Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2015 –
Grecia / Commissione
(causa C‑296/14 P) 1 ( 1 )
«Impugnazione — Aiuti di Stato — Prestiti senza interessi, corredati di una garanzia dello Stato, concessi dalle autorità greche ad operatori del settore cerealicolo — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente infondato»
1. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati — Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza fase orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 22) |
2. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 32) |
3. |
Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Valutazione secondo il criterio delle condizioni normali di mercato (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punto 34) |
4. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Irricevibilità (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 2) (v. punti 42, 43) |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alla spese. |
( 1 ) GU C 253 del 4.8.2014.
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2015 –
Grecia / Commissione
(causa C‑296/14 P) 1 ( 1 )
«Impugnazione — Aiuti di Stato — Prestiti senza interessi, corredati di una garanzia dello Stato, concessi dalle autorità greche ad operatori del settore cerealicolo — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno — Ricorso manifestamente irricevibile e manifestamente infondato»
1. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati — Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza fase orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 22) |
2. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 32) |
3. |
Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Valutazione secondo il criterio delle condizioni normali di mercato (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punto 34) |
4. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Irricevibilità (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 2) (v. punti 42, 43) |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Repubblica ellenica è condannata alla spese. |
( 1 ) GU C 253 del 4.8.2014.