ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

17 luglio 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Mancanza di precisazioni sufficienti concernenti il contesto in fatto e in diritto del procedimento principale nonché le ragioni che giustificano la necessità di una risposta alla questione pregiudiziale – Irricevibilità manifesta»

Nella causa C‑107/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (Italia), con decisione del 19 dicembre 2013, pervenuta in cancelleria il 4 febbraio 2014, nel procedimento

3D I Srl

contro

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Cremona,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE e 63 TFUE.

2        Questa domanda è stata presentata nel quadro di una controversia tra la 3D I Srl e l’Agenzia delle Entrate - Ufficio di Cremona.

3        Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

4        Tale norma deve essere applicata nel caso di specie.

5        Occorre ricordare che, nel quadro della cooperazione istituita dall’articolo 267 TFUE, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui s’inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi in fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenze Centro Europa 7, C‑380/05, EU:C:2008:59, punto 57, e Mora IPR, C‑79/12, EU:C:2013:98, punto 35).

6        La Corte sottolinea parimenti l’importanza dell’indicazione, ad opera del giudice nazionale, delle ragioni precise che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a giudicare necessario sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte (v., in particolare, sentenza ABNA e a., C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 e C‑194/04, EU:C:2005:741, punto 46, nonché Mora IPR, EU:C:2013:98, punto 36).

7        Difatti, dato che la decisione di rinvio serve da fondamento al giudizio dinanzi alla Corte, è indispensabile che il giudice nazionale precisi, nella stessa decisione di rinvio, il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale, fornendo un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione nonché il nesso individuato tra quelle disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia ad esso sottoposta (v., in particolare, ordinanza Laguillaumie, C‑116/00, EU:C:2000:350, punti 23 e 24, nonché sentenza Mora IPR, EU:C:2013:98, punto 37).

8        Questi obblighi concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano espressamente nell’articolo 94 del regolamento di procedura.

9        Si deve inoltre sottolineare che le informazioni contenute nei provvedimenti di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire utili soluzioni, bensì anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, agli interessati vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v., in particolare, ordinanza Leśniak-Jaworska e Głuchowska-Szmulewicz, C‑520/13, EU:C:2014:263, punto 22).

10      Per di più, detti obblighi sono richiamati nelle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2012, C 338, pag. 1). In particolare, dal punto 22 di dette raccomandazioni si evince che una domanda di pronuncia pregiudiziale deve «essere (…) sufficientemente completa e contenere tutte le informazioni pertinenti in modo da consentire alla Corte, nonché agli interessati legittimati a presentare osservazioni, di intendere correttamente l’ambito di fatto e di diritto del procedimento nazionale».

11      Orbene, è giocoforza constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame manifestamente non soddisfa tali obblighi. Infatti, essa consiste in un formulario compilato a mano il quale, oltre alla questione pregiudiziale, indica semplicemente che quest’ultima si aggiunge alla domanda di pronuncia pregiudiziale che ha condotto alla sentenza 3D I (C‑207/11, EU:C:2012:818) e che le parti sono state ascoltate in merito all’opportunità di sottoporre detta questione.

12      Benché gli obblighi ricordati nei punti da 5 a 7 della presente ordinanza possano essere più agevolmente soddisfatti quando la domanda di pronuncia pregiudiziale si inserisce in un contesto già ampiamente noto a causa di un precedente rinvio pregiudiziale (v., in tal senso, sentenza Europièces, C‑399/96, EU:C:1998:532, punto 24), spetta tuttavia al giudice del rinvio fornire un minimo di spiegazioni sul quadro in fatto e in diritto, nonché sulle ragioni che l’hanno indotto a sottoporre una nuova questione pregiudiziale.

13      Poiché la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è sprovvista di siffatte spiegazioni, occorre constatare, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che essa è manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

14      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dispone:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (Italia), con decisione del 19 dicembre 2013, è manifestamente irricevibile.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.