ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

26 ottobre 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Contratti conclusi tra professionisti e consumatori — Contratti ipotecari — Clausola pavimento — Procedimento collettivo — Procedimento individuale avente il medesimo oggetto — Provvedimenti provvisori»

Nelle cause riunite da C‑568/14 a C‑570/14,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona (Tribunale commerciale n. 3 di Barcellona, Spagna), con decisioni, rispettivamente, del 1o dicembre, del 27 novembre e del 1o dicembre 2014, pervenute in cancelleria il 9 dicembre 2014, nei procedimenti

Ismael Fernández Oliva

contro

Caixabank SA (C‑568/14),

Jordi Carné Hidalgo,

Anna Aracil Gracia

contro

Catalunya Banc SA (C‑569/14),

e

Nuria Robirosa Carrera,

César Romera Navales

contro

Banco Popular Español SA (C‑570/14),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J. L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano (relatore), vicepresidente della Corte, M. Berger, A. Borg Barthet e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

considerate le osservazioni presentate:

per I. Fernández Oliva, da F. Bertrán Santamaría, procurador e J. Andreu Blake, abogado;

per Caixabank SA, da R. Feixo Bergada, procurador e Ó. Quiroga Sardi, abogado;

per Catalunya Banc SA, da I. Fernández de Senespleda, abogado;

per Banco Popular Español SA, da C. Fernández Vicién, N. Iglesias, I. Moreno-Tapia Rivas, J. Torrecilla, J. Capell e J. Piñeiro, abogados;

per il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da J. Baquero Cruz e D. Roussanov, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

2

Tali domande sono state proposte nell’ambito di controversie in cui sono opposti, nella causa C‑568/14, il sig. Ismael Fernández Oliva alla Caixabank SA, nella causa C‑569/14, il sig. Jordi Carné Hidalgo e la sig.ra Anna Aracil Gracia alla Catalunya Banc SA e, nella causa C‑570/14, la sig.ra Nuria Robirosa Carrera e il sig. César Romera Navales al Banco Popular Español SA, in merito alla validità di clausole sul tasso d’interesse corrispettivo contenute in taluni contratti di mutuo ipotecario conclusi rispettivamente tra dette parti.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, così dispone:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

4

L’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva dispone che:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Diritto spagnolo

5

L’articolo 721 della Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil (codice di procedura civile), del 7 gennaio (BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000, pag. 575), dispone quanto segue:

«1.   Sotto la propria responsabilità, qualsiasi parte, in via principale o riconvenzionale, può chiedere al giudice, conformemente alle disposizioni del presente titolo, di adottare i provvedimenti cautelari che consideri necessari al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale che potrebbe essere accordata in un’eventuale decisione di accoglimento delle sue pretese.

2.   I provvedimenti cautelari previsti nel presente titolo non possono in nessun caso essere concessi d’ufficio dal giudice, ferme restando le norme relative ai procedimenti speciali. Il giudice non può imporre provvedimenti cautelari più gravosi di quelli richiesti».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

6

Nella causa C‑568/14, la domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Fernández Oliva e la Caixabank in merito alla validità di una clausola «pavimento» contenuta in un contratto di mutuo ipotecario sottoscritto tra dette parti il 6 giugno 2006.

7

La domanda riguardante la causa C‑569/14 trae origine da una controversia tra, da un lato, il sig. Carné Hidalgo e la sig.ra Aracil Gracia e, dall’altro, la Catalunya Banc parimenti in merito alla validità di una clausola «pavimento» contenuta nel contratto di surrogazione di un mutuo ipotecario concluso tra dette parti il 21 giugno 2005.

8

Del pari, la domanda relativa alla causa C‑570/14 è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la sig.ra Robirosa Carrera e il sig. Romera Navales e, dall’altro, il Banco Popular Español in merito alla validità di una clausola «pavimento» inclusa in un contratto di mutuo ipotecario sottoscritto tra tali parti il 21 giugno 2005.

9

I ricorrenti nei procedimenti principali hanno proposto tali ricorsi individuali invocando il carattere abusivo, ai sensi della direttiva 93/13, delle clausole «pavimento» di cui trattasi, nei limiti in cui queste ultime garantiscono agli istituti finanziari che, indipendentemente dalla fluttuazione dei tassi sul mercato, i tassi di interesse minimo dei contratti di mutuo ipotecario sottoscritti non possano essere in nessun caso inferiori a un valore predeterminato.

10

Nell’ambito di tali ricorsi individuali, gli istituti finanziari, convenuti nei procedimenti principali, hanno indicato che un ricorso collettivo avente il medesimo oggetto era pendente dinanzi al Juzgado de lo Mercantil n. 11 de Madrid (Tribunale commerciale n. 11 di Madrid, Spagna). Di conseguenza, invocando l’articolo 43 del codice di procedura civile, essi hanno chiesto la sospensione dei procedimenti nelle controversie principali in attesa di una decisione definitiva che ponga fine al procedimento collettivo.

11

Nelle controversie che hanno dato luogo alle cause C‑569/14 e C‑570/14, poiché una siffatta domanda era stata respinta con ordinanze del Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Barcelona (Tribunale commerciale n. 3 di Barcellona, Spagna), la Catalunya Banc e il Banco Popular Español hanno impugnato dette ordinanze dinanzi al medesimo giudice, sollevando l’eccezione di litispendenza sulla base dell’articolo 421 del codice di procedura civile e chiedendo non già la sospensione, bensì la pronuncia di non luogo a statuire per i procedimenti di cui trattasi, per il motivo che i ricorrenti nelle controversie principali erano vincolati dall’esito del ricorso collettivo pendente.

12

In tale contesto, analizzando le diverse domande degli istituti finanziari interessati, il giudice del rinvio osserva che la sospensione o anche la pronuncia di non luogo a statuire per le azioni individuali, nell’ipotesi di un’azione collettiva parallela pendente, può arrecare pregiudizio agli interessi dei consumatori di cui trattasi, in quanto i ricorrenti che hanno introdotto ricorsi individuali non possono più ottenere risposte specifiche alle loro domande, ma dipendono dall’esito di tale azione collettiva, sebbene abbiano deciso di non parteciparvi.

13

A tale riguardo, dopo aver rilevato che il Juzgado de lo Mercantil n. 9 de Barcelona (Tribunale commerciale n. 9 di Barcellona, Spagna) ha già presentato alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa proprio alla compatibilità dell’articolo 43 del codice di procedura civile con l’articolo 7 della direttiva 93/13, il giudice del rinvio constata, tuttavia, che, in forza di tale articolo 43 del codice di procedura civile, esso non può sospendere d’ufficio, in siffatte circostanze, i procedimenti principali. Esso esprime, pertanto, ulteriori dubbi circa la compatibilità di detto articolo 43 con il sistema di tutela dei consumatori stabilito all’articolo 7 della direttiva 93/13.

14

I dubbi espressi dal giudice del rinvio riguardano parimenti la conformità dell’articolo 721, paragrafo 2, del codice di procedura civile alla direttiva 93/13, nei limiti in cui tale disposizione di diritto nazionale gli vieta di adottare d’ufficio provvedimenti provvisori volti ad attenuare gli effetti negativi per i consumatori, ricorrenti nei procedimenti principali, di una durata eccessiva dei procedimenti di cui trattasi, in attesa di una decisione definitiva riguardante l’azione collettiva parallela pendente, la cui soluzione può essere applicata alle azioni individuali.

15

In tali circostanze, il Juzgado de lo Mercantil n. 3 di Barcellona (Tribunale commerciale n. 3 di Barcellona) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 43 del [codice di procedura civile], che impedisce al giudice di proporre alle parti un’eventuale sospensione del procedimento civile qualora un altro giudice o tribunale abbia sottoposto una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, non comporti una chiara limitazione della previsione di cui all’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE, rispetto all’obbligo degli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, di provvedere a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

2)

Se l’articolo 721, paragrafo 2, del [codice di procedura civile], che impedisce al giudice di adottare o di proporre d’ufficio l’adozione di misure cautelari in procedimenti individuali in cui è chiesta la nullità di una condizione generale di contratto quale clausola abusiva, non comporti una chiara limitazione alla previsione di cui all’articolo 7 della direttiva 93/13/CEE, rispetto all’obbligo degli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, di provvedere a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

3)

Se le misure cautelari che possano essere adottate, d’ufficio o su istanza di parte, nell’ambito di un procedimento avviato con un’azione individuale non debba[no] estendere i loro effetti fino al momento in cui intervenga una pronuncia definitiva o nel procedimento individuale, o in un procedimento collettivo che interferisca con l’esercizio delle azioni individuali, al fine di garantire i mezzi adeguati ed efficaci previsti nel summenzionato articolo 7 della direttiva citata.

Si chiede alla Corte di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura».

16

Con decisione del Presidente della Corte del 21 gennaio 2015, le cause C‑568/14, C‑569/14 e C‑570/14 sono state riunite ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza.

17

Con ordinanza del Presidente della Corte del 12 febbraio 2015, Fernández Oliva e a. (da C‑568/14 a C‑570/14, EU:C:2015:100), le domande del giudice del rinvio volte ad ottenere che tali cause siano assoggettate al procedimento accelerato previsto all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e all’articolo 105, paragrafo 1, del suo regolamento di procedura sono state respinte.

18

Infine, a seguito della pronuncia della sentenza del 14 aprile 2016, Sales Sinués e Drame Ba (C‑381/14 e C‑385/14, EU:C:2016:252), il giudice del rinvio ha informato la Corte della sua intenzione di ritirare la prima questione pregiudiziale. In tale sentenza, pronunciandosi sul rapporto tra le azioni individuali e le azioni collettive parallele volte a far accertare il carattere abusivo di clausole contrattuali analoghe, la Corte ha dichiarato che la direttiva 93/13 osta ad una normativa nazionale, come quella spagnola di cui ai procedimenti principali, che imponga al giudice adito da un consumatore con un’azione individuale, di sospendere automaticamente una siffatta azione fino alla pronuncia della decisione definitiva relativa ad un’azione collettiva pendente, senza che possa essere presa in considerazione la pertinenza di tale sospensione dal punto di vista della tutela del consumatore che abbia adito individualmente il giudice, e senza che tale consumatore possa decidere di dissociarsi da tale azione collettiva.

Sulle questioni pregiudiziali

19

In forza dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale essa ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

20

Nella presente causa occorre applicare tale articolo.

21

Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7 della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che non consente al giudice, adito da un consumatore con un’azione individuale volta a far accertare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto che lo vincola a un professionista, di adottare d’ufficio provvedimenti provvisori in attesa di una decisione definitiva relativa ad un’azione collettiva pendente, la cui soluzione può essere applicata all’azione individuale.

22

A tale riguardo, si deve ricordare, in via preliminare, che secondo una giurisprudenza costante, il giudice nazionale chiamato a dirimere una controversia disciplinata dal diritto dell’Unione deve poter concedere provvedimenti provvisori al fine di garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull’esistenza dei diritti invocati in forza del diritto dell’Unione (v. sentenze del 19 giugno 1990, Factortame e a., C‑213/89, EU:C:1990:257, punto 21; dell’11 gennaio 2001, Siples, C‑226/99, EU:C:2001:14, punto 19, nonché del 13 marzo 2007, Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, punto 67).

23

Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale dei diritti conferiti ai consumatori dalla direttiva 93/13 contro l’utilizzo di clausole abusive nei contratti conclusi con i professionisti, da una giurisprudenza costante risulta che l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, ai sensi del quale le clausole abusive non vincolano i consumatori, costituisce una disposizione imperativa tesa a sostituire all’equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime (v., in tal senso, sentenze del 14 marzo 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punti 4445, nonché del 17 luglio 2014, Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, punti 2223).

24

In tale contesto, la Corte ha precisato che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista, una volta che esso dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine (v. sentenze del 14 marzo 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 46, e del 30 aprile 2014, Barclays Bank, C‑280/13, EU:C:2014:279, punto 34).

25

Per quanto concerne le conseguenze da trarre dall’accertamento d’ufficio del carattere abusivo di una clausola contrattuale, occorre rilevare che la Corte ha già dichiarato che, anche se la direttiva 93/13 non mira ad armonizzare le sanzioni applicabili in siffatte circostanze, il suo articolo 7, paragrafo 1, obbliga tuttavia gli Stati membri ad assicurare l’esistenza di mezzi adeguati ed efficaci al fine di far cessare l’utilizzo delle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (sentenze del 26 aprile 2012, Invitel, C‑472/10, EU:C:2012:242, punto 35, nonché del 14 aprile 2016, Sales Sinués e Drame Ba, C‑381/14 e C‑385/14, EU:C:2016:252, punto 31).

26

Per quanto riguarda l’esigenza di tutela provvisoria dei consumatori nell’ambito di controversie relative a siffatte clausole, la Corte ha dichiarato, basandosi, in particolare sulla giurisprudenza derivante della sentenza del 13 marzo 2007, Unibet (C‑432/05, EU:C:2007:163), che tale direttiva osta ad una normativa nazionale la quale, pur non prevedendo nel contesto di un procedimento di esecuzione ipotecaria motivi di opposizione tratti dal carattere abusivo delle clausole che costituiscono il fondamento del titolo esecutivo, non consente al giudice del merito, competente per l’esame del carattere abusivo di tali clausole, di adottare provvedimenti provvisori, tra cui, in particolare, la sospensione del procedimento esecutivo, qualora la loro concessione sia necessaria per garantire la piena efficacia della sua decisione finale (v. sentenza del 14 marzo 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 64).

27

Parimenti, la Corte ha dichiarato che detta direttiva osta a una normativa nazionale che non consente al giudice dell’esecuzione, nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria, né di valutare, d’ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto dal quale discende il debito fatto valere e che fonda il titolo esecutivo, né di adottare provvedimenti provvisori, tra i quali, segnatamente, la sospensione dell’esecuzione, allorché la concessione di tali provvedimenti sia necessaria a garantire la piena efficacia della decisione finale del giudice investito del relativo procedimento di merito (ordinanza del 14 novembre 2013, Banco Popular Español e Banco de Valencia, C‑537/12 e C‑116/13, EU:C:2013:759, punto 60).

28

Orbene, l’insieme di tale giurisprudenza consente di dedurre chiaramente la risposta da fornire alla seconda e alla terza questione sollevata, nei limiti in cui esse vertono, in sostanza, sulla compatibilità con il sistema di tutela dei consumatori stabilito dalla direttiva 93/13 dell’impossibilità per un giudice nazionale, adito da un consumatore con un’azione individuale nel medesimo contesto processuale di quello della sentenza del 14 aprile 2016, Sales Sinués e Drame Ba, (C‑381/14 e C‑385/14, EU:C:2016:252), di adottare d’ufficio provvedimenti provvisori volti a garantire la piena efficacia della sua decisione finale, in attesa di una pronuncia definitiva relativa ad un’azione collettiva pendente la cui soluzione può essere applicata a tale azione individuale.

29

A tale riguardo, si deve rilevare che, in assenza di armonizzazione degli strumenti processuali disciplinanti l’adozione di siffatti provvedimenti provvisori nonché i rapporti tra le azioni individuali e le azioni collettive di cui alla direttiva 93/13, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio di autonomia processuale, stabilire regole siffatte, a condizione, tuttavia, che dette regole non siano meno favorevoli rispetto a quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai consumatori dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (v. sentenza del 14 aprile 2016, Sales Sinués e Drame Ba, C‑381/14 e C‑385/14, EU:C:2016:252, punto 32 nonché la giurisprudenza citata).

30

Per quanto concerne, da un lato, il principio di equivalenza, non risulta, tenuto conto di quanto si evince dalle decisioni di rinvio, che l’articolo 721, paragrafo 2, del codice di procedura civile sia oggetto di diversa applicazione nelle controversie relative a diritti basati sull’ordinamento nazionale e in quelle relative a diritti basati sull’ordinamento dell’Unione.

31

Dall’altro lato, per quanto riguarda il principio di effettività, la Corte ha già statuito che ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali (sentenza del 18 febbraio 2016, Finanmadrid EFC, C‑49/14, EU:C:2016:98, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

32

Nel caso di specie occorre constatare che l’articolo 721, paragrafo 2, del codice di procedura civile vieta al giudice nazionale di concedere d’ufficio provvedimenti provvisori, e ciò anche se i requisiti sostanziali richiesti nel diritto interno per la loro concessione sono pienamente soddisfatti. Ne discende che, nell’ambito di un’azione individuale introdotta per contestare il carattere abusivo di una clausola contrattuale e il cui esito resta vincolato alla soluzione di un’azione collettiva pendente, conformemente ai principi affermati nella sentenza del 14 aprile 2016, Sales Sinués e Drame Ba (C‑381/14 e C‑385/14, EU:C:2016:252), il consumatore può beneficiare di una tutela temporanea per attenuare gli effetti negativi di una durata eccessiva del procedimento giurisdizionale solo nell’ipotesi in cui abbia espressamente formulato una domanda di adozione di provvedimenti provvisori.

33

Occorre, ciò nondimeno, rilevare che, tenuto conto dello svolgimento e delle complessità del procedimento nazionale di cui trattasi nelle controversie principali in particolare per quanto riguarda i rapporti tra le azioni individuali e le azioni collettive parallele, sussiste un rischio non trascurabile che il consumatore interessato non formuli una siffatta domanda, e ciò sebbene i requisiti sostanziali richiesti nel diritto interno per la concessione di provvedimenti provvisori siano eventualmente soddisfatti, perché ignora o non percepisce la portata dei suoi diritti.

34

Si deve pertanto constatare che un siffatto regime processuale, nei limiti in cui sancisce l’impossibilità per un giudice, adito con una azione individuale volta a far accertare il carattere abusivo di una clausola contrattuale, di concedere d’ufficio provvedimenti provvisori, tra cui in particolare la sospensione dell’applicazione di tale clausola, per tutto il tempo che esso ritiene utile in attesa di una decisione definitiva relativa a un’azione collettiva parallela pendente, anche se la concessione di siffatti provvedimenti risulti necessaria per garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull’esistenza dei diritti invocati sulla base della direttiva 93/13, può compromettere l’effettività della tutela voluta da tale direttiva (v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2007, Unibet, C‑432/05, EU:C:2007:163, punti 6777, nonché del 14 marzo 2013, Aziz, C‑415/11, EU:C:2013:164, punto 59).

35

Infatti, se al giudice adito non è accordata la possibilità di emanare d’ufficio provvedimenti provvisori, nel caso in cui, come nelle cause di cui ai procedimenti principali, un consumatore non abbia espressamente richiesto, nell’ambito di un’azione individuale, siffatti provvedimenti per sospendere l’applicazione di una clausola «pavimento» in attesa di una decisione definitiva relativa a un’azione collettiva parallela pendente, tale giudice non può evitare che detto consumatore paghi, nel corso di un procedimento giurisdizionale la cui durata può essere considerevole, mensilità per un importo più elevato di quello effettivamente dovuto se la clausola considerata dovesse essere disapplicata. Ciò vale ancor più qualora vi sia un rischio reale e immediato che la capacità di pagamento di tale consumatore sia nel frattempo compromessa e che gli istituti finanziari intraprendano procedimenti di esecuzione ipotecaria al fine di ottenere, tramite il sequestro dell’abitazione del consumatore e della sua famiglia, il pagamento di somme eventualmente non dovute.

36

Tenuto conto di queste caratteristiche, va rilevato che il sistema processuale di cui trattasi nei procedimenti principali non è conforme al principio di effettività, in quanto la tutela accordata al consumatore nelle azioni individuali, il cui esito è legato alla soluzione accolta in un’azione collettiva pendente, si rivela incompleta e insufficiente, e non costituisce un mezzo né adeguato né efficace per far cessare l’inserzione di una clausola contrattuale, quale quella controversa nei procedimenti principali, contrariamente a quanto previsto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 17 luglio 2014, Sánchez Morcillo e Abril García, C‑169/14, EU:C:2014:2099, punto 43).

37

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre pertanto rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che non consente al giudice, adito da un consumatore con un’azione individuale volta a far accertare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto concluso con un professionista, di adottare d’ufficio provvedimenti provvisori, della durata che esso ritenga utile, in attesa di una decisione definitiva relativa ad un’azione collettiva pendente la cui soluzione può essere applicata all’azione individuale, qualora siffatti provvedimenti siano necessari per garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull’esistenza dei diritti invocati dal consumatore in base alla direttiva 93/13.

Sulle spese

38

Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che non consente al giudice, adito da un consumatore con un’azione individuale volta a far accertare il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto concluso con un professionista, di adottare d’ufficio provvedimenti provvisori, della durata che esso ritenga utile, in attesa di una decisione definitiva relativa ad un’azione collettiva pendente la cui soluzione può essere applicata all’azione individuale, qualora siffatti provvedimenti siano necessari per garantire la piena efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull’esistenza dei diritti invocati dal consumatore in base alla direttiva 93/13.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.