SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

19 maggio 2015

Markus Brune

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Concorso generale EPSO/AD/26/05 — Mancata iscrizione nell’elenco di riserva — Annullamento da parte del Tribunale — Articolo 266 TFUE — Organizzazione di una nuova prova orale — Rifiuto del candidato di parteciparvi — Nuova decisione di non iscrivere il candidato nell’elenco di riserva — Ricorso di annullamento — Rigetto — Conferma in appello della sentenza del Tribunale — Ulteriore domanda risarcitoria — Rispetto del termine ragionevole»

Oggetto:

Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, mediante il quale il sig. Brune domanda sostanzialmente il risarcimento da parte della Commissione europea del danno morale e materiale subìto, a suo avviso, per la perdita dell’opportunità di essere assunto ed impiegato come funzionario dell’UE, a causa dell’illegittimo diniego da parte dell’Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO), che agisce a nome della Commissione, di iscriverlo nell’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/26/05, come constatato dal Tribunale nella sentenza del 29 settembre 2010, Brune/Commissione (F‑5/08, EU:F:2010:111; in prosieguo: la «sentenza Brune I»).

Decisione:

La Commissione europea è condannata a versare al sig. Brune, a titolo del danno morale subìto tra il 6 marzo 2007 e il 4 febbraio 2011, la somma di EUR 4000, aumentata degli interessi moratori, a decorrere dal 17 aprile 2013, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento sul periodo di cui trattasi e maggiorato di due punti. Il ricorso è respinto quanto al resto. La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare la metà delle spese sostenute dal sig. Brune. Il sig. Brune sopporta la metà delle proprie spese.

Massime

  1. Ricorsi dei funzionari – Termini – Domanda di risarcimento danni rivolta a un’istituzione – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione

    (Art. 270 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46; Statuto dei funzionari, art. 91)

  2. Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto impugnato che non garantisce un adeguato risarcimento del danno materiale – Risarcimento della perdita di un’opportunità di essere assunto – Criteri

    (Art. 340 TFUE)

  3. Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Profilo del danno morale separabile da quello dell’illegittimità non integralmente risarcibile attraverso l’annullamento

    (Art. 340 TFUE)

  1.  Nelle controversie basate sull’articolo 91 dello Statuto e sull’articolo 270 TFUE, spetta ai funzionari e agli agenti, ma anche ai candidati ai concorsi, presentare all’istituzione, entro un termine ragionevole, una domanda diretta a ottenere da parte dell’Unione un risarcimento in ragione del danno che sarebbe ad essa imputabile, a decorrere dal momento in cui sono venuti a conoscenza della situazione di cui si lamentano.

    La ragionevolezza del termine entro cui viene presentata una domanda di risarcimento dev’essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, della rilevanza della lite per l’interessato, della complessità della causa nonché del comportamento delle parti.

    Al riguardo, anche se non è direttamente applicabile e non può costituire un limite rigoroso e inviolabile entro il quale ogni domanda sarebbe ricevibile qualunque siano il termine di cui l’interessato ha fruito per adire l’amministrazione con la sua domanda e le circostanze della fattispecie, occorre tuttavia tenere conto dell’elemento di raffronto offerto dal termine di prescrizione di cinque anni previsto in materia di azione per responsabilità extracontrattuale dall’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia.

    (v. punti 43‑45)

    Riferimento:

    Corte: sentenza del 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punto 28

    Tribunale di primo grado: sentenza del 5 ottobre 2004, Eagle e a./Commissione, T‑144/02, EU:T:2004:290, punti 65 e 66

    Tribunale dell’Unione europea: ordinanza del 18 luglio 2011, Marcuccio/Commissione, T‑450/10 P, EU:T:2011:399, punto 29

    Tribunale della funzione pubblica: sentenza del 1o febbraio 2007, Tsarnavas/Commissione, F‑125/05, EU:F:2007:18, punti 69, 70 e 71, e la giurisprudenza citata, e ordinanza del 9 luglio 2010, Marcuccio/Commissione, F‑91/09, EU:F:2010:87, punto 35

  2.  In materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, allorché il danno asserito è di natura materiale, l’annullamento della decisione impugnata non costituisce, di per sé, un risarcimento adeguato né sufficiente del danno subìto. Tuttavia, perché siffatto danno materiale possa essere fatto valere, occorre ancora che la parte ricorrente provi che tale danno sia stato reale e certo.

    Orbene, allorché l’asserito danno attiene alla perdita dell’opportunità di superare un concorso e, conseguentemente, di quella di essere nominato funzionario dell’Unione in base a tale concorso, l’opportunità perduta deve essere certa e irrimediabile.

    Inoltre, il fatto di figurare in un elenco di riserva o in un gruppo di particolare merito di tale elenco non conferisce un diritto quesito ad essere nominato funzionario. Infatti, la decisione della commissione giudicatrice con cui è stabilito l’elenco di riserva non attribuisce ai vincitori di concorso un diritto alla nomina in ruolo, ma ne sancisce soltanto l’idoneità alla potenziale nomina. Peraltro, l’idoneità alla nomina si converte in possibilità di essere assunti soltanto a decorrere dalla data in cui occorre coprire un posto per il quale è ragionevole ritenere che il vincitore di concorso possa essere assunto.

    (v. punti 76‑78)

    Riferimento:

    Corte: sentenza del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punto 54

    Tribunale di primo grado: sentenze del 5 dicembre 2000, Gooch/Commissione, T‑197/99, EU:T:2000:282, punto 71, e du 11 luglio 2007, Centeno Mediavilla e a./Commissione, T‑58/05, EU:T:2007:218, punto 52

    Tribunale della funzione pubblica: sentenze del 13 settembre 2011, AA/Commissione, F‑101/09, EU:F:2011:133, punti 44 e 85; dell’11 luglio 2013, CC/Parlamento, F‑9/12, EU:F:2013:116, punti 114‑116, e la giurisprudenza citata, e del 15 ottobre 2014, De Bruin/Parlamento, F‑15/14, EU:F:2014:236, punto 53

  3.  In materia di responsabilità extracontrattuale, se l’annullamento di un atto viziato da illegittimità può costituire di per sé il risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che tale atto possa aver causato, ciò non accade qualora la parte ricorrente dimostri di aver subìto un danno morale separabile dall’illecito che fonda l’annullamento e non integralmente risarcibile attraverso l’annullamento medesimo.

    Al riguardo, in assenza di un annullamento della totalità dei risultati di un concorso generale, l’amministrazione si trova nell’impossibilità di ricostituire le condizioni in cui esso avrebbe dovuto essere organizzato affinché siano garantite la parità di trattamento tra tutti i candidati e l’obiettività della valutazione. Pertanto, l’organizzazione di una nuova prova orale individuale non è necessariamente idonea, di per sé, a risarcire il danno morale certo che la parte ricorrente può aver subìto a causa del fatto di non aver avuto la possibilità di superare la prova orale iniziale in condizioni statutarie regolari.

    (v. punti 80‑82)

    Riferimento:

    Tribunale di primo grado: sentenze del 6 giugno 2006, Girardot/Commissione, T‑10/02, EU:T:2006:148, punto 131, e del 19 novembre 2009, Michail/Commissione, T‑49/08 P, EU:T:2009:456, punto 88


Sommario dei ricorsi di funzionari

Sommario dei ricorsi di funzionari

Massime

1. Ricorsi dei funzionari – Termini – Domanda di risarcimento danni rivolta a un’istituzione – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione

(Art. 270 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46; Statuto dei funzionari, art. 91)

2. Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto impugnato che non garantisce un adeguato risarcimento del danno materiale – Risarcimento della perdita di un’opportunità di essere assunto – Criteri

(Art. 340 TFUE)

3. Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Profilo del danno morale separabile da quello dell’illegittimità non integralmente risarcibile attraverso l’annullamento

(Art. 340 TFUE)

1. Nelle controversie basate sull’articolo 91 dello Statuto e sull’articolo 270 TFUE, spetta ai funzionari e agli agenti, ma anche ai candidati ai concorsi, presentare all’istituzione, entro un termine ragionevole, una domanda diretta a ottenere da parte dell’Unione un risarcimento in ragione del danno che sarebbe ad essa imputabile, a decorrere dal momento in cui sono venuti a conoscenza della situazione di cui si lamentano.

La ragionevolezza del termine entro cui viene presentata una domanda di risarcimento dev’essere valutata alla luce delle circostanze proprie di ciascuna causa e, in particolare, della rilevanza della lite per l’interessato, della complessità della causa nonché del comportamento delle parti.

Al riguardo, anche se non è direttamente applicabile e non può costituire un limite rigoroso e inviolabile entro il quale ogni domanda sarebbe ricevibile qualunque siano il termine di cui l’interessato ha fruito per adire l’amministrazione con la sua domanda e le circostanze della fattispecie, occorre tuttavia tenere conto dell’elemento di raffronto offerto dal termine di prescrizione di cinque anni previsto in materia di azione per responsabilità extracontrattuale dall’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia.

(v. punti 43‑45)

Riferimento:

Corte: sentenza del 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punto 28

Tribunale di primo grado: sentenza del 5 ottobre 2004, Eagle e a./Commissione, T‑144/02, EU:T:2004:290, punti 65 e 66

Tribunale dell’Unione europea: ordinanza del 18 luglio 2011, Marcuccio/Commissione, T‑450/10 P, EU:T:2011:399, punto 29

Tribunale della funzione pubblica: sentenza del 1° febbraio 2007, Tsarnavas/Commissione, F‑125/05, EU:F:2007:18, punti 69, 70 e 71, e la giurisprudenza citata, e ordinanza del 9 luglio 2010, Marcuccio/Commissione, F‑91/09, EU:F:2010:87, punto 35

2. In materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, allorché il danno asserito è di natura materiale, l’annullamento della decisione impugnata non costituisce, di per sé, un risarcimento adeguato né sufficiente del danno subìto. Tuttavia, perché siffatto danno materiale possa essere fatto valere, occorre ancora che la parte ricorrente provi che tale danno sia stato reale e certo.

Orbene, allorché l’asserito danno attiene alla perdita dell’opportunità di superare un concorso e, conseguentemente, di quella di essere nominato funzionario dell’Unione in base a tale concorso, l’opportunità perduta deve essere certa e irrimediabile.

Inoltre, il fatto di figurare in un elenco di riserva o in un gruppo di particolare merito di tale elenco non conferisce un diritto quesito ad essere nominato funzionario. Infatti, la decisione della commissione giudicatrice con cui è stabilito l’elenco di riserva non attribuisce ai vincitori di concorso un diritto alla nomina in ruolo, ma ne sancisce soltanto l’idoneità alla potenziale nomina. Peraltro, l’idoneità alla nomina si converte in possibilità di essere assunti soltanto a decorrere dalla data in cui occorre coprire un posto per il quale è ragionevole ritenere che il vincitore di concorso possa essere assunto.

(v. punti 76‑78)

Riferimento:

Corte: sentenza del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, punto 54

Tribunale di primo grado: sentenze del 5 dicembre 2000, Gooch/Commissione, T‑197/99, EU:T:2000:282, punto 71, e du 11 luglio 2007, Centeno Mediavilla e a./Commissione, T‑58/05, EU:T:2007:218, punto 52

Tribunale della funzione pubblica: sentenze del 13 settembre 2011, AA/Commissione, F‑101/09, EU:F:2011:133, punti 44 e 85; dell’11 luglio 2013, CC/Parlamento, F‑9/12, EU:F:2013:116, punti 114‑116, e la giurisprudenza citata, e del 15 ottobre 2014, De Bruin/Parlamento, F‑15/14, EU:F:2014:236, punto 53

3. In materia di responsabilità extracontrattuale, se l’annullamento di un atto viziato da illegittimità può costituire di per sé il risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente di qualsiasi danno morale che tale atto possa aver causato, ciò non accade qualora la parte ricorrente dimostri di aver subìto un danno morale separabile dall’illecito che fonda l’annullamento e non integralmente risarcibile attraverso l’annullamento medesimo.

Al riguardo, in assenza di un annullamento della totalità dei risultati di un concorso generale, l’amministrazione si trova nell’impossibilità di ricostituire le condizioni in cui esso avrebbe dovuto essere organizzato affinché siano garantite la parità di trattamento tra tutti i candidati e l’obiettività della valutazione. Pertanto, l’organizzazione di una nuova prova orale individuale non è necessariamente idonea, di per sé, a risarcire il danno morale certo che la parte ricorrente può aver subìto a causa del fatto di non aver avuto la possibilità di superare la prova orale iniziale in condizioni statutarie regolari.

(v. punti 80‑82)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenze del 6 giugno 2006, Girardot/Commissione, T‑10/02, EU:T:2006:148, punto 131, e del 19 novembre 2009, Michail/Commissione, T‑49/08 P, EU:T:2009:456, punto 88