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16.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 381/64 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 6 ottobre 2015 — CH/Parlamento
(Causa F-132/14) (1)
((Funzione pubblica - Assistenti parlamentari accreditati - Articolo 266 TFUE - Misure di esecuzione di una sentenza di annullamento del Tribunale - Annullamento di una decisione di licenziamento - Annullamento di una decisione recante rigetto di una domanda di assistenza formulata ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto - Portata dell’obbligo di assistenza in presenza di un principio di prova di molestie morali - Obbligo dell’AASC di condurre un’indagine amministrativa - Facoltà per il funzionario o l’agente di promuovere un procedimento giudiziario nazionale - Comitato consultivo sulle molestie morali e sulla loro prevenzione sul luogo di lavoro che esamina denunce di assistenti parlamentari accreditati nei confronti di membri del Parlamento - Ruolo e prerogative - Danni materiali e morali))
(2015/C 381/90)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CH (rappresentanti: L. Levi, C. Bernard-Glanz e A. Tymen, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e M. Dean, agenti)
Oggetto
La domanda della ricorrente di annullare le decisioni adottate dal Parlamento europeo in esecuzione della sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 12 dicembre 2013, F-129/12, CH/Parlamento, recante diniego di avviare un’indagine amministrativa relativa alla denuncia per molestie morali della ricorrente, del versamento alla ricorrente di un importo supplementare di indennità finanziaria e della concessione alla ricorrente dell’insieme dei benefici e prestazioni supplementari collegati all’esistenza del suo contratto di assistente parlamentare accreditata, la cui risoluzione è stata annullata dal Tribunale nella sua citata sentenza, e la domanda di risarcimento dei danni materiali e morali asseritamente sofferti.
Dispositivo
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1) |
La decisione del Parlamento europeo del 2 aprile 2014, quale confermata dalla decisione del 4 agosto 2014, recante rigetto del reclamo, è annullata nella parte in cui il Parlamento europeo, in violazione dell’articolo 266 TFUE, ha negato il versamento a CH di un importo supplementare di EUR 5 686 in esecuzione della sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F-129/12, EU:F:2013:203). |
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2) |
La decisione del Parlamento europeo del 3 marzo 2014, quale confermata dalla decisione del 4 agosto 2014, recante rigetto del reclamo, è annullata nella parte in cui, a seguito dell’annullamento disposto dalla sentenza del 12 dicembre 2013, CH/Parlamento (F-129/12, EU:F:2013:203), della decisione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012, recante rigetto della domanda di assistenza di CH del 22 dicembre 2011, il Parlamento europeo non ha deciso di avviare un’indagine amministrativa sui presunti episodi di molestie morali e ha pertanto violato l’articolo 266 TFUE. |
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3) |
Per il resto, le domande di annullamento sono respinte. |
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4) |
Il Parlamento europeo è condannato a versare a CH un importo di EUR 5 686, maggiorato, a decorrere dal 1o luglio 2014, data di scadenza dell’incarico di CH, di interessi moratori al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, aumentato di due punti. |
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5) |
Il Parlamento europeo è condannato a versare a CH un importo di EUR 25 000 a titolo di risarcimento del danno morale sofferto, maggiorato, a decorrere dal 4 agosto 2014, di interessi moratori al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, aumentato di due punti. |
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6) |
Per il resto, la domanda di risarcimento è respinta. |
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7) |
Il Parlamento europeo sostiene le proprie spese ed è condannata a sostenere le spese affrontate da CH. |
(1) GU C 34 del 02/02/2015, pag. 52.