2.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Retten i Glostrup (Danimarca) il 23 dicembre 2014 — Anklagemyndigheden/Canal Digital Danmark A/S

(Causa C-611/14)

(2015/C 073/25)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Retten i Glostrup

Parti

Ricorrente: Anklagemyndigheden

Convenuta: Canal Digital Danmark A/S

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 2005/29/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (la «direttiva sulle pratiche commerciali sleali») debba essere interpretata nel senso che osta ad un regime nazionale come quello previsto dall’articolo 3 del Markedsføringsloven danese, che vieta le pratiche commerciali ingannevoli, comprese quelle relative agli inviti all’acquisto, ma che né in tale articolo 3 né in altre disposizioni menziona le restrizioni previste dall’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva, secondo il quale occorre tenere conto del fatto che una pratica commerciale ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno, in un determinato contesto, per prendere una decisione consapevole di natura commerciale, nonché dall’articolo 7, paragrafo 3, secondo il quale occorre tenere conto delle restrizioni in termini di tempo e di spazio imposte dal mezzo di comunicazione utilizzato.

2)

Se l’articolo 6 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un professionista abbia scelto di indicare il prezzo complessivo di un abbonamento continuativo, in modo tale che il consumatore è tenuto a pagare sia un canone mensile sia un canone semestrale, tale pratica sarà considerata ingannevole se il prezzo mensile è messo in particolare evidenza nella pubblicità, mentre il canone semestrale è completamente omesso o presentato soltanto in modo meno evidente.

3)

Se l’articolo 7 della direttiva debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un professionista abbia scelto di indicare il prezzo complessivo di un abbonamento continuativo, in modo tale che il consumatore è tenuto a pagare sia un canone mensile sia un canone semestrale, si configuri un’omissione ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della direttiva se il prezzo mensile è messo in particolare evidenza nella pubblicità, mentre il canone semestrale è completamente omesso o presentato soltanto in modo meno evidente.

4)

Se, nel valutare se una pratica commerciale sia ingannevole in situazioni come quelle descritte nella seconda e nella terza questione, occorra tenere conto del fatto che detta pratica:

a)

indichi il prezzo complessivo dell’abbonamento per il periodo di impegno, comprensivo del canone semestrale,

e/o

b)

consista in annunci o pubblicità su Intenet che rinviano al sito Internet del professionista, nel quale sono indicati il canone semestrale e/o il prezzo complessivo dell’abbonamento, comprensivo del canone semestrale.

5)

Se, ai fini delle risposte alla seconda e alla terza questione, sia rilevante il fatto che la pubblicità consista in uno spot televisivo.

6)

Se l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva contenga un elenco tassativo delle informazioni sostanziali che devono comparire in un invito all’acquisto.

7)

In caso di risposta affermativa alla sesta questione, se l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva escluda la possibilità che un invito all’acquisto — che indica il prezzo complessivo che il consumatore è tenuto a pagare per il primo anno del periodo di contratto dell’abbonamento (periodo di impegno) — possa essere considerato una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, o dell’articolo 6 della direttiva, ad esempio qualora vengano fornite informazioni supplementari su talune componenti del prezzo del prodotto, ma non su tutte.


(1)  GU L 149, pag. 22.