Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 7 aprile 2016 – Tomassi e altri

(cause riunite da C‑210/14 a C‑214/14)

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Questioni pregiudiziali identiche — Articoli 49 TFUE e 56 TFUE — Libertà di stabilimento — Libera prestazione di servizi — Giochi d’azzardo — Normativa nazionale — Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze — Nuova procedura di gara — Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato — Cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco — Restrizione — Ragioni imperative di interesse generale — Proporzionalità»

1. 

Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Giochi d’azzardo — Normativa nazionale che prevede l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze — Ammissibilità (Artt. 49 TFUE e 56 TFUE) (v. punto 13, dispositivo 1)

2. 

Libera prestazione dei servizi — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Giochi d’azzardo — Normativa nazionale che impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco — Inammissibilità — Giustificazione — Ragioni imperative di interesse generale — Proporzionalità — Verifica da parte del giudice nazionale (Artt. 49 TFUE e 56 TFUE) (v. punto 16, dispositivo 2)

Dispositivo

1) 

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale in materia di giochi d’azzardo, come quella controversa nei procedimenti principali, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.

2) 

Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella controversa nei procedimenti principali, la quale impone al concessionario di giochi d’azzardo di cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qualora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente perseguito da tale disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.