24.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 279/51


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 16 luglio 2015 — EJ/Commissione

(Causa F-112/14) (1)

((Funzione pubblica - Funzionari - Riforma dello Statuto - Regolamento n. 1023/2013 - Impieghi tipo - Regole transitorie relative all’inquadramento negli impieghi tipo - Articolo 30, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello Statuto - Amministratori giuristi di grado AD 13 del servizio giuridico della Commissione - Situazione dei «consiglieri giuridici» e dei «membri del servizio giuridico» - Modalità di accesso al grado AD 13 nella vigenza dello Statuto del 2004 - Promozione ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto - Nomina ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto - Inquadramento negli impieghi tipo «consigliere o equivalente» e «amministratore in transizione» - Atto lesivo - Nozione di «notevoli responsabilità» - Nozione di «speciali responsabilità» - Parità di trattamento - Requisiti per la promozione al grado AD 14 - Legittimo affidamento - Principio di certezza del diritto))

(2015/C 279/64)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: EJ (rappresentanti: S. Orlandi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, C. Ehrbar e G. Gattinara, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e M. Veiga, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento delle decisione dell’APN di inquadrare i ricorrenti, in base alle nuove regole di carriera e promozione applicabili in seguito alla riforma dello Statuto dei funzionari del 1o gennaio 2014, nell’impiego tipo «amministratore principale in transizione», così privandoli, secondo loro, dei requisiti per la promozione al grado AD 14, e domanda di pronuncia di illegittimità dell’articolo 30, paragrafo 3, dell’allegato XIII dello Statuto

Dispositivo

1)

Le decisioni individuali, come concretizzate dal riferimento inserito successivamente al 1o gennaio 2014 nei fascicoli informatici personali dei ricorrenti, adottate dall’autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea e relative all’inquadramento di EJ e degli altri ricorrenti i cui nomi, resi anonimi, sono riportati in allegato, nell’impiego definito, in seno alla Commissione europea, «amministratore principale in transizione», corrispondente all’impiego tipo statutario «amministratore in transizione», sono annullate.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata alle spese sostenute da EJ e dagli altri ricorrenti i cui nomi, resi anonimi, sono riportati in allegato.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 26 del 26/01/2015, pag. 47.