23.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 96/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 30 dicembre 2014 — James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited
(Causa C-613/14)
(2015/C 096/07)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court, Irlanda
Parti
Ricorrente: James Elliott Construction Limited
Convenuto: Irish Asphalt Limited
Questioni pregiudiziali
1) |
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2) |
Se il giudice nazionale, investito di un ricorso di diritto privato per un inadempimento contrattuale che riguarda un prodotto fabbricato secondo una norma europea emanata su mandato conferito dalla Commissione europea ai sensi della direttiva sui prodotti da costruzione, debba disapplicare le disposizioni del diritto nazionale contenenti condizioni sulla commerciabilità e sull’idoneità allo scopo o sulla qualità, in quanto tale normativa o la sua applicazione crea le norme o impone le specifiche tecniche o requisiti che non sono stati notificati conformemente alla direttiva 98/34/CE (2) sulle norme tecniche. |
3) |
Se il giudice nazionale, investito di un ricorso per l’inadempimento di un contratto privato, che si afferma derivi dalla violazione di una condizione sulla commerciabilità o sull’idoneità all’uso (contemplata ex lege in un contratto fra le parti e non da esse modificata o disapplicata) con riferimento a un prodotto fabbricato conformemente alla norma EN13242:2002, sia tenuto a presumere che il prodotto è di qualità mercantile e idoneo allo scopo e, in tal caso, se tale presunzione possa essere confutata soltanto con la dimostrazione di non conformità alla norma EN13242:2002 in base alle prove e ai protocolli citati in tale norma e eseguiti contestualmente alla fornitura del prodotto. |
4) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione sub a) e alla terza questione, se la norma EN13242:2002 imponga un limite al contenuto totale di zolfo degli aggregati, di modo che, affinché sussista la presunzione di commerciabilità o d’idoneità all’uso, tra le altre cose, detto limite deve essere rispettato. |
5) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione sub a) e alla terza questione, se per poter invocare la presunzione creata dall’allegato ZA della norma EN13242:2002 e/o dall’articolo 4 della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, costituisca un requisito necessario che la parte dimostri che il prodotto rechi il marchio «CE»». |
(1) Direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (GU L 40, pag. 12).
(2) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 207, pag. 37).