Ordinanza della Corte (Settima Sezione) dell’11 giugno 2015 –
Faci / Commissione
(causa C‑291/14 P) 1 ( 1 )
«Impugnazione — Regolamento di procedura della Corte — Articolo 181 — Concorrenza — Intese — Mercati europei degli stabilizzanti a base di stagno nonché dell’olio di soia epossidato e degli esteri — Ammende — Gravità dell’infrazione — Principio della tutela giurisdizionale effettiva — Impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata»
1. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 31, 32) |
2. |
Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo — Motivo inoperante (v. punto 50) |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La Faci SpA è condannata alle spese. |
( 1 ) GU C 303 dell’8.9.2014.