24.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 279/52 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 16 luglio 2015 — Murariu/EIOPA
(Causa F-116/14) (1)
((Funzione pubblica - Personale dell’EIOPA - Agente temporaneo - Avviso di posto vacante - Requisito di un’esperienza professionale di almeno otto anni - Candidato interno già confermato nelle sue funzioni di agente temporaneo al termine di un periodo di prova - Assegnazione provvisoria al nuovo impiego che comporta un inquadramento in un grado superiore - Errore materiale nell’avviso di posto vacante - Revoca dell’offerta d’impiego - Applicabilità delle disposizioni generali di esecuzione - Consultazione del comitato del personale - Legittimo affidamento))
(2015/C 279/65)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Simona Murariu (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (rappresentanti: C. Coucke, agente, F. Tuytschaever, avvocato)
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione del direttore esecutivo dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) che ha revocato una precedente decisione con cui la ricorrente era stata nominata agente temporaneo di grado AD8 e la domanda di risarcimento danni per il danno materiale e morale asseritamente subito
Dispositivo
1) |
La decisione del 24 febbraio 2014 dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali è annullata nella parte in cui essa:
|
2) |
La domanda di annullamento è respinta quanto al resto. |
3) |
L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali è condannata a indennizzare il danno materiale della sig.ra Murariu, subito tra il 16 settembre 2013 e il 24 febbraio 2014, per un importo corrispondente alla differenza di retribuzione tra i gradi AD 6 e AD 8, maggiorata degli interessi di mora, a decorrere dal 16 settembre 2013, al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, nel periodo interessato e maggiorato di due punti. |
4) |
La domanda di risarcimento è respinta quanto al resto. |
5) |
L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Murariu. |
(1) GU C 26 del 26.01.2015, pag. 47.