Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 13 settembre 2016 –

Raffinerie Heide / Commissione

(causa C‑564/14 P) ( *1 )

«Impugnazione — Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Articolo 10 bis — Sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra — Norme transitorie relative all’assegnazione armonizzata di quote di emissione a titolo gratuito a partire dal 2013 — Decisione 2011/278/UE — Misure nazionali di esecuzione presentate dalla Repubblica federale di Germania — Rigetto dell’iscrizione di taluni impianti negli elenchi degli impianti che ricevono quote di emissione assegnate a titolo gratuito — Disposizione relativa ai casi che presentano “eccessive difficoltà ” — Competenze di esecuzione della Commissione»

1. 

Impugnazione — Interesse ad agire — Presupposto — Impugnazione atta a procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta — Ricevibilità di una domanda di sostituzione della motivazione costituente una difesa contro un motivo dedotto dalla controparte (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 2) (v. punti 34‑36)

2. 

Atti delle istituzioni — Normativa di base e normativa di esecuzione — Normativa di esecuzione che non può modificare né integrare gli elementi essenziali della normativa di base — Qualificazione degli elementi essenziali — Considerazione delle caratteristiche e delle peculiarità del settore in esame (Art. 290 TFUE) (v. punti 39, 40)

3. 

Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Obiettivo — Riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra — Rispetto dei sotto-obiettivi definiti dalla direttiva (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, come modificata dalla direttiva 2009/29, considerando 5 e 7 e art. 1) (v. punto 41)

4. 

Ambiente — Inquinamento atmosferico — Direttiva 2003/87 — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Regime transitorio di assegnazione di quote a titolo gratuito — Metodo di assegnazione interamente armonizzato su base settoriale — Normativa di esecuzione che non può porsi in contrasto con tale metodo di assegnazione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, come modificata dalla direttiva 2009/29, art. 10 bis, § 1) (v. punti 42, 44‑47)

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

La Raffinerie Heide GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


( *1 ) GU C 34 del 2.2.2015.