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16.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 381/63 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) dell’8 ottobre 2015 — FT/ESMA
(Causa F-39/14) (1)
((Funzione pubblica - Agente temporaneo - Contabile - Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato - Autorità competente - Errore manifesto di valutazione - Onere della prova - Regola della concordanza tra il ricorso e il reclamo))
(2015/C 381/88)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: FT (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuta: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (rappresentanti: inizialmente R. Vasileva Hoff, agente, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati, successivamente R. Vasileva Hoff e A. Lorenzet, agenti, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di non rinnovare il contratto della ricorrente e di concedere il risarcimento del danno morale asseritamente subito.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
FT sopporta le proprie spese ed è condannato a quelle sostenute dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. |
(1) GU C 421 del 24/11/2014, pag. 58.