Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 15 luglio 2015 – Itales

(causa C‑123/14) ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Detrazione dell’IVA assolta a monte — Nozione di “cessione di beni” — Condizioni per la sussistenza di una cessione di beni — Mancata prova dell’effettivo possesso dei beni da parte del fornitore diretto»

1. 

Questioni pregiudiziali — Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 26, 27)

2. 

Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Diniego per mancata realizzazione effettiva della cessione di beni, a causa di frodi e irregolarità — Inammissibilità — Limiti — Presupposti — Destinatario della fattura che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’esistenza di una frode — Verifica incombente al giudice nazionale [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 14, § 1, 167 e 168, a)] (v. punti 35‑42 e dispositivo)

Dispositivo

Le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, concernente il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretate nel senso che ostano a che l’amministrazione finanziaria di uno Stato membro ritenga che una cessione di beni non sia stata effettuata, con l’effetto di impedire che l’imposta sul valore aggiunto sopportata al momento di tale acquisto possa essere detratta dall’acquirente, per il motivo che quest’ultimo non ha fornito prova né della provenienza della merce interessata né che il suo fornitore le ha possedute, quando tale amministrazione non ha accertato che tale acquirente ha partecipato a una frode concernente l’imposta sul valore aggiunto e sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione in questione si collocava nel quadro di una tale frode.


( 1 ) GU C 151 del 19.5.2014.


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 15 luglio 2015 – Itales

(causa C‑123/14) ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Detrazione dell’IVA assolta a monte — Nozione di “cessione di beni” — Condizioni per la sussistenza di una cessione di beni — Mancata prova dell’effettivo possesso dei beni da parte del fornitore diretto»

1. 

Questioni pregiudiziali — Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 26, 27)

2. 

Armonizzazione delle normative fiscali — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Diniego per mancata realizzazione effettiva della cessione di beni, a causa di frodi e irregolarità — Inammissibilità — Limiti — Presupposti — Destinatario della fattura che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’esistenza di una frode — Verifica incombente al giudice nazionale [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 14, § 1, 167 e 168, a)] (v. punti 35‑42 e dispositivo)

Dispositivo

Le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, concernente il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretate nel senso che ostano a che l’amministrazione finanziaria di uno Stato membro ritenga che una cessione di beni non sia stata effettuata, con l’effetto di impedire che l’imposta sul valore aggiunto sopportata al momento di tale acquisto possa essere detratta dall’acquirente, per il motivo che quest’ultimo non ha fornito prova né della provenienza della merce interessata né che il suo fornitore le ha possedute, quando tale amministrazione non ha accertato che tale acquirente ha partecipato a una frode concernente l’imposta sul valore aggiunto e sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione in questione si collocava nel quadro di una tale frode.


( 1 ) GU C 151 del 19.5.2014.