ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE

3 dicembre 2014 ( *1 )

«Procedimento sommario — Impugnazione — Domanda di sospensione dell’esecuzione di una sentenza che respinge un ricorso di annullamento — Domanda diretta sostanzialmente alla sospensione dell’esecuzione della decisione che forma oggetto di tale ricorso — Fumus boni iuris — Aiuti statali — Circostanze eccezionali risultanti dalla crisi finanziaria — Nozione di “aiuto” — Compatibilità con il mercato interno — Motivazione»

Nella causa C‑431/14 P-R,

avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, presentata il 30 settembre 2014,

Repubblica ellenica, rappresentata da I. Chalkias e A. Vasilopoulou, in qualità di agenti,

ricorrente nell’impugnazione,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da A. Bouchagiar, R. Sauer e D. Triantafyllou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l’avvocato generale E. Sharpston,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con la sua impugnazione, depositata presso la cancelleria della Corte il 19 settembre 2014, la Repubblica ellenica ha chiesto alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea Grecia/Commissione (T‑52/12, EU:T:2014:677, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione 2012/157/UE della Commissione, del 7 dicembre 2011, relativa a pagamenti compensativi versati dall’organismo greco di assicurazioni agricole (ELGA) nel 2008 e 2009 (GU 2012, L 78, pag. 21, in prosieguo: la «decisione controversa»).

2

Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 30 settembre 2014, la Repubblica ellenica ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE diretta, in particolare, a ottenere che la Corte sospenda l’esecuzione della sentenza impugnata fino alla pronuncia della sentenza sull’impugnazione.

Fatti e sentenza impugnata

3

L’organismo greco delle assicurazioni agricole (ELGA) è un organismo di pubblica utilità istituito dalla legge 1790/1988 (FEK A’ 134/20.6.1988). L’ELGA è una persona giuridica di diritto privato interamente di proprietà statale. L’attività dell’ELGA consiste in particolare nell’assicurare la produzione vegetale e zootecnica nonché il capitale vegetale e zootecnico delle aziende agricole contro danni causati da rischi naturali.

4

Conformemente all’articolo 3 bis della legge 1790/1988, introdotto dalla legge 2945/2001 (FEK A’ 223/8.10.2001), il regime di assicurazione offerto dall’ELGA è obbligatorio e comprende i rischi naturali. Ai sensi dell’articolo 5 bis della legge 1790/1988, introdotto dalla legge 2040/1992 (FEK A’ 70/23.4.1992), i produttori di prodotti agricoli beneficiari di tale regime di assicurazione sono tenuti a versare un contributo assicurativo specifico a favore dell’ELGA.

5

Con decreto interministeriale 262037 del ministro dell’Economia e del ministro dello Sviluppo rurale e dell’Alimentazione, del 30 gennaio 2009, relativo al risarcimento in via eccezionale di danni alla produzione agricola (FEK B’ 155/2.2.2009), la Repubblica ellenica ha previsto compensazioni per un importo di EUR 425 milioni, che sarebbero state versate dall’ELGA in via eccezionale in seguito alla riduzione della produzione di talune colture vegetali sopravvenuta durante la campagna 2008 a causa di condizioni atmosferiche avverse. Da tale decreto interministeriale risultava che le spese generate dalla sua applicazione imputate al bilancio dell’ELGA sarebbero state finanziate con un prestito contratto da tale organismo presso alcune banche, con la garanzia dello Stato.

6

Con lettera del 20 marzo 2009, inviata in risposta a una richiesta di informazioni della Commissione europea, la Repubblica ellenica ha informato quest’ultima che l’ELGA aveva versato risarcimenti agli agricoltori nel 2008 per i danni coperti dall’assicurazione, per un importo di EUR 386 986 648. Tale importo proveniva in parte dai contributi di assicurazione versati dai produttori, pari a EUR 88 353 000, e in parte dalle entrate ottenute grazie a un prestito di EUR 444 milioni, rimborsabile in dieci anni, contratto dall’ELGA presso una banca e coperto dalla garanzia dello Stato.

7

Con decisione del 27 gennaio 2010 (GU C 72, pag. 12), la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE nel caso C 3/10 (ex NN 39/09), relativo a pagamenti compensativi versati dall’ELGA nel 2008 e 2009 (in prosieguo: gli «aiuti in questione»). Il 7 dicembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione controversa.

8

Gli articoli da 1 a 3 del dispositivo della decisione controversa così recitano:

«Articolo 1

1.   I risarcimenti versati dall’[ELGA] ai produttori di prodotti agricoli negli anni 2008 e 2009 costituiscono aiuti di Stato.

2.   I pagamenti compensativi concessi nel 2008 a titolo del regime di assicurazione speciale obbligatorio sono compatibili con il mercato interno limitatamente agli aiuti per un importo di 349493652,03 EUR che [l’]ELGA ha concesso ai produttori a titolo di risarcimento delle perdite alla produzione vegetale, agli aiuti relativi a perdite alla produzione vegetale causate da orsi, pari a 91500 EUR, e alle azioni correttive adottate nell’ambito delle suddette misure di aiuto. I pagamenti compensativi che corrispondono all’importo rimanente ed erogati nel 2008 nell’ambito del regime di assicurazione speciale, sono incompatibili con il mercato interno.

3.   I pagamenti compensativi per un importo di 27614905 EUR concessi nel 2009, ai sensi del [decreto interministeriale] sono compatibili con il mercato interno.

I pagamenti compensativi per un importo di 387404547 EUR che sono stati concessi ai produttori in data anteriore al 28 ottobre 2009, sono incompatibili con il mercato interno. Tale conclusione non pregiudica gli aiuti che, al momento della concessione, soddisfacevano tutte le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1535/2007 [della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all’applicazione degli articoli [107 TFUE e 108 TFUE] agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GU L 337, pag. 35)].

Articolo 2

1.   La [Repubblica ellenica] prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all’articolo 1, già posti illegalmente a loro disposizione.

2.   Gli aiuti da recuperare sono produttivi di interessi, calcolati a decorrere dalla data in cui gli aiuti sono divenuti disponibili per il beneficiario fino alla data del recupero.

(…)

4.   Il recupero è effettuato senza indugio, con le procedure previste dalla legislazione nazionale, purché esse consentano l’immediata ed effettiva esecuzione della presente decisione.

Articolo 3

Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, è immediato ed effettivo. La [Repubblica ellenica] garantisce l’attuazione della presente decisione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della sua notifica».

9

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 febbraio 2012, la Repubblica ellenica ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la Repubblica ellenica ha proposto, a norma degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, una domanda di provvedimenti provvisori diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa. Con ordinanza del presidente del Tribunale Grecia/Commissione (T‑52/12 R, EU:T:2012:447), è stata disposta la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, nella parte in cui imponeva alla Repubblica ellenica di recuperare gli importi erogati presso i beneficiari.

10

La Repubblica ellenica ha dedotto sette motivi di annullamento della decisione controversa. Il primo motivo verteva su un’erronea interpretazione ed applicazione, da parte della Commissione, degli articoli 107, paragrafo 1, TFUE e 108 TFUE, in combinato disposto con la legge 1790/1988, nonché su una valutazione erronea dei fatti relativamente ai pagamenti compensativi effettuati nel 2009. Il secondo motivo verteva su una valutazione erronea dei fatti e una violazione di forme sostanziali della procedura da parte della Commissione, nonché su una carenza di motivazione nella parte in cui essa ha concluso che i pagamenti compensativi effettuati nel 2009 costituivano aiuti di Stato illegittimi. Il terzo motivo verteva su un’erronea interpretazione ed applicazione degli articoli 107 TFUE e 108 TFUE nonché su una carenza di motivazione, in quanto la Commissione ha incluso nell’importo degli aiuti da recuperare la somma di EUR 186 011 000,60 corrispondente ai contributi versati dagli agricoltori nel 2008 e 2009 nel quadro del regime di assicurazione obbligatoria dell’ELGA. Il quarto motivo, dedotto in subordine, verteva su un’erronea interpretazione ed applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e sull’esercizio non corretto da parte della Commissione del suo potere discrezionale in materia di aiuti di Stato, in quanto i pagamenti effettuati nel 2009 avrebbero dovuto essere considerati compatibili con il mercato interno sul fondamento di tale disposizione. Il quinto motivo, parimenti dedotto in subordine, verteva sulla violazione da parte della Commissione degli articoli 39 TFUE, 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e 296 TFUE, nonché di vari principi generali di diritto, a motivo della mancata applicazione della comunicazione della Commissione relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, pubblicata il 22 gennaio 2009 (GU 2009, C 16, pag. 1; in prosieguo: la «comunicazione relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario»), a partire dal 17 dicembre 2008, data in cui tale quadro era applicabile alle imprese attive nel settore della produzione agricola primaria. Il sesto motivo, anch’esso dedotto in subordine, verteva su errori di valutazione e di calcolo commessi dalla Commissione nella determinazione dell’importo degli aiuti da recuperare. Il settimo motivo verteva su un’erronea interpretazione ed applicazione da parte della Commissione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007‑2013 (GU 2006, C 319, pag. 1) e su un esercizio scorretto del suo potere discrezionale per quanto riguarda gli indennizzi versati nel 2008 per i danni causati da orsi alla produzione vegetale.

11

Ritenendo che nessuno di tali sette motivi fosse fondato, con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.

Conclusioni delle parti

12

La Repubblica ellenica chiede che la Corte voglia:

sospendere l’esecuzione della sentenza impugnata che ha confermato la decisione controversa, dichiarando che gli aiuti in questione erano illegittimi, fino alla pronuncia della Corte sulla sua impugnazione e

in subordine, sospendere l’esecuzione della sentenza impugnata nella parte in cui la decisione controversa da essa confermata riguarda importi inferiori a EUR 15 000 per beneficiario, che è la soglia degli aiuti de minimis autorizzati dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GU L 352, pag. 9), o, in caso di rigetto di tale domanda, nella parte in cui la decisione controversa riguarda importi inferiori a EUR 7 500 per beneficiario, che è la soglia degli aiuti de minimis autorizzati dal regolamento n. 1535/2007, o di disporre qualsiasi altra misura che la Corte ritenga adeguata.

13

La Commissione chiede che la Corte voglia:

respingere la domanda di sospensione dell’esecuzione e

condannare la ricorrente alle spese.

Sulla domanda di provvedimenti provvisori

14

Occorre ricordare che, a norma dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un ricorso contro una pronuncia del Tribunale non ha, in linea di principio, effetto sospensivo. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 278 TFUE, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata (ordinanza del presidente della Corte Front national e Martinez/Parlamento, C‑486/01 P-R e C‑488/01 P-R, EU:C:2002:116, punto 71).

15

Nel caso di specie, come osservato giustamente dalla Commissione, la domanda di provvedimenti provvisori mira, implicitamente ma chiaramente, ad ottenere non solo che la Corte disponga la sospensione della sentenza impugnata, ma anche e più in particolare che essa disponga la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa.

16

A tal riguardo, il fatto che la domanda di provvedimenti provvisori abbia per oggetto la sospensione della decisione controversa, e vada quindi al di là della sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, non rende irricevibile la presente domanda di provvedimenti provvisori.

17

È vero che, nell’ambito dell’articolo 278 TFUE, le misure richieste, in linea di principio, non possono eccedere i limiti formali dell’impugnazione in cui vanno ad inserirsi. Tuttavia, occorre rilevare altresì che, secondo costante giurisprudenza, non è concepibile, fatte salve circostanze eccezionali, una domanda di sospensione dell’esecuzione diretta contro una decisione negativa, in quanto la concessione della sospensione non può avere per effetto di modificare la situazione del richiedente (v. ordinanza del presidente della Corte Front National e Martinez/Parlamento, EU:C:2002:116, punto 73 e giurisprudenza ivi citata). Dal momento che la sentenza impugnata è equiparabile a una decisione negativa, in quanto con essa il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso proposto dalla Repubblica ellenica, e tenuto conto del fatto che l’obbligo di rimborso degli aiuti in questione risulta dalla decisione controversa, motivi attinenti al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva esigono che la ricorrente possa chiedere, nel caso di specie, la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa (v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte Le Pen/Parlamento, C‑208/03 P‑R, EU:C:2003:424, punti da 78 a 88).

18

Occorre aggiungere che la presente domanda di provvedimenti provvisori si fonda parimenti sull’articolo 279 TFUE, norma in forza della quale la Corte può ordinare i provvedimenti provvisori necessari nelle cause che le sono sottoposte.

19

L’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare «l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto». Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti, in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora non ricorra uno dei suddetti presupposti. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, C‑404/04 P-R, EU:C:2005:267, punti 10 e 11 nonché giurisprudenza citata, e ordinanza del vicepresidente della Corte Commissione/ANKO, C‑78/14 P‑R, EU:C:2014:239, punto 14).

20

Per quanto riguarda il presupposto relativo all’esistenza di un fumus boni iuris, esso è soddisfatto quando esiste, nella fase del procedimento sommario, una controversia giuridica o di fatto importante la cui soluzione non si impone immediatamente, sicché, prima facie, il ricorso nel procedimento principale non è privo di serio fondamento (v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte Publishers Association/Commissione, 56/89 R, EU:C:1989:238, punto 31, e Commissione/Artegodan e a., C‑39/03 P-R, EU:C:2003:269, punto 40). Infatti, poiché la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione nel merito, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte, il giudice del procedimento sommario deve limitarsi a valutare «prima facie» la fondatezza dei motivi dedotti nell’ambito della controversia sul merito al fine di stabilire se esista una probabilità di successo sufficientemente elevata del ricorso nel procedimento principale [ordinanza del vicepresidente della Corte Commissione/Germania, C‑426/13 P(R), EU:C:2013:848, punto 41].

21

Nel presente contesto, la circostanza che la domanda di provvedimenti d’urgenza sia finalizzata alla concessione della sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, e non della sentenza impugnata, comporta determinate conseguenze sulla valutazione dell’esistenza del fumus boni iuris (ordinanza del presidente della Corte Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, EU:C:2005:267, punto 16).

22

Infatti, per quanto seri possano essere i motivi e gli argomenti invocati dalla ricorrente contro la sentenza impugnata, non possono essere sufficienti per giustificare giuridicamente, di per sé soli, la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa. Per comprovare che è soddisfatto il presupposto relativo al fumus boni iuris, la Repubblica ellenica dovrebbe inoltre essere in grado di evidenziare che i motivi e gli argomenti con cui si è contestata la legittimità della suddetta decisione nell’ambito del ricorso di annullamento sono tali da giustificare prima facie la concessione della sospensione richiesta (v., per analogia, ordinanza del presidente della Corte Le Pen/Parlamento, EU:C:2003:424, punto 90).

23

Peraltro, occorre rilevare che, sebbene il giudice del procedimento sommario in primo grado abbia concluso per l’esistenza di un fumus boni iuris nella fase della domanda di provvedimenti provvisori proposta nell’ambito del ricorso di annullamento (ordinanza del presidente del Tribunale Grecia/Commissione, EU:T:2012:447), tuttavia nella sentenza impugnata il Tribunale ha respinto nel merito tutti i motivi dedotti dalla ricorrente.

24

Di conseguenza, per quanto riguarda la presente domanda di provvedimenti provvisori, la valutazione del requisito relativo all’esistenza di un fumus boni iuris deve prendere in considerazione la circostanza che la decisione controversa, di cui si chiede la sospensione dell’esecuzione, è già stata esaminata, in termini sia di fatto che di diritto, da un giudice dell’Unione e che quest’ultimo ha dichiarato che il ricorso diretto contro tale decisione era infondato (ordinanza del presidente della Corte Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, EU:C:2005:267, punto 19). La necessità di far valere, nell’ambito della presente domanda di provvedimenti provvisori, motivi di diritto che appaiono, prima facie, particolarmente gravi discende quindi in particolare dal fatto che tali motivi devono essere tali da mettere in dubbio la valutazione effettuata dal Tribunale laddove statuiva sul merito dell’argomento addotto dalla Repubblica ellenica in primo grado (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, EU:C:2005:267, punto 20).

25

La Repubblica ellenica deduce tre motivi a sostegno della sua domanda di provvedimenti provvisori.

26

Con il primo motivo di impugnazione, che si articola in due parti, quale esposto nella sua domanda di provvedimenti provvisori, la Repubblica ellenica addebita al Tribunale, sostanzialmente, di avere ignorato le conseguenze giuridiche del fatto che una parte significativa degli aiuti in questione, vale a dire circa EUR 186 000 000, corrispondeva ai contributi di assicurazione obbligatori versati all’ELGA dagli stessi agricoltori.

27

In primo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto non si potrebbe ritenere che tale parte dell’aiuto sia stata concessa mediante risorse statali, dato che essa non sarebbe mai stata a disposizione dello Stato. Tuttavia, il Tribunale ha ricordato, ai punti da 117 a 120 della sentenza impugnata, la costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale secondo cui circostanze come quelle invocate dalla Repubblica ellenica, relative alla provenienza delle risorse utilizzate per finanziarie gli aiuti, e in particolare la loro natura inizialmente privata di contributi versati dagli operatori nell’ambito di un regime di sovvenzioni rivolto a beneficio di taluni operatori economici di un determinato settore, non ostano a che dette sovvenzioni siano prelevate su risorse statali (v., in tal senso, sentenze Steinike & Weinlig, 78/76, EU:C:1977:52, punto 22; PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160, punto 58; Francia/Commissione, C‑482/99, EU:C:2002:294, punti 23, 24 e 37, e Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, C‑677/11, EU:C:2013:348, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

28

Ai punti da 121 a 129 della sentenza impugnata il Tribunale ha applicato tale giurisprudenza alle circostanze di fatto della presente causa. Dopo aver ricordato in particolare, al punto 122 della sentenza impugnata, che la Corte ha già dichiarato che le prestazioni fornite dall’ELGA erano finanziate da risorse statali ed erano imputabili allo Stato (sentenza Freskot, C‑355/00, EU:C:2003:298, punto 81), il Tribunale ha esaminato, sulla base dei fatti comprovati dinanzi ad esso, la natura e l’origine dei pagamenti compensativi effettuati dall’ELGA nel 2008 e ha concluso che questi ultimi provenivano in parte dai contributi di assicurazione e in parte da entrate ottenute grazie a un prestito. Ne ha quindi dedotto che essi erano finanziati da risorse statali, anche nella parte attribuibile a tali contributi, in quanto la normativa nazionale prevede che detti contributi devono essere contabilizzati come entrate dello Stato. Il Tribunale si è pronunciato nello stesso senso, ai punti da 130 a 133 della sentenza impugnata, in relazione ai pagamenti effettuati nel 2009, che sono stati finanziati da un prestito garantito dallo Stato.

29

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto non avrebbe esposto i motivi per i quali si doveva ritenere che gli aiuti in questione conferissero un vantaggio illecito ai loro beneficiari, tale da falsare la concorrenza all’interno dell’Unione, mentre tali aiuti corrispondevano, in parte, ai contributi versati all’ELGA da questi stessi beneficiari. Tuttavia, il Tribunale ha esposto dettagliatamente, ai punti da 59 a 64 della sentenza impugnata, i motivi per i quali gli aiuti in questione costituivano di fatto un vantaggio per i loro beneficiari, nonostante il versamento di detti contributi. Ha inoltre ricordato, in particolare ai punti da 66 a 68 di tale sentenza, che, conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, sicché la natura compensativa o sociale degli aiuti in questione non è sufficiente a sottrarli alla qualificazione di aiuti ai sensi di tale disposizione (sentenze Francia/Commissione, C‑251/97, EU:C:1999:480, punto 37; Spagna/Commissione, C‑409/00, EU:C:2003:92, punto 48, nonché Francia Télécom/Commissione, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

30

Inoltre, il Tribunale ha rilevato, ai punti 102 e seguenti della sentenza impugnata, che, secondo costante giurisprudenza, la concorrenza è falsata quando un provvedimento alleggerisce gli oneri dell’impresa beneficiaria e rafforza così la sua posizione rispetto ad altre imprese concorrenti. A tale proposito esso ha precisato che la Commissione non è tenuta a dimostrare l’effetto reale di tale misura sugli scambi tra gli Stati membri né un’effettiva distorsione della concorrenza (v. sentenze Italia/Commissione, C‑372/97, EU:C:2004:234, punto 44, e Belgio e Forum 187/Commissione, C‑182/03 e C‑217/03, EU:C:2006:416, punto 131 e giurisprudenza ivi citata). Il Tribunale ha anche aggiunto che tale effetto sulla concorrenza, al pari dell’incidenza sugli scambi intracomunitari, esiste nonostante la consistenza relativamente esigua degli aiuti o le dimensioni relativamente modeste delle imprese beneficiarie quando il settore in questione è particolarmente esposto alla concorrenza, come nel caso del settore agricolo, e in particolare nel caso di specie (v., in tal senso, sentenze Spagna/Commissione, C‑114/00, EU:C:2002:508, punto 47, e Grecia/Commissione, C‑278/00, EU:C:2004:239, punti 69 e 70).

31

Ne consegue che gli argomenti addotti dalla Repubblica ellenica nell’ambito del primo motivo, quale esposto nella domanda di provvedimenti provvisori, in realtà rimettono in discussione l’applicazione da parte del Tribunale della costante giurisprudenza della Corte ai fatti da esso accertati nella sentenza impugnata. La Repubblica ellenica non spiega nemmeno in che modo il Tribunale avrebbe travisato tali fatti. Pertanto, i suddetti argomenti non consentono di concludere che la prima parte del primo motivo presenti un grado di probabilità di successo sufficientemente elevato per giustificare la concessione della sospensione dell’esecuzione della decisione controversa.

32

Con il secondo motivo, come presentato nella domanda di provvedimenti provvisori, la Repubblica ellenica sostiene, sostanzialmente, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritenendo che i pagamenti compensativi effettuati nel 2009 costituissero per i loro beneficiari un vantaggio finanziario selettivo tale da falsare la concorrenza e idoneo ad incidere sul commercio tra gli Stati membri, senza tenere conto delle circostanze eccezionali nelle quali si trovava l’economia greca e in particolare il suo settore agricolo. Limitandosi ad applicare la giurisprudenza della Corte richiamata ai punti 29 e 30 della presente ordinanza, il Tribunale l’avrebbe interpretata erroneamente, considerato che le sentenze in questione riguardano vantaggi finanziari concessi in normali condizioni di funzionamento dell’economia, e avrebbe ignorato il fatto che altre sentenze pronunciate in materia di aiuti di Stato, in particolare le sentenze Belgio/Commissione (C‑75/97, EU:C:1999:311, punti 66 e 67), Italia/Commissione (C‑310/99, EU:C:2002:143, punti 98 e 99) e Italia/Commissione (EU:C:2004:234, punto 104), esprimono riserve per consentire di fare fronte a circostanze eccezionali.

33

A tal riguardo, la Commissione ha giustamente osservato che la giurisprudenza relativa alla qualificazione come «aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali» ai sensi dell’articolo 107 TFUE, in particolare quella richiamata ai punti 29 e 30 della presente ordinanza, deve essere applicata nel caso di specie, in quanto tale qualificazione non dipende dalle circostanze, segnatamente economiche, nelle quali tali vantaggi finanziari vengono concessi né dai motivi per i quali essi sono accordati. Le condizioni che un aiuto deve soddisfare per essere dichiarato compatibile con il mercato interno sono definite nei paragrafi 2 e 3 di tale articolo. È l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE quello che, pur senza incidere sulla qualificazione di un vantaggio come aiuto di Stato, consente alla Commissione, se del caso, di dichiarare compatibile con il mercato interno un aiuto volto a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. Quanto alla giurisprudenza invocata dalla Repubblica ellenica e citata al punto precedente della presente ordinanza, è sufficiente constatare che essa non si applica alla qualificazione di un aiuto come misura statale, bensì al recupero degli aiuti, nel caso in cui questi ultimi siano stati dichiarati incompatibili con il mercato interno.

34

Pertanto, nell’ambito del secondo motivo di impugnazione, quale esposto nella domanda di provvedimenti provvisori, la Repubblica ellenica tenta di rimettere in discussione l’applicazione da parte del Tribunale della costante giurisprudenza della Corte ai fatti accertati da quest’ultimo nella sentenza impugnata. La Repubblica ellenica non spiega nemmeno in che modo il Tribunale avrebbe travisato tali fatti. Perciò, il secondo motivo, al pari del primo, non presenta un grado di probabilità di successo sufficientemente elevato per giustificare la concessione della sospensione dell’esecuzione della decisione controversa richiesta nel presente procedimento.

35

Con la prima parte del terzo motivo di impugnazione, quale esposta nella domanda di provvedimenti provvisori, la Repubblica ellenica addebita al Tribunale di avere violato l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, in quanto non avrebbe sanzionato la valutazione erronea di tale disposizione da parte della Commissione. Secondo la Repubblica ellenica, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE era direttamente applicabile nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze eccezionali che hanno inciso sull’economia greca nel 2009 o, quanto meno, sanzionare l’errore in cui è incorsa la Commissione, a motivo del fatto che essa non avrebbe applicato la suddetta disposizione. Infatti, il Tribunale, al pari della Commissione, sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che detta disposizione non dovesse essere applicata al di fuori delle specifiche ipotesi previste dalla comunicazione relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario.

36

A tale riguardo, ai punti 159 e 160 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, conformemente a una costante giurisprudenza della Corte, qualsiasi deroga al principio generale d’incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, enunciato nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva (sentenza Germania/Commissione, C‑277/00, EU:C:2004:238, punto 20 e giurisprudenza ivi citata). Peraltro, secondo costante giurisprudenza, parimenti ricordata dal Tribunale al punto 161 della sentenza impugnata, la Commissione gode, per l’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, di un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale (sentenza Germania e a./Kronofrance, C‑75/05 P e C‑80/05 P, EU:C:2008:482, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). D’altronde, l’accertamento dell’eventuale incompatibilità di un aiuto con il mercato interno consegue ad un procedimento speciale, il cui espletamento compete alla Commissione sotto il controllo del giudice dell’Unione (sentenza DM Transport, C‑256/97, EU:C:1999:332, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

37

Peraltro, secondo costante giurisprudenza, segnatamente le sentenze Germania e a./Kronofrance (EU:C:2008:482, punti 60 e 61 e giurisprudenza ivi citata) e Holland Malt/Commissione (C‑464/09 P, EU:C:2010:733, punti 46 e 47), ricordata dal Tribunale ai punti 186 e 187 della sentenza impugnata e dalla Commissione al punto 92 della decisione controversa, e più in particolare la sentenza Germania/Commissione (C‑288/96, EU:C:2000:537, punto 62), adottando norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui esse si riferiscono, la Commissione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento. In tal senso, nell’ambito specifico degli aiuti di Stato, la Corte ha sottolineato che la Commissione è vincolata alle discipline e alle comunicazioni da essa emanate, nei limiti in cui non si discostano dalle norme del Trattato in tale materia.

38

Il Tribunale ha esaminato congiuntamente, ai punti da 146 a 189 della sentenza impugnata, tutte le censure dedotte dalla Repubblica ellenica nell’ambito del quarto e del quinto motivo riguardo all’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE agli aiuti in questione. Esso ha quindi esaminato approfonditamente e respinto, ai punti da 148 a 166 di tale sentenza, gli argomenti relativi al quinto motivo e concernenti l’esclusione dal quadro di riferimento temporaneo comunitario degli aiuti alle imprese attive nel settore agricolo primario e, ai punti da 168 a 184 di detta sentenza, quelli relativi al carattere non retroattivo della comunicazione della Commissione che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU 2009, C 261, pag. 2), che ha esteso la possibilità di assegnare un aiuto compatibile di importo limitato alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli a decorrere dal 28 ottobre 2009. Ai punti da 185 a 189 della sentenza impugnata, esso ha inoltre respinto gli argomenti relativi al quarto motivo e concernenti la mancata applicazione diretta, da parte della Commissione, dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE al di fuori delle ipotesi specificamente previste dalla versione della comunicazione sul quadro di riferimento comunitario vigente al momento della concessione degli aiuti in questione.

39

Pertanto, per quanto concerne l’argomento esposto nella domanda di provvedimenti provvisori secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto procedere esso stesso all’applicazione diretta dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, occorre rilevare che l’applicazione di tale disposizione spetta in primo luogo alla Commissione e che quest’ultima dispone di un ampio potere discrezionale al riguardo. Quanto al resto, si deve constatare che, con la prima parte del terzo motivo di impugnazione, quale esposta nella domanda di provvedimenti provvisori, la Repubblica ellenica tenta di rimettere in discussione l’applicazione da parte del Tribunale della costante giurisprudenza della Corte ai fatti da esso accertati nella sentenza impugnata. La Repubblica ellenica non spiega nemmeno in che modo il Tribunale avrebbe travisato tali fatti. Pertanto, nemmeno la prima parte del terzo motivo presenta un grado di probabilità di successo sufficientemente elevato per giustificare la concessione della sospensione dell’esecuzione della decisione controversa.

40

Infine, la seconda parte del terzo motivo, come presentata nella domanda di provvedimenti provvisori, verte su una carenza di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale non avrebbe risposto alla censura, asseritamente dedotta dinanzi ad esso, secondo cui la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità ordinando il recupero degli aiuti in questione allorché, al momento dell’adozione della decisione controversa, la situazione del settore agricolo greco, già molto difficile, si era ulteriormente aggravata dopo il versamento di tali aiuti.

41

Orbene, nell’ambito del quinto motivo dedotto in primo grado, la Repubblica ellenica ha invocato un argomento specifico basato su una presunta violazione del principio di proporzionalità. Infatti, essa ha sostenuto che, omettendo di attribuire carattere retroattivo alla comunicazione della Commissione che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario, affinché gli aiuti in questione potessero essere dichiarati compatibili su tale base, al pari degli analoghi aiuti versati successivamente agli agricoltori in altri Stati membri, la Commissione aveva violato in particolare il principio di proporzionalità. Il recupero degli aiuti in questione sarebbe una misura avente gravi conseguenze per gli agricoltori greci e avrebbe creato «situazioni e rapporti sproporzionati». Il Tribunale ha risposto a tale argomento, ai punti da 175 a 179 della sentenza impugnata, rilevando, in sostanza, che la Repubblica ellenica non aveva dimostrato che la mancata applicazione retroattiva della modifica di tale quadro avesse superato i limiti necessari per conseguire i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e che, in ogni caso, la situazione di detto Stato membro era diversa da quella degli Stati membri che avevano concesso aiuti analoghi dopo l’entrata in vigore della summenzionata modifica.

42

Inoltre, poiché la Repubblica ellenica ha addebitato alla Commissione, con il sesto motivo dedotto in primo grado, di essere incorsa in errori di valutazione e di calcolo nella determinazione dell’importo degli aiuti da recuperare, omettendo di detrarre gli aiuti che devono essere considerati aiuti de minimis sulla base della normativa vigente, è sufficiente constatare che il Tribunale ha esaminato approfonditamente gli argomenti presentati a sostegno di tale motivo e li ha respinti nel loro complesso ai punti da 190 a 203 della sentenza impugnata. In particolare, dopo avere ricordato, al punto 194 di detta sentenza, che la decisione controversa escludeva espressamente dalla qualificazione come aiuti incompatibili con il mercato interno gli aiuti che, soddisfacendo i presupposti stabiliti dal regolamento n. 1535/2007, dovevano essere considerati aiuti de minimis, il Tribunale ha dichiarato in particolare, al punto 198 della sentenza impugnata, che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la Commissione poteva validamente limitarsi a constatare l’obbligo di rimborso degli aiuti in questione e lasciare alle autorità nazionali il compito di calcolare l’importo preciso delle somme da rimborsare.

43

Da quanto precede risulta che il Tribunale ha risposto agli argomenti espressamente dedotti nell’ambito del quinto e del sesto motivo in primo grado, con i quali la Repubblica ellenica ha sollevato talune censure relative al carattere sproporzionato del recupero degli aiuti in questione, ordinato dalla Commissione nella decisione controversa. Per contro, nei limiti in cui la Repubblica ellenica intende fare riferimento, nel contesto del presente procedimento sommario, ad altri argomenti addotti in primo grado e relativi al carattere sproporzionato della decisione di recupero, tenuto conto della difficile situazione del settore agricolo greco, è sufficiente constatare che essa non li ha adeguatamente individuati nella sua domanda di provvedimenti provvisori.

44

Pertanto, il giudice del procedimento sommario non è in grado di individuare, sulla base della domanda di provvedimenti provvisori, censure specifiche, debitamente dedotte dinanzi al Tribunale, relative alla violazione del principio di proporzionalità a motivo della decisione di recupero degli aiuti in questione e tenuto conto della difficile situazione del settore agricolo greco, alle quali il Tribunale non avrebbe risposto nella decisione impugnata.

45

In ogni caso, come rilevato dalla Commissione, risulta dalla giurisprudenza della Corte che la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità, sicché il recupero di siffatto aiuto, onde ripristinare lo status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni dei trattati in materia di aiuti di Stato (sentenza Belgio/Commissione, C‑142/87, EU:C:1990:125, punto 66 e giurisprudenza ivi citata). Peraltro, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1), stabilisce che, «[n]el caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (…). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto [dell’Unione]».

46

Orbene, è giocoforza constatare che la Repubblica ellenica, limitandosi, nella sua domanda di provvedimenti provvisori, ad evocare la difficile situazione del suo settore agricolo, non ha spiegato i motivi per i quali, a suo avviso, il giudice del procedimento sommario avrebbe dovuto concludere che il recupero degli aiuti in questione è una misura sproporzionata rispetto all’obiettivo legittimo di ripristinare la situazione precedente al loro versamento. Pertanto, la seconda parte del terzo motivo, quale esposta nella domanda di provvedimenti provvisori, non presenta un grado di probabilità di successo sufficientemente elevato per giustificare la concessione della sospensione dell’esecuzione della decisione controversa.

47

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il presupposto relativo al fumus boni iuris non è soddisfatto. Pertanto, la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta senza che occorra esaminare nella fattispecie il presupposto relativo all’urgenza né procedere alla ponderazione degli interessi.

 

Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:

 

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

 

2)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il greco.