati della ricorrente e i rappresentanti del servizio giuridico del Parlamento per fare il punto sulla portata dei provvedimenti di esecuzione della sentenza CH che il Parlamento doveva assumere in base all’articolo 266 TFUE.

33

Con lettera del 3 marzo 2014 il Parlamento ha ufficialmente replicato alle varie richieste di provvedimenti di esecuzione della sentenza CH formulate dalla ricorrente nella citata lettera del 15 gennaio 2014 (in prosieguo: la «decisione del 3 marzo 2014»).

34

Quanto alla domanda della ricorrente volta ad essere reintegrata in un impiego permanente in seno al Parlamento, detta istituzione ha precisato che un provvedimento di tal genere andrebbe manifestamente oltre quanto richiesto dall’esecuzione della sentenza CH, poiché, segnatamente, in forza del considerando 7 del regolamento (CE) n. 160/2009 del Consiglio, del 23 febbraio 2009, che modifica il [RAA] (GU L 55, pag. 1), «nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata nel senso di conferire agli [APA] un accesso privilegiato o diretto a posti di funzionario o di altre categorie di agenti [dell’Unione europea]».

35

Pertanto, e tenuto conto del carattere personale del rapporto di lavoro che vincola i deputati e i loro APA, il Parlamento ha comunicato alla ricorrente che non era possibile un’effettiva reintegrazione nelle sue funzioni. In tal senso, il Parlamento precisava che «l’unica possibilità consist[eva] nel reintegrare [la ricorrente] nella funzione da essa occupata prima della decisione di licenziamento [giudicata illegittima], dispensandola tuttavia dal prestare la corrispondente attività lavorativa, e ciò fino alla fine del suo [contratto di lavoro] (...) il 1o luglio 2014[; t]ale dispensa dall’attività lavorativa risulta[va] altresì conforme al dovere di sollecitudine». In proposito, il Parlamento si impegnava a versare alla ricorrente le retribuzioni dovutele a partire dal 21 giugno 2012, data di effetto della decisione di licenziamento, fino alla fine del suo contratto di lavoro, vale a dire il 1o luglio 2014, operando la detrazione delle retribuzioni e delle indennità di disoccupazione percepite da altre fonti nel corso di tale periodo.

36

Inoltre, il Parlamento ha confermato che la domanda di risoluzione a suo tempo formulata non era contenuta nel fascicolo personale della ricorrente e che la decisione di licenziamento, giudicata illegittima dal Tribunale, ne sarebbe stata rimossa. Per quanto concerne la domanda di trasferimento verso il regime pensionistico dell’Unione dei diritti pensionistici anteriormente acquisiti nell’ambito di un regime nazionale, il Parlamento ha rilevato che la ricorrente, che aveva maturato appena cinque anni di lavoro in qualità di APA, non rispondeva al requisito secondo cui, per poter rivendicare il diritto a una pensione di anzianità a carico del bilancio dell’Unione, devono dimostrarsi almeno dieci anni di servizio in seno all’Unione.

37

Infine, in ordine alla domanda di avvio di un’indagine amministrativa, già formulata nella domanda di assistenza, il Parlamento ha precisato che, «[s]ul punto, (...) ove [la ricorrente] decidesse di promuovere un ricorso di diritto nazionale nei confronti della [sig.ra P.], il Parlamento riconsidererebbe la situazione alla luce della giurisprudenza risultante [dal punto 57] della sentenza [CH]».

38

Con lettera del 26 marzo 2014, nell’annunciare la propria intenzione di proporre successivamente un reclamo avverso la decisione del 3 marzo 2014, la ricorrente ha formulato talune osservazioni volte a rettificare su tre punti specifici la propria domanda di provvedimenti di esecuzione del 15 gennaio 2014, il che, a suo modo di vedere, non doveva sollevare problemi in capo al Parlamento.

39

I primi due punti riguardavano una rivalutazione in aumento dell’importo di EUR 7402,41, inizialmente preteso dalla ricorrente per coprire la retribuzione dovuta per il periodo compreso tra il 20 giugno 2012, data del suo illegittimo licenziamento, e il 12 marzo 2014, data in cui aveva cessato di percepire una retribuzione dal proprio datore di lavoro privato (in prosieguo: il «periodo di doppio reddito»). In proposito, anzitutto, essa sosteneva che nel calcolo delle somme percepite dal proprio datore di lavoro privato era stato erroneamente incluso un premio di tredicesima mensilità pari a EUR 5686. Infatti, tale premio non rappresenterebbe una parte della propria retribuzione, ma corrisponderebbe invece alla compensazione anticipata di un mese di ferie che essa sarebbe stata tenuta a prendere nell’ambito del suo prossimo rapporto di lavoro con un nuovo datore di lavoro privato belga, ma che non sarebbe stato retribuito da quest’ultimo. In secondo luogo, la ricorrente precisava che, «in occasione della propria cessazione dal servizio [involontaria] presso il Parlamento nel febbraio 2012», essa aveva beneficiato di un preavviso della durata di due mesi. Orbene, essendo stata annullata la decisione di licenziamento, la ricorrente riteneva di dover essere ormai reinquadrata in un rapporto di lavoro di maggior durata, che le darebbe diritto a un preavviso di tre mesi. Pertanto, l’importo richiesto di EUR 5686 in relazione al periodo di doppio reddito dovrebbe essere altresì aumentato, ad avviso della ricorrente, di un importo pari a EUR 3977,43 corrispondente al trattamento relativo al mese di preavviso supplementare dovutole dal Parlamento.

40

In terzo luogo, la ricorrente precisava che, essendo contrattualmente vincolata al Parlamento in qualità di APA fino alla scadenza del proprio contratto alla fine della legislatura, vale a dire il 1o luglio 2014, detta istituzione era tenuta a restituirle la sua tessera identificativa di APA nonché il suo contrassegno di accesso ai parcheggi del Parlamento.

41

Con lettera datata 2 aprile 2014 (in prosieguo: la «decisione del 2 aprile 2014»), il Parlamento, in replica alle domande complementari di provvedimenti di esecuzione, formulate dalla ricorrente il 26 marzo 2014, ha anzitutto osservato che, poiché la giurisprudenza definiva in termini assai ampi le somme da detrarsi dalle retribuzioni dovute a posteriori a un soggetto che risultasse essere stato ingiustamente licenziato, si trovava obbligato a detrarre il premio di tredicesima mensilità rientrante nella nozione di «indennità sostitutiva» ai sensi del punto 71 della sentenza del 13 aprile 2011, Scheefer/Parlamento (F‑105/09, EU:F:2011:41). Quanto al secondo punto sollevato dalla ricorrente nella sua lettera del 26 marzo 2014, il Parlamento ha spiegato che, non avendo assunto alcuna nuova decisione di licenziamento, non si poneva più la questione di un diritto di preavviso. Infatti, il contratto di lavoro veniva ormai mantenuto fino alla fine della legislatura, vale a dire il 1o luglio 2014, e non si poteva quindi più parlare di licenziamento. Infine, per quanto riguarda il terzo punto sollevato nella lettera del 26 marzo 2014, il Parlamento ha spiegato che l’«accesso ai locali e ai parcheggi del Parlamento [era] accessorio all’esercizio delle funzioni dalle quali [la ricorrente] [era] stata dispensata fino alla fine del proprio contratto [di lavoro]». Tuttavia, il Parlamento ha comunque deciso di trasmettere la sua richiesta all’unità «Accreditamento» della direzione generale della sicurezza del segretariato generale del Parlamento.

42

Il 16 aprile 2014 la ricorrente ha proposto un reclamo, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, avverso le decisioni del 3 marzo e del 2 aprile 2014. Anzitutto, per quanto riguarda segnatamente il premio di tredicesima mensilità da essa erroneamente inserito nel calcolo delle somme percepite da parte del proprio datore di lavoro privato, la ricorrente precisava che si trattava di un «doppio assegno per le ferie, pagato solo a titolo di anticipo su future ferie retribuite». In secondo luogo, quanto alle conseguenze da trarsi dall’annullamento della decisione di licenziamento, la ricorrente sosteneva di avere il diritto di «poter beneficiare di tutti i vantaggi connessi al [proprio] contratto [di lavoro]» fino alla scadenza dello stesso. Il Parlamento era di conseguenza tenuto non solo a restituirle la sua tessera identificativa di APA e il suo contrassegno di accesso ai parcheggi del Parlamento, ma anche a ripristinare il suo diritto a utilizzare la sua casella di posta elettronica professionale e a consultare l’intranet del Parlamento. In proposito, essa sosteneva che l’assenza di effettiva reintegrazione nelle sue funzioni di APA l’aveva privata di contatti essenziali ai fini della prosecuzione della sua carriera, cagionandole un danno stimato come pari a EUR 15000. In terzo luogo, in ordine alle conseguenze da trarsi dall’annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza, la sentenza CH non poteva essere intesa, a suo avviso, nel senso che il Tribunale aveva voluto subordinare la concessione di un’assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto alla proposizione di un ricorso dinanzi al giudice nazionale nei confronti del presunto molestatore. Ad avviso della ricorrente, il Parlamento avrebbe dato esecuzione solo parzialmente alla sentenza CH, il che le avrebbe cagionato un danno morale che essa valutava, in tale fase, ex æquo et bono, come pari a EUR 60000.

43

Con lettera del 6 giugno 2014 il servizio giuridico del Parlamento, nell’ambito dei provvedimenti di esecuzione della sentenza CH, ha informato la ricorrente dell’esistenza delle norme interne «APA» in materia di molestie psicologiche e dell’istituzione del comitato consultivo speciale «APA». Le è stato così spiegato che il comitato stesso rappresentava ormai «l’istanza competente per trattare un’eventuale denuncia per molestie psicologiche da parte del[la ricorrente]», e le ha «consigliat[o] (...) di interpellare il [c]omitato [consultivo speciale “APA”] per mezzo del suo segretariato».

44

Con lettera del 20 giugno 2014 la ricorrente ha replicato che, a seguito dell’annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza, il Parlamento si trovava ancora investito di tale domanda, che trovava origine nel comportamento della sig.ra P. Pertanto, la ricorrente si chiedeva «perché il Parlamento (...) non a[vesse] ritenuto utile, proprio nell’ambito dei provvedimenti di esecuzione della sentenza [CH], adire esso stesso e direttamente il [comitato consultivo speciale “APA”], in quanto quest’ultimo fosse stato validamente costituito, cosa che non [le] e[ra] ancora stata confermata».

45

Con lettera del 4 agosto 2014 il segretario generale del Parlamento, in veste di AACC, ha respinto il reclamo del 16 aprile precedente (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»). Dopo aver rammentato che la ricorrente aveva ormai percepito la somma complessiva di EUR 9433,20, che compensava la differenza tra, da un lato, gli importi che essa aveva ricevuto a titolo di indennità di disoccupazione e quale dipendente del datore di lavoro privato tra il 20 giugno 2012 e il 12 marzo 2014 e, d’altro lato, i trattamenti da essa ricevuti nello stesso periodo quale APA, il Parlamento ha anzitutto ribadito che, per il periodo di doppio reddito, la somma di EUR 5686 ulteriormente richiesta dalla ricorrente era stata correttamente detratta in quanto «corrispond[eva] alla compensazione finanziaria delle ferie retribuite e non godute dalla [ricorrente] prima della fine del suo contratto di lavoro [con il datore di lavoro privato]».

46

Per quanto riguarda poi la questione della restituzione della tessera identificativa di APA e del contrassegno di accesso ai parcheggi, il Parlamento ha rilevato che la ricorrente aveva avuto la possibilità di ritirarli presso l’unità «Accreditamento» sin dal 23 aprile 2014. Il Parlamento ha peraltro ricordato alla ricorrente di aver accolto la sua domanda riguardante l’indirizzo di posta elettronica e l’accesso all’intranet del Parlamento formulata nel suo reclamo, vale a dire il 16 aprile 2014, concedendole un indirizzo di posta elettronica e l’accesso all’intranet del Parlamento. Ritenendo di aver in tal modo assecondato tutte le richieste formulate dalla ricorrente, senza in alcun modo impedirle di prendere contatto con membri dell’istituzione, il Parlamento ha respinto le domande risarcitorie della ricorrente.

47

Per quanto riguarda infine i provvedimenti da assumere con riferimento all’annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza, il Parlamento ha ribadito la propria posizione, come manifestata nella decisione del 3 marzo 2014, secondo cui, ove la ricorrente decidesse di promuovere un ricorso dinanzi a un giudice nazionale nei confronti della sig.ra P., il Parlamento sarebbe pronto a riconsiderare la situazione alla luce del punto 57 della sentenza CH. Il Parlamento non ha tuttavia affrontato la questione dell’avvio di un’indagine amministrativa. Per contro, esso ha sollecitato l’autorizzazione della ricorrente per investire del suo caso il comitato consultivo speciale «APA».

48

Il 25 novembre 2014 al Parlamento è stato notificato dalla cancelleria del Tribunale il presente ricorso. Il comitato consultivo speciale «APA» ha tenuto la propria riunione costitutiva il giorno successivo, vale a dire il 26 novembre 2014. Dal punto 2 del verbale della riunione stessa emerge che, «se necessario, [il] giureconsulto [del Parlamento] potrebbe essere invitato a partecipare alla riunione del comitato (...) per fornirgli consulenza su questioni di ordine giuridico». Emerge dal punto 4 di questo stesso verbale che «[i]l giureconsulto [ha] inform[ato] i membri [del comitato consultivo speciale “APA”] della posizione del Parlamento in (...) due cause di presunte molestie psicologiche[, tra cui la causa che ha dato origine alla sentenza CH]».

49

Con lettera del 17 dicembre 2014 il presidente del comitato consultivo speciale «APA» ha convocato la ricorrente a una riunione con i membri del comitato stesso prevista per il successivo 28 gennaio.

50

Il 15 gennaio 2015 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni scritte al comitato consultivo speciale «APA». Le audizioni della ricorrente e della sig.ra P. dinanzi al comitato stesso sono intervenute in data 28 gennaio 2015.

Conclusioni delle parti e procedimento

51

La ricorrente chiede in sostanza che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 3 marzo 2014, nella parte in cui, mediante tale decisione, il Parlamento ha rifiutato di avviare un’indagine amministrativa intesa a stabilire la realtà dei fatti denunciati nella domanda di assistenza;

annullare la decisione del 2 aprile 2014, nella parte in cui, mediante tale decisione, il Parlamento ha rifiutato di versarle un importo supplementare di EUR 5686, maggiorato degli interessi moratori al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento, aumentato di due punti base;

annullare la decisione di rigetto del reclamo;

condannare il Parlamento a risarcirle il danno materiale, stimato come pari a EUR 144000, maggiorato degli interessi moratori al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, aumentato di due punti base;

condannare il Parlamento a risarcirla del danno morale subito mediante corresponsione di un importo stimato ex æquo et bono come pari a EUR 60000;

condannare il Parlamento alle spese.

52

Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto infondato;

condannare la ricorrente alle spese.

53

Dopo un secondo scambio di memorie autorizzato dal Tribunale, le parti hanno espresso il loro consenso all’applicazione, nella fattispecie, dell’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Il Tribunale ha quindi deciso, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza udienza e ne ha informato le parti con lettera della cancelleria del 7 luglio 2015.

In diritto

1. Sull’oggetto del ricorso

54

Occorre ricordare che, conformemente al principio di economia processuale, il giudice dell’Unione può decidere di non pronunciarsi specificamente sulle conclusioni dirette avverso la decisione di rigetto del reclamo qualora constati che sono prive di contenuto autonomo e si confondono, in realtà, con le conclusioni dirette avverso la decisione oggetto del reclamo. In particolare, ciò può accadere qualora esso constati che la decisione di rigetto del reclamo è puramente confermativa della decisione oggetto del reclamo e che, di conseguenza, l’annullamento della prima non produrrebbe sulla situazione giuridica della persona interessata un effetto diverso da quello derivante dall’annullamento della seconda (sentenze del 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, punto 33, e del 19 novembre 2014, EH/Commissione,F‑42/14, EU:F:2014:250, punto 85).

55

Nella specie, nel suo reclamo del 16 aprile 2014 la ricorrente ha formulato per la prima volta una richiesta di accesso all’intranet del Parlamento e a un indirizzo di posta elettronica, richiesta alla quale l’AACC ha risposto nell’ambito della decisione di rigetto del reclamo. Per contro, su tutti gli altri punti la decisione di rigetto del reclamo conferma le decisioni del 3 marzo e del 2 aprile 2014, sicché non vi è luogo, in questi limiti, di statuire specificamente sulle conclusioni di annullamento della decisione di rigetto del reclamo, benché la motivazione figurante in quest’ultima decisione precisi taluni motivi di quelle iniziali del 3 marzo e del 2 aprile 2014 e quindi, tenuto conto del carattere evolutivo del procedimento precontenzioso, debba anch’essa essere presa in considerazione per l’esame della legittimità delle decisioni del 3 marzo e del 2 aprile 2014, presupponendosi che tale motivazione coincida con quella di questi ultimi atti (v. sentenza del 19 novembre 2014, EH/Commissione,F‑42/14, EU:F:2014:250, punto 86, e giurisprudenza ivi citata).

2. Sulle conclusioni di annullamento

56

Con le sue conclusioni di annullamento, la ricorrente contesta la congruità dei provvedimenti di esecuzione della sentenza CH adottati dal Parlamento nelle decisioni del 3 marzo e del 2 aprile 2014 con riferimento a due ordini di provvedimenti che andranno esaminati in seguito, vale a dire, in primo luogo, quelli relativi all’annullamento della decisione di licenziamento e, in secondo luogo, quelli relativi all’annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza.

Sui provvedimenti di esecuzione adottati dal Parlamento in relazione all’annullamento della decisione di licenziamento ad opera della sentenza CH

Argomenti delle parti

57

In primo luogo, la ricorrente contesta al Parlamento il fatto di aver erroneamente tenuto conto, nelle sue decisioni del 3 marzo e del 2 aprile 2014, della somma di EUR 5686 nell’ambito delle somme da detrarsi, in esecuzione della sentenza CH, dalle retribuzioni dovute dal Parlamento per il periodo di doppio reddito. Non si tratterebbe, infatti, di un premio di tredicesima mensilità, bensì di una doppia indennità di ferie versata dal datore di lavoro privato a titolo di anticipo su future ferie, che non saranno retribuite dal nuovo datore di lavoro al momento del loro effettivo godimento. La ricorrente produce a tal proposito un’«attestazione di ferie», rilasciata il 16 dicembre 2013 dall’ente assicurativo belga Partena, da cui risulta che «l’importo dell’indennità di ferie sarà detratto dal[le] retribuzioni [della ricorrente] quando[essa] prende[rà le sue] ferie presso [il suo] nuovo datore di lavoro».

58

In secondo luogo, la ricorrente contesta al Parlamento il fatto di non averle restituito quanto prima a seguito della pronuncia della sentenza CH la sua tessera identificativa di APA, il suo contrassegno per il parcheggio e i suoi accessi al proprio indirizzo di posta elettronica professionale nonché all’intranet del Parlamento (in prosieguo, congiuntamente: gli «strumenti di lavoro»). Essa spiega che detti strumenti di lavoro erano i soli a consentirle di rientrare di nuovo efficacemente in contatto con i membri del Parlamento e di avere conoscenza delle offerte inerenti a posizioni vacanti di APA. Le decisioni di cui chiede l’annullamento sarebbero viziate da illegittimità, atteso che gli strumenti di lavoro, strettamente connessi all’esistenza stessa della sua qualità di APA, sarebbero stati restituiti solo con forte ritardo. A causa di tale tardiva restituzione essa avrebbe perso un’occasione non trascurabile di vedersi offrire un nuovo contratto di APA.

59

Il Parlamento replica che la somma controversa di EUR 5686 rappresenta una «indennità sostitutiva», ai sensi della sentenza del 13 aprile 2011, Scheefer/Parlamento (F‑105/09, EU:F:2011:41, punto 71), che era tenuto a detrarre dalle retribuzioni da esso dovute per le prestazioni di APA della ricorrente nel corso del periodo di doppio reddito. Per quanto riguarda la censura riguardante la tardiva restituzione degli strumenti di lavoro, il Parlamento deduce in sostanza che, essendo stata la ricorrente dispensata dall’attività lavorativa fino alla fine del suo contratto di lavoro, essa non aveva bisogno di disporre degli strumenti di lavoro. Ciò posto, il Parlamento osserva come, per sollecitudine e in un’ottica di pacificazione nei confronti della ricorrente, aveva risposto favorevolmente alle richieste da questa formulate in ordine all’accesso agli strumenti di lavoro.

Giudizio del Tribunale

– Sulla possibilità di detrarre dall’importo delle retribuzioni dovute per il periodo di doppio reddito l’importo percepito dalla ricorrente a titolo di indennità di ferie

60

In limine, si deve rammentare che l’annullamento di un atto da parte del giudice comporta l’eliminazione retroattiva di tale atto dall’ordinamento giuridico e che, quando all’atto annullato è già stata data esecuzione, l’eliminazione dei suoi effetti impone di ristabilire la situazione giuridica nella quale la parte ricorrente si trovava precedentemente all’adozione dello stesso (sentenza del 26 maggio 2011, Kalmár/Europol,F‑83/09, EU:F:2011:66, punto 88).

61

Ne consegue che, in applicazione dell’articolo 266 TFUE, il Parlamento era tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza CH comportava situandosi alla data in cui era stata assunta la decisione di licenziamento annullata con la citata sentenza. Va rilevato fin da subito che la ricorrente non contesta necessariamente, in linea di principio, la decisione del Parlamento del 3 marzo 2014 di reintegrarla con un contratto di assunzione quale APA fino alla fine della legislatura in corso alla data di tale decisione, vale a dire fino al 1o luglio 2014, pur dispensandola dall’esercizio effettivo delle funzioni di APA. Il Tribunale ritiene, comunque, che tale provvedimento di esecuzione della sentenza CH non risulti inappropriato alla luce, per un verso, del contesto in cui devono svolgersi le attività di un APA, nella specie nell’ambito di un rapporto diretto con il membro del Parlamento interessato, il quale detiene esclusivamente il potere di scegliere i propri collaboratori, nonché, per altro verso, del fatto che la ricorrente aveva ripreso attività professionali presso un datore di lavoro privato, sicché il periodo in cui essa è stata retribuita da detto datore di lavoro privato e in cui ha percepito un’indennità di disoccupazione è risultato essere un periodo di doppio reddito. La ricorrente contesta, invece, le modalità con le quali il Parlamento ha calcolato l’importo della retribuzione dovutale per tale periodo.

62

In proposito, il Parlamento poteva ritenere che il ripristino della situazione giuridica nella quale la ricorrente si trovava precedentemente all’adozione della decisione di licenziamento annullata dalla sentenza CH implicasse il versamento alla medesima, per il periodo compreso tra il 20 giugno 2012, data di efficacia della decisione di licenziamento, e il 1o luglio 2014, data in cui è terminato il suo contratto di lavoro, la differenza tra, da un lato, l’importo della retribuzione cui la ricorrente avrebbe avuto diritto se fosse rimasta in servizio e avesse effettivamente svolto mansioni di APA e, dall’altro, la retribuzione o le indennità di disoccupazione effettivamente percepite da altre fonti (sentenza del 26 maggio 2011, Kalmár/Europol,F‑83/09, EU:F:2011:66, punto 90), fatta salva la possibilità, per l’ente che aveva erogato le citate indennità di disoccupazione, di recuperare presso il Parlamento l’importo delle stesse.

63

Quanto alle retribuzioni o alle indennità di disoccupazione che possono essere detratte nel corso del periodo di doppio reddito, emerge dalla giurisprudenza che esse possono comprendere «l’importo della retribuzione, degli onorari, delle indennità di disoccupazione o di qualsiasi altra indennità sostitutiva» o «retribuzione di identica natura» percepiti dalla ricorrente nel periodo di doppio reddito «in sostituzione della retribuzione» che avrebbe dovuto normalmente percepire qualora, in assenza di intervento della decisione di licenziamento annullata, fosse rimasta in servizio in seno al Parlamento (v., in tal senso, sentenza del 13 aprile 2011, Scheefer/Parlamento,F‑105/09, EU:F:2011:41, punto 71).

64

Sul punto occorre rilevare che, ai sensi del diritto belga e come emerge dai documenti prodotti dalle parti, l’indennità di ferie comprende la retribuzione normalmente dovuta per la durata delle ferie nonché un supplemento pari, per ogni mese di lavoro prestato o assimilato dell’anno precedente, a un dodicesimo del 92% della retribuzione lorda del mese nel corso del quale le ferie hanno inizio. Peraltro, in caso di licenziamento nello status di dipendente di diritto privato, il datore di lavoro che licenzia ha l’obbligo, come avvenuto nel caso di specie, di versare anticipatamente l’indennità di ferie alla fine del contratto di lavoro.

65

In proposito, nelle circostanze della specie, l’indennità di ferie che la ricorrente ha percepito dal datore di lavoro privato non deve essere considerata come un’indennità destinata a sostituirsi a una retribuzione che avrebbe effettivamente conseguito, nel corso del periodo di doppio reddito, in sostituzione della retribuzione che doveva percepire dal Parlamento per le sue prestazioni quale APA. Infatti, tale indennità è destinata a coprire i giorni di congedo annuale che la ricorrente sarà obbligata a prendere successivamente nell’ambito di un nuovo contratto di lavoro di diritto belga, ma che non saranno retribuiti dal nuovo datore di lavoro privato al momento del loro utilizzo. Risulta al contrario dall’attestazione fornita dall’ente assicurativo belga Partena che, in occasione dell’utilizzo obbligatorio dei giorni di congedo coperti da tale indennità, l’importo stanziato a titolo di indennità di ferie dovrà essere detratto dallo stipendio dal nuovo datore di lavoro. Orbene, prendere in considerazione l’importo di tale indennità a titolo di retribuzione o di indennità sostitutiva percepita nel corso del periodo di doppio reddito equivarrebbe a prendere in considerazione un reddito che, certamente, è già stato corrisposto a titolo di anticipo, ma che, in realtà, dovrà essere in linea di principio successivamente detratto dallo stipendio percepito e risulta quindi destinato a retribuire periodi di vacanza che saranno presi al di fuori del periodo di doppio reddito e che si presumono coperti, in termini retributivi, dall’indennità stessa.

66

Pertanto, come giustamente dedotto dalla ricorrente, il Parlamento non poteva, nella definizione dei provvedimenti che comportava l’esecuzione della sentenza CH con riferimento all’annullamento, ad opera di tale sentenza, della decisione di licenziamento e a seguito della domanda della ricorrente del 26 marzo 2014, nella specie nell’ambito della decisione del 2 aprile 2014, detrarre dall’importo della retribuzione che la ricorrente avrebbe dovuto percepire dal Parlamento per le sue prestazioni in veste di APA per il periodo di doppio reddito la somma di EUR 5686, corrispondente all’indennità di ferie versata dal datore di lavoro privato.

– Sulla restituzione degli strumenti di lavoro

67

Per quanto riguarda gli strumenti di lavoro che, secondo la ricorrente, il Parlamento ha messo solo tardivamente a sua disposizione, in violazione dell’articolo 266 TFUE, il Tribunale rammenta che, tenuto conto del carattere personale del rapporto di lavoro che vincola i membri del Parlamento e i loro APA, il Parlamento poteva ritenere, nella decisione del 3 marzo 2014, che non fosse appropriato reintegrare effettivamente la ricorrente nelle sue funzioni, decisione che la ricorrente non ha realmente contestato in linea di principio. Del pari, il Parlamento poteva decidere di non essere in grado di assegnare la ricorrente a un altro impiego di APA, posto che sono gli stessi membri del Parlamento che, ai sensi degli articoli 5 bis e 128, paragrafo 2, del RAA, scelgono i loro APA e chiedono poi all’amministrazione del Parlamento di procedere all’assunzione degli APA da essi prescelti, restando inteso che l’assunzione di questi ultimi presuppone l’esistenza di un rapporto di fiducia.

68

Inoltre, in una situazione in cui, in questa fase, non risulta dimostrato né provato che la ricorrente sia stata effettivamente vittima di molestie psicologiche ai sensi dell’articolo 12 bis dello Statuto da parte del membro del Parlamento che essa assisteva e atteso che gli APA, tenuto conto del loro peculiare status caratterizzato e giustificato dall’esistenza di un rapporto di fiducia con il membro del Parlamento che sono incaricati di assistere, non sono destinati ad occupare un impiego permanente, l’AACC poteva ritenere di non essere tenuta, a titolo di provvedimento di esecuzione della sentenza CH, ad assegnare la ricorrente, in forma temporanea o permanente, ad un impiego nell’ambito di uno dei propri servizi tale da poter essere occupato da un agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2 del RAA o da un agente contrattuale ai sensi dell’articolo 3 bis del RAA.

69

Pertanto, la seconda censura deve essere intesa nel senso che la ricorrente, senza necessariamente rivendicare il diritto, a titolo dei provvedimenti di esecuzione della sentenza CH, ad una reintegrazione effettiva quale APA presso un membro del Parlamento, contesta a tale istituzione di aver violato l’articolo 266 TFUE per non aver messo a sua disposizione gli strumenti di lavoro immediatamente dopo la pronuncia della sentenza CH e, in ogni caso, per aver tardato nel metterli a sua disposizione, con ripercussioni sulla sua capacità di attivarsi per poter essere assunta presso un membro del Parlamento di nuova elezione per la durata della futura legislatura.

70

In proposito, è pacifico tra le parti che i funzionari e gli altri agenti del Parlamento in attività dispongono normalmente, per l’esercizio delle loro funzioni, di un diritto di accesso permanente ai locali del Parlamento e che sono loro rilasciati uno specifico titolo d’accesso, sotto forma di tessera identificativa, e, se del caso, un contrassegno di accesso ai parcheggi dell’istituzione che consentono loro l’esercizio di tale diritto.

71

Orbene, in considerazione dell’esonero dall’adempimento dei propri compiti di APA di cui beneficiava la ricorrente per la restante durata del suo contratto di lavoro, il Parlamento non aveva l’obbligo di restituire la tessera identificativa e il contrassegno da essa richiesti quale provvedimento di esecuzione derivante direttamente dalla sentenza CH.

72

Peraltro, è gioco forza rilevare che, quando la ricorrente, con la sua lettera del 26 marzo 2014, vale a dire più di tre mesi dopo la pronuncia della sentenza CH, ha infine manifestato il desiderio di disporre nuovamente di una tessera identificativa e di un contrassegno di accesso ai parcheggi del Parlamento, il Parlamento ha accolto la sua richiesta qualche giorno dopo, con la decisione del 2 aprile 2014, e ha messo a sua disposizione la tessera identificativa e il contrassegno a partire dal 23 aprile successivo. Le censure della ricorrente a tale riguardo devono pertanto essere respinte.

73

Quanto alla domanda volta ad ottenere un indirizzo di posta elettronica e l’accesso all’intranet del Parlamento, domanda formulata dalla ricorrente per la prima volta nel suo reclamo del 16 aprile 2014, è vero che, considerate le peculiarità del caso di specie, il Parlamento ha impiegato tempo per elaborare un accesso informatico dall’esterno per un APA che non esercitava, di fatto, le funzioni afferenti a tale profilo e che non era effettivamente collegato ad uno dei membri del Parlamento in funzione.

74

A tal proposito, per un verso, la domanda della ricorrente di avere accesso alle infrastrutture e ai sistemi informatici del Parlamento sembra potersi ascrivere ad un’iniziativa, certamente comprensibile, volta ad ottenere la possibilità di contattare i membri del Parlamento di nuova elezione prima della loro assunzione effettiva delle funzioni, avvalendosi della propria qualità di APA in servizio confermata da un indirizzo di posta elettronica del Parlamento, che le avrebbe conferito una certa visibilità. Del pari, la ricorrente desiderava avere accesso a talune informazioni diffuse in seno al Parlamento. È giocoforza tuttavia rilevare che, sebbene l’istituzione possa consentire, secondo opportunità, ai propri funzionari e agenti di utilizzare, al di fuori delle ore dedicate al lavoro, le proprie infrastrutture, anche informatiche, a fini estranei al servizio, tale facoltà non può essere elevata a diritto statutario dei funzionari e agenti, soprattutto in una situazione, quale quella della fattispecie, in cui l’interessata è stata dispensata dall’adempimento dei propri compiti professionali nell’interesse del servizio e allorché le disposizioni interne del Parlamento precisano chiaramente che «[l]a posta elettronica (...) è strettamente riservata ad un uso direttamente collegato alle mansioni esercitate dall’[agente]».

75

Per altro verso, e in ogni caso, si deve rammentare che in generale, qualora l’esecuzione di una sentenza di annullamento richieda l’adozione di vari provvedimenti amministrativi, tale esecuzione non può effettuarsi immediatamente. Pertanto, le istituzioni devono disporre di un termine ragionevole per conformarsi alla sentenza di annullamento (sentenze del 12 gennaio 1984, Turner/Commissione,266/82, EU:C:1984:3, punto 5; del 10 luglio 1997, Apostolidis e a./Commissione, T‑81/96, EU:T:1997:111, punto 37, e del 20 giugno 2012, Menidiatis/Commissione,F‑79/11, EU:F:2012:89, punto 40). Orbene, il Tribunale ritiene che la messa a disposizione della ricorrente, il 18 giugno 2014, di un indirizzo di posta elettronica e di un accesso all’intranet del Parlamento sia intervenuta in un lasso di tempo ragionevole, tenuto conto del fatto che la domanda in tal senso era stata formulata il 16 aprile precedente e che erano a tal fine necessari adattamenti tecnici, posto che l’accesso all’intranet del Parlamento e la messa a disposizione di un indirizzo di posta elettronica ad un APA richiedevano un’autorizzazione preliminare del membro del Parlamento cui l’APA presta assistenza.

76

Alla luce di quanto precede, si deve dichiarare che, in ordine ai provvedimenti che l’esecuzione della sentenza CH comportava con riferimento all’annullamento della decisione di licenziamento, il Parlamento ha violato l’articolo 266 TFUE, nella sua risposta alle domande complementari del 26 marzo 2014, solamente per quanto riguarda la detrazione, dalle retribuzioni dovute per il periodo di doppio reddito, dell’importo di cui la ricorrente ha beneficiato a titolo di indennità di ferie erogata ai sensi del diritto belga.

77

Pertanto, la decisione del 2 aprile 2014, come confermata dalla decisione di rigetto del reclamo, deve essere annullata nella parte in cui il Parlamento ha rifiutato di versare alla ricorrente un importo supplementare di EUR 5686. Inoltre, tenuto conto di tale annullamento, deve essere fin d’ora accolta la richiesta risarcitoria della ricorrente avente ad oggetto tale importo, nonché la sua domanda volta ad ottenere che esso sia maggiorato degli interessi moratori al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, aumentato di due punti, a decorrere dal 1o luglio 2014, data di scadenza del suo contratto.

Sui provvedimenti di esecuzione adottati dal Parlamento in relazione all’annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza da parte della sentenza CH

Argomenti delle parti

78

La ricorrente deduce che, per quanto riguarda la decisione di rigetto della sua domanda di assistenza, annullata dal Tribunale, il Parlamento si è limitato, nella decisione del 3 marzo 2014 e a titolo di provvedimento d’esecuzione della sentenza CH, a esaminare la possibilità di concederle un’assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto solo nell’ipotesi in cui essa decidesse di promuovere un ricorso dinanzi un giudice nazionale di confronti della sig.ra P. Orbene, ad avviso della ricorrente, ciò non costituirebbe un congruo provvedimento d’esecuzione della sentenza CH ai sensi dell’articolo 266 TFUE. L’AACC avrebbe dovuto infatti riprendere l’esame della sua domanda di assistenza e, tenuto conto dei principi di prova che aveva fornito all’epoca della domanda stessa, avrebbe dovuto avviare un’indagine amministrativa, quale quella richiesta dalla giurisprudenza, per accertare la veridicità degli episodi di molestie psicologiche da essa denunciati nella sua domanda di assistenza.

79

In proposito, la ricorrente afferma in particolare che il Tribunale non avrebbe inteso subordinare l’obbligo in capo all’AACC di prestarle assistenza alla proposizione di un ricorso dinanzi a un giudice nazionale, dal momento che l’assistenza di un APA nell’ambito di un ricorso dinanzi al giudice nazionale rappresenta solo una delle forme in cui può estrinsecarsi l’obbligo di assistenza sancito dall’articolo 24 dello Statuto.

80

Infine, la ricorrente osserva che l’AACC non ha attribuito i poteri che essa detiene ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto al comitato consultivo speciale «APA» e che è incomprensibile che l’AACC non abbia deciso di avviare un’indagine amministrativa immediatamente dopo la pronuncia della sentenza CH ovvero di investire essa stessa il comitato consultivo speciale «APA», immediatamente dopo la sua costituzione, qualora avesse auspicato che detto comitato prendesse in carico l’indagine amministrativa che essa era normalmente tenuta a promuovere. La ricorrente conclude quindi affermando che vi è stata una violazione, da parte del Parlamento, dell’articolo 24 dello Statuto, del dovere di sollecitudine e dell’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

81

Il Parlamento chiede, da parte sua, il rigetto delle censure sollevate e osserva in proposito che, dal mese di febbraio 2014, vale a dire prima della costituzione del comitato consultivo speciale «APA», esso aveva offerto assistenza alla ricorrente nell’eventualità in cui avesse deciso di promuovere un ricorso dinanzi al giudice nazionale nei confronti della sig.ra P. Esso aveva poi informato il comitato consultivo speciale «APA», in occasione della prima riunione tenuta da detto nuovo comitato, nella specie il 26 novembre 2014, dell’esistenza della denuncia per molestie psicologiche della ricorrente. Orbene, tale comitato – cui l’AACC aveva affidato il compito di svolgere indagini amministrative nell’ambito di doglianze riguardanti molestie psicologiche espresse da APA nei confronti di membri del Parlamento in attuazione dell’articolo 24 dello Statuto, nel caso in cui una denuncia riguardante un membro del Parlamento provenga da questa categoria di personale – ha trattato la denuncia stessa procedendo all’audizione della ricorrente nonché della sig.ra P. Il Parlamento sottolinea, al riguardo, che i membri del Parlamento non sono sottoposti all’AACC e che il Parlamento, in detta veste di AACC, non può quindi obbligarli a collaborare ad un’indagine amministrativa, tanto meno per il fatto che l’AACC non dispone di alcun potere di infliggere loro sanzioni nel caso in cui le molestie psicologiche risultino dimostrate.

Giudizio del Tribunale

82

Si deve rammentare in limine che, per conformarsi all’obbligo impostole dall’articolo 266 TFUE, l’istituzione da cui emana un atto annullato dal giudice dell’Unione deve determinare i provvedimenti necessari all’esecuzione della sentenza d’annullamento, esercitando il potere discrezionale di cui dispone a tal fine nel rispetto sia del dispositivo e della motivazione della sentenza cui è tenuta a dare esecuzione, sia delle disposizioni applicabili di diritto dell’Unione. In proposito, qualora l’esecuzione della sentenza di annullamento presenti difficoltà particolari, l’istituzione interessata può soddisfare l’obbligo imposto dall’articolo 266 TFUE adottando qualsiasi decisione che sia idonea a compensare equamente uno svantaggio che ne sia derivato per gli interessati. In tale contesto, l’autorità investita del potere di nomina, ovvero, come nella fattispecie, l’AACC, può ad esempio instaurare con il ricorrente un dialogo per cercare di pervenire a un accordo che gli offra un’equa compensazione per l’illiceità di cui è stato vittima (v. sentenze del 9 agosto 1994, Parlamento/Meskens,C‑412/92 P, EU:C:1994:308, punti 2830; dell’8 ottobre 1992, Meskens/Parlamento,T‑84/91, EU:T:1992:103, punto 80, e del 17 marzo 1994, Hoyer/Commissione,T‑43/91, EU:T:1994:29, punto 64).

83

Tuttavia, anche qualora l’esecuzione della sentenza di annullamento presenti difficoltà particolari e un dialogo con l’interessato non consenta di pervenire a un accordo, il potere discrezionale di cui dispone l’istituzione interessata è, di fatto, limitato dall’esigenza di rispettare il dispositivo e la motivazione della sentenza cui essa è tenuta a dare esecuzione nonché le disposizioni di diritto dell’Unione applicabili. Pertanto, l’istituzione deve in particolare evitare che i provvedimenti adottati siano viziati dalle stesse irregolarità individuate nella sentenza di annullamento (sentenza del 13 dicembre 2012, Honnefelder/Commissione,F‑42/11, EU:F:2012:196, punto 46, e giurisprudenza ivi citata).

84

Nella specie, per quanto riguarda la censura della ricorrente relativa al rifiuto dell’AACC di avviare un’indagine amministrativa vertente sugli episodi di molestie psicologiche di cui asseriva essere vittima, va rilevato che, nella decisione del 3 marzo 2014, l’AACC non ha informato la ricorrente dell’avvio di un’indagine amministrativa sui presunti episodi di molestie psicologiche. Così, tenuto conto della domanda di avvio di un’indagine amministrativa contenuta nella domanda di provvedimenti di esecuzione del 15 gennaio 2014, che ribadiva la domanda di avvio di un’indagine siffatta inizialmente formulata nella domanda di assistenza nonché nel reclamo del 16 aprile 2014, deve rilevarsi che, nella decisione di rigetto del reclamo, l’AACC ha implicitamente ma necessariamente rifiutato di avviare una simile indagine amministrativa, limitandosi a precisare che era stato istituito un comitato consultivo speciale «APA», il quale è stato costituito solamente il 26 novembre 2014 e che ha sentito la ricorrente solo nel gennaio 2015, vale a dire posteriormente sia alla decisione di rigetto del reclamo, sia alla data di proposizione di questo ricorso.

85

Deve quindi verificarsi se l’esecuzione della sentenza CH, nella parte in cui ha annullato la decisione del 15 marzo 2012 di rigetto della domanda di assistenza, imponesse, come sostenuto dalla ricorrente, l’avvio da parte del Parlamento di un’indagine amministrativa.

86

Per quanto riguarda la legittimità di una decisione recante rigetto di una richiesta di assistenza presentata a norma dell’articolo 24 dello Statuto senza che sia stata avviata un’indagine amministrativa, il giudice dell’Unione deve esaminare la fondatezza di tale decisione alla luce degli elementi che sono stati portati a conoscenza dell’amministrazione, in particolare dall’interessato nella sua richiesta di assistenza, quando la medesima si è pronunciata (sentenze del 16 settembre 2013, Faita/CESE,F‑92/11, EU:F:2013:130, punto 98, e del 26 marzo 2015, CW/Parlamento,F‑124/13, EU:F:2015:23, punto 143, oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑309/15 P).

87

Si deve rammentare in proposito che, in forza dell’obbligo di assistenza, in presenza di un incidente incompatibile con l’ordine e la serenità del servizio, l’amministrazione deve intervenire con tutta l’energia necessaria, rispondendo con la tempestività e la sollecitudine richieste dal caso di specie, al fine di accertare i fatti e di potere, in tal modo, trarne con cognizione di causa le dovute conseguenze. A tal fine, è sufficiente che il funzionario o l’agente che chiede la tutela della sua istituzione fornisca un principio di prova del carattere reale delle aggressioni asseritamente subite. In presenza di tali elementi, l’istituzione di cui trattasi è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti, in particolare procedendo ad un’indagine amministrativa, al fine di accertare i fatti all’origine della denuncia, in collaborazione con l’autore di quest’ultima (sentenze del 26 gennaio 1989, Koutchoumoff/Commissione,224/87, EU:C:1989:38, punti 1516; del 21 aprile 1993, Tallarico/Parlamento,T‑5/92, EU:T:1993:37, punto 31; del 5 dicembre 2000, Campogrande/Commissione,T‑136/98, EU:T:2000:281, punto 42; dell’8 luglio 2004, Schochaert/Consiglio,T‑136/03, EU:T:2004:229, punto 49; del 25 ottobre 2007, Lo Giudice/Commissione,T‑154/05, EU:T:2007:322, punto 136, e del 26 marzo 2015, CW/Parlamento,F‑124/13, EU:F:2015:23, punto 37).

88

In presenza di asserite molestie, l’obbligo di assistenza comporta, in particolare, il dovere da parte dell’amministrazione di esaminare seriamente, con rapidità e in assoluta riservatezza, la denuncia per molestie psicologiche e di informare l’autore della denuncia stessa del seguito riservato a quest’ultima (sentenze del 27 novembre 2008, Klug/EMEA,F‑35/07, EU:F:2008:150, punto 74, e del 26 marzo 2015, CW/Parlamento,F‑124/13, EU:F:2015:23, punto 38).

89

Per quanto riguarda i provvedimenti da adottare in una situazione che, come nella fattispecie, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 24 dello Statuto, l’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale, sotto il controllo del giudice dell’Unione, nella scelta dei provvedimenti e dei mezzi di applicazione dell’articolo 24 dello Statuto. Il sindacato del giudice dell’Unione consiste quindi unicamente nel valutare se l’istituzione interessata si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia fatto uso del suo potere discrezionale in maniera manifestamente erronea (v. sentenze del 15 settembre 1998, Haas e a./Commissione, T‑3/96, EU:T:1998:202, punto 54; del 4 maggio 2005, Schmit/Commissione,T‑144/03, EU:T:2005:158, punto 98; del 25 ottobre 2007, Lo Giudice/Commissione,T‑154/05, EU:T:2007:322, punto 137, e del 26 marzo 2015, CW/Parlamento,F‑124/13, EU:F:2015:23, punto 39).

90

Ciò posto, emerge dalla giurisprudenza del giudice dell’Unione in materia di molestie psicologiche, giurisprudenza applicabile mutatis mutandis alla fattispecie, a fortiori nei casi in cui la persona chiamata in causa sia una persona investita di un mandato elettivo previsto dai trattati, che, in termini generali, l’istituzione può adottare sanzioni disciplinari o di altro genere nei confronti di una persona oggetto di una denuncia per molestie, che si tratti o meno di un superiore gerarchico della presunta vittima, solo quando i provvedimenti istruttori disposti dimostrino con certezza che la persona accusata dal funzionario o dall’agente ha adottato un comportamento lesivo del buon funzionamento del servizio o della dignità e della reputazione della presunta vittima (sentenze del 9 novembre 1989,Katsoufros/Corte di giustizia,55/88, EU:C:1989:409, punto 16; del 28 febbraio 1996, Dimitriadis/Corte dei conti,T‑294/94, EU:T:1996:24, punto 39, e del 4 maggio 2005, Schmit/Commissione,T‑144/03, EU:T:2005:158, punto 108).

91

Alla luce degli articoli 11 e 12 delle norme interne «APA» in materia di molestie psicologiche, che, a differenza degli articoli 13 e 14 delle norme interne in materia di molestie psicologiche, attribuiscono non più al segretario generale del Parlamento, bensì ai questori, se non addirittura al presidente del Parlamento, i poteri che l’AACC detiene in materia di sanzioni in tale ambito, dal quadro normativo posto in essere in seno al Parlamento deve desumersi che ormai, qualora una domanda di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, che chiami in causa un membro del Parlamento, venga rivolta da un APA all’AACC, nella persona del segretario generale del Parlamento, quest’ultimo è competente ad adottare ogni provvedimento che riguardi direttamente l’APA, ma che, per contro, qualsiasi provvedimento che richieda la partecipazione del membro del Parlamento interessato o che implichi la previsione di sanzioni e/o la sanzione di quest’ultimo è di competenza, a seconda dei casi, del comitato consultivo speciale «APA», dei questori o del presidente del Parlamento.

92

Nella specie, emerge dal fascicolo che la ricorrente aveva supportato la propria domanda di assistenza con un principio di prova. Infatti, al di là delle sue doglianze espresse in termini unilaterali, spiegando che la sig.ra P. non lasciava traccia scritta degli avvenimenti che le avevano opposte, la ricorrente indicava i nomi di due collaboratori della sig.ra P. che avevano assistito, a suo avviso, a tutti i comportamenti da essa descritti e che avrebbero potuto quindi corroborare le sue dichiarazioni in occasione di una audizione. Peraltro, benché i pareri di esperti in campo medico non abbiano natura tale da dimostrare, di per se stessi, la sussistenza, in senso giuridico, di una molestia o di una colpa dell’istituzione in relazione al suo dovere di assistenza (v. sentenze del 6 febbraio 2015, BQ/Corte dei conti,T‑7/14 P, EU:T:2015:79, punto 49, e del 17 settembre 2014, CQ/Parlamento,F‑12/13, EU:F:2014:214, punto 127), la ricorrente aveva prodotto certificati medici i quali, al fine di stabilire se in capo all’AACC sussista un obbligo di assistenza, possono essere considerati come principi di prova di una percezione, quantunque soggettiva, di molestia psicologica. A ciò andava ad aggiungersi il fatto che anche un collega della ricorrente aveva contattato il comitato consultivo generale, istituito dalle norme interne in materia di molestie psicologiche, e in data 24 marzo 2014 aveva investito il Tribunale di un ricorso che chiamava in causa lo stesso membro del Parlamento per presunti episodi di molestie psicologiche.

93

Pertanto, gli elementi d’informazione prodotti in occasione della domanda di assistenza e quelli rivelati successivamente, in occasione della domanda di provvedimenti di esecuzione della sentenza CH, del 15 gennaio 2014, e del reclamo del 16 aprile 2014, vale a dire taluni scritti della ricorrente in cui essa chiedeva all’AACC di intraprendere e condurre un’indagine amministrativa, costituivano indizi tali da far sorgere seri dubbi circa il rispetto, nel caso di specie, delle condizioni enunciate dall’articolo 12 bis dello Statuto (v. sentenza del 26 marzo 2015, CN/Parlamento,F‑26/14, EU:F:2015:22, punto 56).

94

Di conseguenza, per effetto dell’annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza operato dalla sentenza CH, l’AACC veniva nuovamente investita della domanda di assistenza che era rimasta in sospeso. L’AACC aveva quindi l’obbligo, nell’ambito dei provvedimenti di esecuzione della sentenza CH, di dar seguito debitamente e celermente a tale domanda di assistenza, segnatamente avviando un’indagine amministrativa, tanto più che, come precisato dal Tribunale al punto 58 della sentenza CH, nulla impediva al Parlamento, invocando l’articolo 9, paragrafo 2, del suo regolamento interno, di invitare la sig.ra P. a collaborare a un’indagine amministrativa, allo scopo di verificare l’asserito comportamento contrario all’articolo 12 bis dello Statuto di cui la ricorrente sosteneva di essere vittima.

95

Peraltro, l’obiettivo di un’indagine amministrativa, come rammentato in precedenza, è di accertare i fatti e di trarne con cognizione di causa le dovute conseguenze, tanto con riferimento al caso oggetto dell’indagine quanto, in termini generali e al fine di conformarsi al principio di buona amministrazione, per evitare che una situazione di tal genere si ripeta in futuro. Inoltre, gli esiti di un’indagine amministrativa possono sia confermare le doglianze di molestie psicologiche, conferma che può risultare utile per la vittima al fine di ottenere il risarcimento di un possibile danno subito mediante un eventuale ricorso promosso nei confronti del presunto molestatore dinanzi ad un giudice nazionale, sia smentire le asserzioni della presunta vittima, smentita che consente allora di compensare i torti che una tale accusa, risultata in definitiva infondata, ha potuto cagionare al soggetto coinvolto in una procedura di indagine quale presunto molestatore.

96

Da quanto precede risulta che, non avendo avviato un’indagine amministrativa quale quella richiesta dalla ricorrente nella domanda di assistenza nonché nella sua domanda di provvedimenti di esecuzione della sentenza CH del 15 gennaio 2014 e nel suo reclamo del 16 aprile 2014, il Parlamento ha violato l’articolo 266 TFUE con riferimento all’annullamento, ad opera della sentenza CH, della decisione di rigetto della domanda di assistenza.

97

In proposito è irrilevante che il comitato consultivo speciale «APA» sia stato istituito solo nell’aprile 2014 o ancora che la ricorrente non abbia espresso il proprio consenso all’adizione del citato comitato il quale, come risulta dalla sua denominazione, esercita una funzione meramente consultiva.

98

Infatti, per un verso, la ricorrente aveva, in ogni caso, diritto di presentare all’AACC una richiesta di assistenza ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, senza essere sottoposta all’obbligo di preventiva consultazione del comitato consultivo generale e/o del comitato consultivo speciale «APA» o, qualora avesse adito tali comitati, all’obbligo di attendere un’eventuale risposta da tale o da tali comitati, e ciò benché questo possa essere in taluni casi auspicabile, segnatamente in vista di una mediazione (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2015, CW/Parlamento,F‑124/13, EU:F:2015:23, punto 140).

99

Per altro verso, l’obbligo di avviare e di svolgere un’indagine amministrativa con celerità grava sull’AACC, che rappresenta infatti l’autorità autorizzata a trattare un domanda di assistenza formulata ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, fatta salva tuttavia la possibilità per l’AACC di delegare i compiti investigativi o di prevenzione necessari a un altro organo amministrativo ovvero a un altro organo interno dell’istituzione, ai sensi di una disposizione giuridica regolarmente adottata dalla stessa che stabilisca i termini e le condizioni di una delega siffatta, nell’osservanza delle superiori disposizioni applicabili del diritto dell’Unione. In tal senso l’istituzione, nel rispetto di tale obiettivo e fornendo le appropriate risorse logistiche ed umane, può decidere di affidare la conduzione di un’indagine amministrativa alla gerarchia dell’istituzione, come un direttore generale, ad un comitato di indagine ad hoc, ad un comitato consultivo sulle molestie o, ancora, ad una personalità o ad un organo esterno all’istituzione (sentenza del 26 marzo 2015, CW/Parlamento,F‑124/13, EU:F:2015:23, punto 142).

100

Pertanto, benché successivamente alla proposizione del presente ricorso l’AACC abbia deciso di adire direttamente il comitato consultivo speciale «APA», iniziativa che sembra tradurre la volontà dell’AACC di attribuire a detto comitato lo svolgimento dell’indagine amministrativa che spettava all’AACC ai sensi dell’obbligo di assistenza di cui all’articolo 24 dello Statuto, ciò non toglie che, anche considerando tale adizione del comitato consultivo speciale «APA» come equivalente a una decisione di avvio di un’indagine amministrativa da parte dell’AACC, essa è intervenuta successivamente alla decisione di rigetto del reclamo e alla data di proposizione del presente ricorso.

101

Alla luce di quanto sopra, dev’essere annullata la decisione del 3 marzo 2014, come confermata dalla decisione di rigetto del reclamo, nella parte in cui il Parlamento ha violato l’articolo 266 TFUE omettendo di disporre, in base al dovere di assistenza che gli incombe ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto e del suo dovere di sollecitudine, l’avvio di un’indagine amministrativa sui presunti episodi di molestie psicologiche a seguito dell’annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza ad opera della sentenza CH.

102

Di conseguenza, non risulta più necessario pronunciarsi sulla censura formulata dalla ricorrente quanto alla questione se l’AACC avesse l’obbligo di assisterla nel ricercare una tutela mediante rimedi giuridici nazionali. In ogni caso, è sufficiente rilevare in proposito che i motivi esposti al punto 57 della sentenza CH non possono essere intesi nel senso che il dovere di assistenza sancito dall’articolo 24 dello Statuto si limiti, a titolo dei provvedimenti di esecuzione della sentenza CH, a proporre alla ricorrente, nell’ipotesi in cui essa decidesse di promuovere un ricorso dinanzi a un giudice nazionale contro il presunto molestatore, di assisterla in tale procedura.

3. Sulle richieste risarcitorie

Sul danno materiale derivante dalla perdita di opportunità di essere assunta da un membro del Parlamento per la legislatura 2014/2019

Argomenti delle parti

103

La ricorrente ritiene che il Parlamento debba essere condannato a corrisponderle la somma di EUR 144000 a titolo di risarcimento del danno materiale derivante dalla perdita di opportunità di vedersi proporre un nuovo contratto di APA per la legislatura 2014/2019. Infatti, ad avviso della ricorrente, non avendo avuto a disposizione in tempo utile gli strumenti di lavoro, essa non ha potuto utilmente prendere contatto con i membri di nuova elezione del Parlamento né essere informata di eventuali posti vacanti comunicati in seno al Parlamento. Essa avrebbe pertanto perso un’opportunità di essere assunta per un periodo di cinque anni. Posto che alla data di deposito della sua replica essa si trovava ancora alla ricerca di un impiego, essa lamenta un mancato guadagno stimato approssimativamente come pari a EUR 240000, sulla base del trattamento di cui beneficiava in precedenza in qualità di APA. L’opportunità di essere assunta da un membro del Parlamento di nuova elezione per la legislatura 2014/2019 sarebbe stata seria qualora fosse rimasta a lavorare nei locali del Parlamento nel corso di tutta la precedente legislatura, e ciò segnatamente in forza dell’esperienza che avrebbe acquisito. Come testimoniato dal fatto che essa era stata assunta dalla sig.ra P. a seguito della cessazione dalle funzioni del membro del Parlamento cui quest’ultima era succeduta, la ricorrente ritiene che, mediamente, gli APA permangano nelle loro funzioni ottenendo, nel 60% dei casi, un nuovo impiego presso un nuovo deputato europeo a seguito della proclamazione dei risultati delle elezioni. Applicando tale percentuale di quantificazione dell’opportunità di essere assunta, vale a dire il 60%, alla somma di EUR 240000 che rappresenta lo stipendio cumulato da un APA nel corso di una legislatura completa, essa giunge a concludere che il Parlamento dovrebbe essere condannato a corrisponderle una somma di EUR 144000 a titolo del danno materiale subito.

104

Il Parlamento ritiene che, con riferimento ai tre presupposti evidenziati dalla giurisprudenza cui è subordinato il sorgere della responsabilità dell’Unione, il presupposto attinente all’illiceità del comportamento non sussista nella fattispecie, poiché il Parlamento non ha mai impedito alla ricorrente di entrare in contatto con i membri del Parlamento di nuova elezione per la legislatura 2014/2019. Peraltro, l’effettività del presunto danno non risulterebbe sufficientemente dimostrata alla luce della giurisprudenza che richiede che il danno sia reale e certo e, laddove si tratti di una perdita di opportunità, che la presunta opportunità persa sia stata effettiva e che inoltre la perdita stessa sia stata definitiva. Orbene, la ricorrente, che non ha del resto dimostrato di aver assunto iniziative in tal senso, mantiene pur sempre la possibilità di essere assunta da uno dei membri del Parlamento nel corso dell’attuale legislatura quinquennale, che si concluderà solo nel 2019. In ogni caso, nessuna regola statutaria o giuridica conferirebbe agli APA un qualsivoglia diritto all’assunzione per assistere un altro membro del Parlamento alla scadenza del loro contratto, posto che il destino di un APA rimane, alla luce del suo vincolo basato su un rapporto di fiducia, per sua stessa natura ipotetico e sprovvisto di effettività e certezza.

105

Per quanto concerne i contatti con i membri del Parlamento di nuova elezione, questi, contrariamente a quanto sottinteso dalla ricorrente, si svilupperebbero essenzialmente non tanto nei locali del Parlamento, quanto piuttosto negli Stati membri d’origine dei deputati di nuova elezione e ancor prima che questi assumano le loro funzioni.

106

Infine, non sussisterebbe alcun nesso di causalità tra l’asserita illegittimità e il danno materiale, atteso che in nessun caso l’asserito illecito del Parlamento potrebbe costituire la causa determinante della mancata realizzazione dell’opportunità dedotta dalla ricorrente, vale a dire la sua mancata assunzione da parte di un membro del Parlamento per la legislatura 2014/2019, posto che gli APA sono liberamente scelti dalle persone elette in Parlamento e non dall’istituzione.

Giudizio del Tribunale

107

In limine si deve rammentare che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione è subordinata alla sussistenza di tre presupposti riguardanti l’illiceità del comportamento ascritto all’istituzione, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra l’asserita illiceità e il danno lamentato. Tali tre presupposti sono cumulativi, pertanto la mancanza di uno di essi è sufficiente per respingere le richieste risarcitorie (v. sentenze del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot,C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punto 52; del 5 luglio 2011, V/Parlamento,F‑46/09, EU:F:2011:101, punto 157, e del 19 maggio 2015, Brune/Commissione,F‑59/14, EU:F:2015:50, punto 71).

108

Quanto al comportamento illecito dedotto a sostegno della domanda di risarcimento del danno materiale derivante da una perdita di opportunità di essere assunta, è giocoforza rilevare che tale comportamento consiste essenzialmente nel presunto illegittimo diniego del Parlamento di mettere a disposizione della ricorrente gli strumenti di lavoro, diniego contenuto nelle decisioni del 3 marzo e del 2 aprile 2014. Orbene, come rilevato in precedenza, tale censura risulta infondata.

109

In ogni caso, per quanto riguarda l’effettività del danno, nella specie materiale, risulta da costante giurisprudenza che esso deve essere debitamente provato e certo (v., in tal senso, sentenze del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot,C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punto 54, e del 19 maggio 2015, Brune/Commissione,F‑59/14, EU:F:2015:50, punto 76). In particolare, qualora il preteso danno attenga, come nella fattispecie, a una perdita di opportunità, da una parte, l’opportunità perduta dev’essere stata reale (sentenze del 5 ottobre 2004, Eagle e a./Commissione, T‑144/02, EU:T:2004:290, punto 165, e del 6 giugno 2006, Girardot/Commissione,T‑10/02, EU:T:2006:148, punto 96) e, dall’altra, tale perdita dev’essere definitiva.

110

Quanto al grado di certezza del nesso di causalità, esso è raggiunto qualora l’illecito commesso da un’istituzione dell’Unione abbia, in maniera certa, privato l’interessato non necessariamente di un’assunzione, cui egli non potrà mai provare di aver avuto diritto, bensì di una seria possibilità di essere assunto come funzionario o agente, che gli cagioni un danno materiale consistente in un mancato guadagno (sentenze del 5 luglio 2011, V/Parlamento,F‑46/09, EU:F:2011:101, punto 159, e del 17 ottobre 2013, BF/Corte dei conti,F‑69/11, EU:F:2013:151, punto 73).

111

Nella specie, il Tribunale ritiene che, benché in pratica si possa osservare che a seguito di ciascuna elezione in seno al Parlamento diversi APA tra quelli precedentemente assunti, in una proporzione stimata dalla ricorrente come pari al 60% di questi ultimi, vengano effettivamente assunti dai membri del Parlamento di nuova elezione, siano essi membri del Parlamento già investiti di un mandato parlamentare nel corso della precedente legislatura o meno, la ricorrente non può ragionevolmente sostenere che, qualora fosse rimasta effettivamente in servizio nel corso dell’intera legislatura 2009/2014, essa avrebbe avuto il 60% di opportunità di convincere un membro del Parlamento di nuova elezione di avvalersi dei suoi servizi. Infatti, poiché la sua assunzione e l’eventuale prosecuzione del suo rapporto di lavoro ovvero il rinnovo del suo contratto di lavoro sono, per definizione, subordinati all’esistenza di un rapporto di fiducia con il membro del Parlamento cui presta assistenza, l’APA che esercita le proprie funzioni al servizio di un membro del Parlamento non può avere la garanzia di essere assunto per assistere un altro membro del Parlamento, né la certezza che, a seguito della sua assunzione, lo stesso membro del Parlamento, nuovamente eletto, continui ad avvalersi dei suoi servizi.

112

Peraltro, per quanto riguarda la riduzione dell’opportunità di essere assunta da un membro del Parlamento di nuova elezione per la legislatura 2014/2019 a causa della tardiva messa a disposizione degli strumenti di lavoro, per un verso, questi sono stati restituiti alla ricorrente quando essa ne ha fatto richiesta, o quanto meno entro un termine non irragionevole. Per altro verso, come giustamente sottolineato dal Parlamento, il semplice fatto di essere fisicamente presente nei locali del Parlamento e/o di disporre di un indirizzo di posta elettronica di tale istituzione ovvero di un accesso all’intranet della stessa non può essere ragionevolmente considerato come un elemento determinante al fine di essere scelto come futuro collaboratore da un membro del Parlamento di nuova elezione. In ogni caso, se tali aspetti possono facilitare i contatti, essi non rappresentano né forniscono in alcun modo una garanzia di impiego o di accesso a un impiego. Essi non possono quindi essere innalzati, in via speculativa, ad elementi costitutivi di un’opportunità reale e certa di assunzione.

113

Inoltre, i membri del Parlamento di nuova elezione, prima di assumere ufficialmente le loro funzioni in seno al Parlamento, possono avere contatti e organizzare colloqui al fine di assumere i loro collaboratori altresì nel loro Stato membro di origine. Infine, tenuto conto dell’importanza attribuita dalla ricorrente a tale aspetto ai fini dell’ottenimento di un impiego in veste di APA, può ragionevolmente presumersi che, avendo lavorato per vari anni in veste di APA, essa avesse mantenuto una rete di contatti tra i membri del Parlamento e gli APA sufficiente ad essere informata in merito ai posti vacanti e che potesse quindi agevolmente entrare in contatto con membri del Parlamento di nuova elezione, senza avere necessariamente bisogno di disporre di un indirizzo di posta elettronica del Parlamento o di un accesso ai suoi locali. Emerge peraltro dalle indicazioni fornite nella sua memoria di replica che essa ha mantenuto rapporti con APA che svolgono le loro funzioni presso la delegazione nazionale di un gruppo parlamentare, nonché con la delegazione stessa, soggetti questi che avrebbero tutti potuto trasmetterle informazioni riguardanti il Parlamento.

114

Risulta da quanto precede che, anche nell’ipotesi in cui la ricorrente avesse potuto conservare effettivamente le proprie funzioni e avesse avuto a disposizione, immediatamente dopo la pronuncia della sentenza CH, gli strumenti di lavoro, la sua asserita opportunità di essere assunta da un membro del Parlamento di nuova elezione per la legislatura 2014/2019 si sarebbe basata non tanto sulla disponibilità degli strumenti di lavoro o sulla sua presenza fisica all’interno dei locali del Parlamento, quanto piuttosto sui meriti risultanti dalla sua candidatura e dal suo profilo professionale, profilo che non sarebbe stato sostanzialmente migliorato dalla prestazione effettiva delle funzioni di APA per un ulteriore periodo di qualche mese nel 2014. Del resto, la ricorrente non adduce di aver assunto iniziative particolari presso membri del Parlamento di nuova elezione, né che uno di essi si sia rifiutato di avvalersi dei suoi servizi perché essa non era fisicamente presente nei locali del Parlamento o non disponeva, prima del 16 giugno 2014, di un indirizzo di posta elettronica dell’istituzione stessa, o ancora in quanto la sua esperienza professionale in qualità di APA era insufficiente.

115

Inoltre, come sottolineato dal Parlamento, la legislatura 2014/2019 è ancora in corso. Pertanto, la lamentata perdita di opportunità non risulta in alcun modo definitiva, posto che, al contrario, la ricorrente potrebbe in futuro essere nuovamente assunta in qualità di APA.

116

Considerate da questo punto di vista, tanto alla luce del presupposto riguardante l’effettività della perdita di opportunità di essere assunta, quanto alla luce di quello riguardante l’esistenza di un nesso causale, le richieste risarcitorie attinenti a un’asserita perdita di opportunità di essere assunta devono essere respinte.

117

Da quanto precede risulta che le richieste risarcitorie vertenti sul risarcimento del danno materiale derivante dalla perdita di opportunità di essere assunta da un membro del Parlamento per la legislatura 2014/2019 devono essere respinte in quanto infondate.

Sul danno morale derivante dal mancato avvio di un’indagine amministrativa

Argomenti delle parti

118

La ricorrente deduce, a sostegno della domanda di risarcimento di un danno morale da essa stimato come pari a EUR 60000, di non aver ancora potuto ottenere l’avvio di un’indagine amministrativa atta ad accertare la veridicità degli episodi di molestie psicologiche denunciati nella sua domanda di assistenza. L’annullamento delle decisioni impugnate nella fattispecie non potrebbe risarcire un siffatto pregiudizio, che risulta separabile dall’illecito che fonda l’annullamento di tali decisioni. Essa sostiene che il suo danno morale è in parte basato sul fatto che, in assenza di avvio di un’indagine amministrativa, è la dignità della sua persona, a suo avviso oggetto di molestie, a risultare compromessa. Come avrebbe rilevato il Tribunale nella sentenza dell’8 febbraio 2011, Skareby/Commissione (F‑95/09, EU:F:2011:9, punto 26), l’eventuale riconoscimento dell’esistenza di molestie psicologiche, che dipende all’evidenza dall’avvio e dal completo svolgimento di un’indagine amministrativa, può, di per se stesso, avere un effetto benefico nel processo terapeutico di ricostruzione affrontato dalla persona molestata. Orbene, la ricorrente è stata chiaramente privata di detto eventuale effetto benefico, posto che, quanto meno alla data di proposizione del ricorso, non era ancora stata stilata alcuna relazione d’indagine amministrativa. A ciò andrebbe ad aggiungersi il fatto, per un verso, che con tutta evidenza il Parlamento non ha avuto cura di evitare che le nuove decisioni assunte in esecuzione della sentenza CH fossero esenti dai vizi che avevano giustificato l’annullamento, ad opera della sentenza stessa, delle decisioni precedenti, e che, per altro verso, la ricorrente è stata costretta ad impegnarsi una seconda volta in un procedimento, prima precontenzioso e poi contenzioso, per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.

119

Il Parlamento chiede il rigetto delle citate conclusioni risarcitorie, affermando di aver promosso la costituzione di un organismo, nella fattispecie il comitato consultivo speciale «APA», idoneo a condurre l’indagine amministrativa nel contesto di una denuncia per molestie il cui presunto autore sia un membro del Parlamento. Per quanto riguarda il termine entro cui l’indagine amministrativa è stata attuata, il Parlamento sostiene che, anziché «avviare un simulacro di indagine senza un contesto adeguato, il che, nei fatti, non avrebbe fornito adeguate garanzie», ha preferito «dotarsi[, mediante l’adozione, il 14 aprile 2014, delle norme interne “APA” in materia di molestie psicologiche,] di uno strumento giuridico vincolante atto a fornire un effetto utile all’articolo 24 dello Statuto» nel contesto dei rapporti contrattuali peculiari instaurati con gli APA. Il Parlamento ritiene inoltre che la ricorrente «non possa asserire di aver subito un danno morale separabile e quantificabile [in] una somma di denaro per il fatto che [esso] non avrebbe esaminato la sua domanda di assistenza».

Giudizio del Tribunale

120

Se l’annullamento di atti viziati da illegittimità, quali la decisione del 3 marzo e la decisione del 2 aprile 2014, confermate dalla decisione di rigetto del reclamo, può costituire di per sé il risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che tali atti possano aver causato, ciò non accade qualora la parte ricorrente dimostri di aver subìto un danno morale separabile dall’illecito che fonda l’annullamento e non integralmente risarcibile attraverso l’annullamento medesimo (v., in tal senso, sentenze del 6 giugno 2006, Girardot/Commissione,T‑10/02, EU:T:2006:148, punto 131; del 19 novembre 2009, Michail/Commissione,T‑49/08 P, EU:T:2009:456, punto 88, e del 19 maggio 2015, Brune/Commissione,F‑59/14, EU:F:2015:50, punto 80).

121

Si deve necessariamente rilevare che, nella fattispecie, la ricorrente ha chiaramente subito un danno morale in quanto, in primo luogo, alla data di passaggio in decisione della presente causa il Parlamento non aveva ancora utilmente trattato la sua domanda di assistenza formulata in base all’articolo 24 dello Statuto; in secondo luogo, alla data di proposizione di questo ricorso, non era stata svolta alcuna indagine amministrativa nel senso precisato dalla giurisprudenza e, in terzo luogo, benché, successivamente a quest’ultima data, l’AACC abbia finalmente attribuito al comitato consultivo speciale «APA» il compito di svolgere in sua vece un’indagine siffatta, alla data di passaggio in decisione della presente causa la ricorrente non era stata ancora informata dei risultati dell’indagine stessa né degli eventuali provvedimenti suggeriti ai questori ovvero al presidente del Parlamento.

122

Orbene, atteso che l’AACC è stata regolarmente investita di una domanda di assistenza, nella specie il 22 dicembre 2011, in un momento in cui sia la ricorrente sia il membro del Parlamento interessato esercitavano le loro rispettive funzioni in seno all’istituzione, in capo ad essa permane l’obbligo di svolgere l’indagine amministrativa, a prescindere dalla questione se le presunte molestie siano cessate o meno.

123

Infatti, per un verso, l’eventuale riconoscimento da parte dell’AACC, all’esito dell’indagine amministrativa eventualmente condotta mediante un comitato consultivo quale il comitato consultivo speciale «APA», dell’esistenza di molestie psicologiche è, di per se stesso, in grado di avere un effetto benefico nel processo terapeutico di ricostruzione affrontato dall’APA molestato (v. sentenza dell’8 febbraio 2011, Skareby/Commissione,F‑95/09, EU:F:2011:9, punto 26) e potrà inoltre essere utilizzato dalla vittima ai fini di un’eventuale azione giudiziaria nazionale, cui si applicherà l’obbligo di assistenza dell’AACC in base all’articolo 24 dello Statuto, obbligo che non verrà meno al termine del periodo di assunzione dell’APA.

124

Per altro verso, tanto più in una situazione quale quella della fattispecie, in cui, nella fase attuale, sussistono solo doglianze relative a molestie psicologiche, il completo svolgimento di un’indagine amministrativa può, al contrario, consentire di smentire le asserzioni della presunta vittima, consentendo quindi di porre rimedio ai torti che una tale accusa, ove infondata, ha potuto cagionare al soggetto coinvolto in una procedura di indagine quale presunto molestatore.

125

Inoltre, come osservato dalla ricorrente, il senso di ingiustizia e le sofferenze che provoca ad una persona il fatto di dover esperire un procedimento, prima precontenzioso e successivamente contenzioso, al fine di ottenere il riconoscimento dei propri diritti costituiscono un danno morale che può essere dedotto dal semplice fatto che l’amministrazione ha commesso un illecito, dovendosi evidenziare che tali danni sono risarcibili quando non sono compensati dalla soddisfazione derivante dall’annullamento di un atto (v., in tal senso, sentenza del 7 febbraio 1990, Culin/Commissione,C‑343/87, EU:C:1990:49, punti 2728). Ciò vale, segnatamente, laddove, nell’ambito dei provvedimenti di esecuzione di una sentenza di annullamento, l’amministrazione reiteri irregolarità della stessa natura di quelle che hanno giustificato l’annullamento stesso.

126

Nella specie, considerato il mancato avvio in tempo utile e il mancato svolgimento completo di un’indagine amministrativa, pur sollecitata nella domanda di assistenza e successivamente ribadita, nonché considerato il fatto che la ricorrente ha dovuto assumere nuove iniziative presso l’amministrazione del Parlamento, introducendo poi un nuovo ricorso in sede contenziosa per ottenere il riconoscimento della pienezza dei propri diritti derivanti dall’articolo 24 dello Statuto, il Tribunale stabilisce che il danno morale subito dalla ricorrente sarà congruamente valutato disponendo, ex æquo et bono, il risarcimento di tale titolo di danno come pari a EUR 25000.

127

Peraltro, il Tribunale ritiene che debba essere accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere che tale importo sia maggiorato degli interessi al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, aumentato di due punti. In assenza di indicazioni quanto alla data dalla quale siffatti interessi moratori dovrebbero decorrere, il Tribunale stabilisce, nell’ambito della sua competenza giurisdizionale anche di merito (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 1998, Aquilino/Consiglio,T‑130/96, EU:T:1998:159, punto 39), che essi cominceranno a decorrere dalla data di adozione della decisione di rigetto del reclamo, vale a dire il 4 agosto 2014, atteso che, fino a tale data, l’AACC disponeva ancora, in linea di principio, della possibilità di avviare un’indagine amministrativa a titolo dei provvedimenti di esecuzione della sentenza CH, al fine di soddisfare la richiesta formulata in tal senso dalla ricorrente in data 15 gennaio 2014.

128

Per quanto riguarda, infine, l’argomento della ricorrente basato su una violazione dei diritti della difesa e del principio di buona amministrazione in quanto non è stata autorizzata a farsi accompagnare dai propri avvocati in occasione della sua audizione presso il comitato consultivo speciale «APA» il 15 gennaio 2015, il Tribunale si limita a constatare che le circostanze ascritte sono in ogni caso successive all’adizione del Tribunale e che non possono essere prese in considerazione, in quanto tali, per la determinazione del danno patito.

129

Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono, il Tribunale deve:

annullare la decisione del 2 aprile 2014, come confermata dalla decisione di rigetto del reclamo, nella parte in cui il Parlamento, in violazione dell’articolo 266 TFUE, ha negato alla ricorrente il versamento di un importo supplementare di EUR 5686 in esecuzione della sentenza CH, e condannare il Parlamento a versare alla ricorrente detto importo, maggiorato, a decorrere dal 1o luglio 2014, data di scadenza del contratto di APA della ricorrente, di interessi moratori al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, aumentato di due punti;

annullare la decisione del 3 marzo 2014, come confermata dalla decisione di rigetto del reclamo, nella parte in cui, a seguito dell’annullamento della decisione di rigetto della domanda di assistenza disposto con la sentenza CH, il Parlamento ha violato l’articolo 266 TFUE non disponendo, in adempimento del dovere di assistenza su di esso gravante ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, nonché del suo dovere di sollecitudine, l’avvio di un’indagine amministrativa sui presunti episodi di molestie psicologiche;

respingere quanto al resto le domande di annullamento;

condannare il Parlamento a versare alla ricorrente un importo di EUR 25000 a titolo di risarcimento del danno morale sofferto, maggiorato, a decorrere dal 4 agosto 2014, di interessi moratori al tasso fissato dalla BCE per le operazioni principali di rifinanziamento, aumentato di due punti;

respingere quanto al resto le domande di risarcimento.

Sulle spese

130

Ai sensi dell’articolo 101 del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente sopporta le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute dalla controparte se ne è stata fatta domanda. In forza dell’articolo 102, paragrafo 1, dello stesso regolamento, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sopporti le proprie spese, ma sia condannata solo parzialmente alle spese sostenute dalla controparte, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

131

Dalla motivazione esposta nella presente sentenza risulta che il Parlamento è, essenzialmente, la parte soccombente. Inoltre la ricorrente, nelle sue conclusioni, ha espressamente chiesto la condanna del Parlamento alle spese. Poiché le circostanze della presente fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Parlamento deve sopportare le proprie spese e dev’essere condannato a sopportare le spese sostenute da CH.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

La decisione del Parlamento europeo del 2 aprile 2014, come confermata dalla decisione del 4 agosto 2014, recante rigetto del reclamo, è annullata nella parte in cui il Parlamento europeo, in violazione dell’articolo 266 TFUE, ha negato a CH il versamento di un importo supplementare di EUR 5686 in esecuzione della sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F‑129/12, EU:F:2013:203).

 

2)

La decisione del Parlamento europeo del 3 marzo 2014, come confermata dalla decisione del 4 agosto 2014, recante rigetto del reclamo, è annullata nella parte in cui, a seguito dell’annullamento disposto dalla sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F‑129/12, EU:F:2013:203), della decisione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012, recante rigetto della domanda di assistenza di CH del 22 dicembre 2011, il Parlamento europeo non ha deciso di avviare un’indagine amministrativa sugli asseriti episodi di molestie psicologiche e ha pertanto violato l’articolo 266 TFUE.

 

3)

Per il resto, le domande di annullamento sono respinte.

 

4)

Il Parlamento europeo è condannato a versare a CH un importo di EUR 5686, maggiorato, a decorrere dal 1o luglio 2014, data di cessazione del rapporto di lavoro di CH, di interessi moratori al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, aumentato di due punti.

 

5)

Il Parlamento europeo è condannato a versare a CH un importo di EUR 25000 a titolo di risarcimento del danno morale sofferto, maggiorato, a decorrere dal 4 agosto 2014, di interessi moratori al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, aumentato di due punti.

 

6)

Per il resto, le domande di risarcimento sono respinte.

 

7)

Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da CH.

 

Barents

Perillo

Svenningsen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 ottobre 2015.

Il cancelliere

W. Hakenberg

Il presidente

R. Barents


( *1 )   Lingua processuale: il francese.